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PDL 6068

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6068



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004

Presentato il 13 settembre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione di polizia nella lotta al narcotraffico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan hanno avuto inizio nel 1999.
      Il progetto iniziale, precedentemente avviato, era quello di negoziare un Accordo di cooperazione che comprendesse anche la lotta alla criminalità organizzata, ma le autorità pakistane rappresentarono l'esigenza di stralciare la parte relativa a quel settore e riservare il testo dell'Accordo unicamente alla collaborazione contro il narcotraffico.
      L'Accordo di cooperazione tra l'Italia e il Pakistan è incentrato, pertanto, sulla cooperazione nel settore della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori (articolo 1).
      La collaborazione, attraverso la quale le Parti si impegnano a mettere a disposizione tutte le informazioni, le notizie e i dati che possono contribuire a contrastare tale fenomeno criminale, comprende i metodi di lotta, lo scambio delle informazioni
 

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sulle minacce della criminalità organizzata transnazionale nel settore del narcotraffico, incluse le informazioni relative ai contatti eventuali tra sodalizi criminali organizzati operanti nei rispettivi Paesi, l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga.
      Inoltre, comprende i metodi di controllo antidroga alle frontiere, lo scambio delle informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi, metodi di produzione, sistemi e tecniche di occultamento utilizzati dai trafficanti, nonché l'aggiornamento sulle procedure e sulle strutture organizzative predisposte per contrastare le minacce del traffico illecito di tali sostanze, anche attraverso lo scambio di esperti e la programmazione di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative, lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche, lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, di eventi e tecniche.
      Infine, comprende la possibilità di operare uno scambio di informazioni sul riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico e la possibilità di utilizzare la tecnica delle consegne controllate (articolo 2).
      È indicata, per la valutazione dei progressi ottenuti dall'applicazione dell'Accordo, la possibilità per le Parti di chiedere lo svolgimento di un incontro, anche per identificare e sviluppare nuove aree di cooperazione nel settore degli stupefacenti (articolo 4).
      Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili (articolo 3) e viene altresì indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo (articolo 7).
      Viene, infine, sancito che le Parti possono respingere le richieste di collaborazione e assistenza, qualora ritengano che possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi fondamentali dello Stato o siano in contrasto con la legislazione nazionale (articolo 9).

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APPENDICE

 L'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia ed il Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 2, secondo comma, lettera d).

Al fine di aggiornare le tecniche e le strutture organizzative per la lotta al traffico illecito, viene previsto l'invio in Pakistan di tre funzionari, per un periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

Pernottamento (euro 150 al giorno per 3 persone per 5 giorni) ... euro 2.250

Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 113, cui si aggiungono euro 34 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 113 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 109 + euro 43 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 152 per 3 persone per 5 giorni) ... euro 2.280

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Islamabad (via Dubai) (euro 1.575 per 3 persone = euro 4.725 + euro 236 quale maggiorazione del 5 per cento ... euro 4.961

Totale onere (articolo 2, secondo comma, lettera d) ... euro 9.491

 

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Articolo 2, secondo comma, lettera e).

Viene previsto l'invio di pubblicazioni scientifiche e professionali per contrastare il traffico illecito degli stupefacenti. La relativa spesa è quantificata in euro 10.000.

Totale onere (articolo 2, secondo comma, lettera e) ... euro 10.000.

Articolo 4.

Per l'esame e la predisposizione dei programmi operativi viene prevista la partecipazione italiana ad appositi incontri previsti nel Pakistan. Nell'ipotesi dell'invio a Islamabad di quattro funzionari per un periodo di tre giorni e, sulla base del precedente calcolo dell'articolo 2, la relativa spesa viene così quantificata:

Pernottamento (euro 150 al giorno per 4 persone per 3 giorni) ... euro 1.800

Diaria giornaliera (euro 152 per 4 persone per 3 giorni) ... euro 1.824

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Islamabad (via Dubai) (euro 1.575 per 4 persone = euro 6.300 + euro 315 quale maggiorazione del 5 per cento) ... euro 6.615

Totale onere (articolo 4) ... euro 10.239

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a decorrere dall'anno 2005 è di euro 29.730.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero degli esperti, dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

la programmazione dei corsi di addestramento sulle tecniche investigative (articolo 2, secondo comma 2, lettera d)) rientra nella ordinaria attività del Ministero dell'interno, che utilizza allo scopo gli stanziamenti previsti dalla vigente legislazione. Peraltro, la partecipazione di funzionari del Pakistan ai relativi corsi sarà accolta

 

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qualora vi sia disponibilità dei posti nei corsi formativi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente;

la fornitura di assistenza legale (articolo 2, secondo comma, lettera i)) qualora venga chiesta per le indagini sul riciclaggio del danaro, rientra negli ordinari compiti assegnati al personale di ruolo del Ministero dell'interno che opera nel settore delle indagini. Tali attività vengono svolte utilizzando le risorse previste dalla vigente legislazione e, pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A)  Necessità dell'intervento normativo. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

        L'Accordo di cooperazione tra Italia e Pakistan rientra tra gli atti internazionali di natura intergovernativa, predisposto al fine di creare tra i due Paesi il coordinamento e la cooperazione necessaria per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.
        Esso non incide su leggi e regolamenti vigenti e non richiede, pertanto, l'emanazione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

B)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

C)  Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale; la normativa in vigore assegna tale competenza alle regioni, lasciando all'autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

D)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        L'Accordo non incide su tali fonti legislative.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si rilevano nuove definizioni normative.

 

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B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Non vi sono riferimenti normativi.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non occorre introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

D)  Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

        Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata, né che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo prevede una completa cooperazione nel settore della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, indicando quali organismi competenti per la sua applicazione il Ministero dell'interno della Repubblica italiana - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga, ed il Ministero dell'interno e del controllo sugli stupefacenti della Repubblica islamica del Pakistan - Divisione per il controllo della droga.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'Accordo disciplina la cooperazione di polizia nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e persegue, tra gli altri, l'obiettivo di contrastare e combattere tale fenomeno criminale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Le forme di collaborazione indicate per l'attuazione dell'Accordo comprendono, tra le altre, lo scambio di informazioni e di dati, di esperti, nonché la programmazione di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative ed operative.

D)  Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'Accordo stabilisce che ciascuna Parte può chiedere lo svolgimento di un incontro, oltre che per una valutazione periodica dei progressi ottenuti nell'applicazione dell'Accordo, anche al fine di valutare le azioni comuni in corso per la identificazione e lo sviluppo di nuove aree di cooperazione nel campo degli stupefacenti.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni dell'organismo competente per la sua esecuzione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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