PDL 6072
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6072
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RAMPONI
Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di handicap
Presentata il 13 settembre 2005
Onorevoli Colleghi! - La necessità di fornire strumenti che concorrano a migliorare l'assistenza alle persone disabili ha indotto il Parlamento ad emanare una articolata normativa di tutela che, nel tempo, è stata più volte corretta e migliorata con interventi volti a sanare nuove situazioni.
Pur tuttavia, sono stati segnalati casi di famiglie che vivono senza un adeguato sostegno perché, pure godendo dei benefìci previsti, hanno più figli portatori di
handicap, come ad esempio il caso di un sottufficiale delle Forze armate che, dopo la scomparsa di sua moglie, si trova a dover accudire da solo le sue quattro figlie gemelle non vedenti.
In casi di questo tipo, è di tutta evidenza che le vigenti previsioni a tutela delle persone disabili necessitano di un intervento correttivo, in quanto i benefìci previsti, prescindendo dal numero dei soggetti da assistere, risultano del tutto inadeguati nell'ipotesi in cui nello stesso nucleo familiare convivano più soggetti affetti da grave disabilità.
A tale scopo, la presente proposta di legge modifica la disciplina vigente, prevedendo che il congedo per l'assistenza a congiunti portatori di
handicap sia concesso in relazione al numero di questi ultimi. Il congedo complessivamente spettante è calcolato, infatti, moltiplicando il periodo di congedo già previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, (due anni) per il numero dei figli assistiti. In questo modo, infatti, i soggetti beneficiari potranno usufruire, per un periodo di tempo proporzionale al numero delle persone da assistere, dell'indennità stabilita dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
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marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
L'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Infine, si prevede una clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 11-
ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
1. All'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il congedo complessivamente spettante ai soggetti di cui al periodo precedente è calcolato moltiplicando il congedo stesso per il numero dei figli assistiti».
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
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