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PDL 6055-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6055-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche

Presentato il 18 agosto 2005

(Relatore: ROSITANI)


NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 21 settembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6055 e rilevato che:

                esso reca un contenuto non pienamente omogeneo e corrispondente al titolo, ove si fa esclusivo riferimento alle attività cinematografiche, atteso che sono presenti nel provvedimento anche norme concernenti la fondazione Biennale di Venezia, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, le collezioni numismatiche, nonché il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee;

                modifica, all'articolo 4, comma 1, il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, entrato in vigore in tempi recentissimi, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                opera, all'articolo 2, una parziale novazione di una fonte normativa, senza procedere contestualmente all'abrogazione espressa della disposizione preesistente e suscitando così perplessità in ordine ai rapporti tra le due disposizioni;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), ed all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2 - ove si modifica la disciplina in materia di collezioni numismatiche, recentemente introdotta dall'articolo 2-decies del decreto-legge n. 63 del 2005, che aveva a sua volta novellato la lettera A, numero 13, dell'allegato A del Codice dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 42 del 2004) - si chiariscano gli effetti conseguenti all'abrogazione del citato articolo 2-decies, cioè se ad essa consegua la reviviscenza della citata lettera A nel testo previgente ovvero se sia da considerare in toto abrogata la disciplina ivi contenuta;

 

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        il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo - ove si novella il decreto legislativo n. 28 del 2004, individuando tra i decreti ministeriali e gli altri atti per i quali è necessaria l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche «gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se ci si intenda riferire ad entrambi i decreti ministeriali previsti al richiamato articolo 8, comma 3, concernenti rispettivamente la designazione dei membri della Commissione per la cinematografia ed il relativo trattamento economico;

            all'articolo 2, comma 1 - che introduce, nel citato decreto legislativo n. 28 del 2004, l'articolo 23-bis, i cui contenuti sono parzialmente coincidenti con i commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra le due disposizioni, procedendo eventualmente a novellare l'articolo 28 del decreto legislativo al fine di abrogare esplicitamente il citato articolo 5-bis, i cui ultimi tre periodi del comma 3, peraltro, non sono confluiti nella disposizione in esame.


PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6055 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 164 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche;

            rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento, concernenti le attività inerenti lo spettacolo, appaiono riconducibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 255 del 2004 e ribadito nella sentenza n. 285 del 2005, alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali», la cui disciplina è affidata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            osservato altresì che, quanto alle disposizioni recate dall'articolo 1, il provvedimento in titolo appare volto a dare seguito a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 285 del 2005, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004, nella parte in cui, a fronte dell'adozione di decreti ministeriali ed al compimento di atti a livello statale riguardanti imprese cinematografiche, organismi di valutazione e misure di sostegno al settore cinematografico da un lato e definizione di modalità tecniche di attuazione delle misure di sostegno e di nomina della commissione per la cinematografia e della giuria per i premi di qualità dall'altro, non fosse prevista, rispettivamente, l'intesa o il parere della Conferenza Stato-regioni, e valutate

 

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pertanto favorevolmente le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 28 del 2004 al fine di prevedere l'intesa o il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti e degli atti prima indicati;

            considerato infine che le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5 del decreto legge appaiono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», mentre quelle di cui agli articoli 2, 3 e 5 sembrano investire altresì il profilo dell' «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettere s) e g), della Costituzione, rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 14 settembre 2005)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6055 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 164 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

            richiamato quanto espresso in premessa al parere reso, con riferimento al testo del disegno di legge, il 14 settembre del 2005 e rilevato che le modifiche ad esso apportate non investono aspetti di competenza della I Commissione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 21 settembre 2005)


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo del provvedimento:

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.

Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.

      1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 2, le parole: «alla stessa data» sono soppresse;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
        2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: "annualmente" è soppressa»;

            nella rubrica, le parole: «attività cinematografiche» sono sostituite dalla seguente: «spettacolo».

        All'articolo 4:

            al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

        «0a) all'articolo 2-ter, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero tramite soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia"»;

            al comma 1, lettera a), il numero 1 è sostituito dal seguente:

        «1) all'alinea, le parole: "qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito" sono sostituite dalle seguenti: "con i relativi esiti, come di seguito indicati"»;

 

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            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al Codice dei beni culturali e del passaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico"».

        All'articolo 5:

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Nel titolo, le parole: «attività cinematografiche» sono sostituite dalle seguenti: «beni e attività culturali».

 

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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005 (*).
 

Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.

Disposizioni urgenti in materia di beni e attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attività cinematografiche in conformità a quanto previsto dalla sentenza medesima, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della società del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Holding S.p.a, da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia per assicurare la piena operatività della Fondazione, nonché di allineare talune recenti disposizioni sulla definizione degli interessi archeologico e numismatico al sistema di tutela previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di riavviare la ristrutturazione della sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di attività cinematografiche).

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di spettacolo).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

        1. Identico.

      «8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12,


(*)  Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.

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comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonché gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonché gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo».

      2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.

      2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.

 

        2-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.

          2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» è soppressa.

Articolo 2.
(Cinecittà Holding S.p.A.).

Articolo 2.
(Cinecittà Holding S.p.A.).

      1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

        Identico.

      «Art. 23-bis. - (Cinecittà Holding S.p.A.). - 1. Cinecittà Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.


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      2. Cinecittà Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonché un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea».

Articolo 3.
(Fondazione La Biennale di Venezia).

Articolo 3.
(Fondazione La Biennale di Venezia).

      1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

          a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione» e al comma 2, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

          b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali»;

          c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto».


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Articolo 4.
(Disposizioni in materia di beni culturali).

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di beni culturali).

      1. Al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

 

        0a) all'articolo 2-ter, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero tramite soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia»;

          a) all'articolo 2-quater, comma 2:

            a) identico:

              1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;

              1) all'alinea, le parole: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito» sono sostituite dalle seguenti: «con i relativi esiti, come di seguito indicati»;

              2) alla lettera b), le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;

            2) identico;

              3) alla lettera c), le parole da: «di particolare rilevanza» a: «del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;

            3) identico;

          b) l'articolo 2-decies è abrogato.

            b) identica.

      2. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica» e dopo la parola: «interesse» le parole: «artistico o storico» sono soppresse. Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti: «la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialità o ripetitività».

        2. Identico.

 

        2-bis. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al Codice dei beni culturali e del passaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico».


Pag. 16-17

Articolo 5.
(Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee).

Articolo 5.
(Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee).

      1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

      1. Identico.

      2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.       2. Identico.
 

      2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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