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PDL 6007

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6007



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUTA, BURTONE, TAMBURRO, VILLANI MIGLIETTA, AMORUSO, CAMMARATA, CAMO, CANELLI, CANNELLA, CARBONELLA, CARRA, COLASIO, CRUCIANELLI, DELBONO, DI GIANDOMENICO, FISTAROL, GALLO, GASPERONI, GIUDICE, GRIMALDI, LA GRUA, LIOTTA, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, MAGGI, MARINO, MEDURI, MISURACA, MONACO, MOSELLA, NICODEMO OLIVERIO, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, POTENZA, REDUZZI, RICCIO, RUGGIERI, SQUEGLIA, VOLPINI, ZACCARIA

Interventi in favore della ripresa economica delle zone colpite da eventi calamitosi

Presentata il 20 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», ha previsto la possibilità di fronteggiare le situazioni emergenziali attraverso apposite ordinanze.
      Successivamente le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2002, e 12 marzo 2003, n. 3268, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003, hanno disciplinato i primi
 

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interventi urgenti di protezione civile, prevedendo la sospensione, tra le altre disposizioni, delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, al fine di incentivare la globale ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi calamitosi.
      Le ordinanze di cui sopra non hanno esplicitamente previsto che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali non concorressero alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, generando la risoluzione n. 68/E del 2005 da parte dell'Agenzia delle entrate, che ha evidenziato come «tali contributi vanno tassati nel periodo in cui vengono percepiti in quanto concorrono a formare il reddito del percipiente nel periodo di imposta oggetto della sospensione».
      Tale interpretazione annulla parzialmente il beneficio della sospensione contributiva e tributaria.
      Al fine di evitare tale inconveniente, la presente proposta di legge esplicita come le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali non concorrano alla formazione dell'imponibile ai fini della tassazione, per i cittadini residenti nei territori individuati dalle citate ordinanze e per il periodo in esse disciplinato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2002, e 12 marzo 2003, n. 3268, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società per le persone fisiche e giuridiche residenti nei territori individuati dalle medesime ordinanze e nei limiti degli ambiti territoriali e dei periodi disciplinati dalle stesse.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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