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PDL 6053-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6053-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

Presentato il 18 agosto 2005

(Relatore: PANIZ)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 20 settembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6053 e rilevato che:

            esso reca un contenuto omogeneo, finalizzato ad introdurre, in vista dell'avvio della stagione calcistica 2005-2006, alcune misure urgenti volte ad assicurare un maggiore livello di sicurezza e prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive;

            interviene in materia di sicurezza nello svolgimento delle competizioni sportive, novellando parzialmente un precedente decreto legge avente medesima finalità (n. 28 del 2003, "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive") e modificando altresì l'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, il cui articolo 8 è stato già oggetto di intervento in tempi recentissimi (con l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168);

            è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, capoverso 1-octies - ove si prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre una clausola che possa eliminare le incertezze circa la permanenza in vigore delle norme, di rango subprimario, che attualmente già ne regolano il funzionamento e le attività, atteso che si tratta di un organismo già operante presso il Ministero dell'interno fin dal 1995 (ad esempio, i decreti ministeriali, emanati in data 6 giugno 2005, affidano specifiche funzioni all'Osservatorio in materia di videosorveglianza negli impianti e di emissione dei biglietti per le partite di calcio).

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6053 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 162 del 2005, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili alle materie "organizzazione amministrativa dello Stato", "ordine pubblico e sicurezza", "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" e "norme generali sull'istruzione" che, l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e n) della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

      1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, lettera c), il capoverso Art. 6-quater è sostituito dal seguente:

        «Art. 6-quater. (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli».

        Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        Art. 1-bis. (Manifestazioni sportive all'estero). - 1. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate».

        All'articolo 2:

            al comma 1, capoverso Art. 1-sexies, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
        1-ter. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto»;

            al comma 1, capoverso Art. 1-septies, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
        2-ter. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto»;

            al comma 1, capoverso Art. 1-octies, comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

            al comma 1, capoverso Art. 1-octies, comma 1, lettera d), dopo le parole: «con associazioni,» sono inserite le seguenti: «rappresentanze di tifosi, organizzazioni e club di sostenitori,».

 

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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005.
 
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Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401).

        1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) identica;

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;

                2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando

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risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;

                3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;

                4) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: «7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;

            b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

            b) identica;

                1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

                2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

            c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:

            c) identico:

        «Art. 6-quater. - (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive».

        «Art. 6-quater. - (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli».

 

Articolo 1-bis.
(Manifestazioni sportive all'estero).
 

        1. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della


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  legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88).

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88).

         1. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

        1. Identico:

        «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

        «Art. 1-sexies. - 1. Identico.

          1-bis. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
          1-ter. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

        Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.

        Art. 1-septies. - 1. Identico.

        2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.         2. Identico.
          2-bis. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

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          2-ter. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

        Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

        Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

            a) identica;

            b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

            b) identica;

            c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

            c) identica;

            d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

            d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi, organizzazioni e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

            e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

            e) identica;

            f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

            f) identica.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

        2. identico.

        3. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».         3. Identico».

Articolo 3.
(Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza
nelle manifestazioni sportive).

Articolo 3.
(Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza
nelle manifestazioni sportive).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè in collaborazione con altre amministrazioni

        Identico.


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pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        2. Ai componenti del comitato non spettano compensi nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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