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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5725 |
a) considerazione dell'interesse superiore del minore;
b) instaurazione di un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti al fine di assicurare, anche tramite la stipula di accordi bilaterali, il rispetto di garanzie previsto dalla Convenzione. Sempre nell'ambito dello schema di impegni previsto
1. Al titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capo:
Art. 43-bis. - 1. L'affidamento familiare internazionale è finalizzato al compimento di uno specifico progetto sia esso di carattere sanitario, educativo o formativo, tale da consentire il miglioramento delle condizioni di vita e di salute del minore straniero, e ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua, religione, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1. La durata del progetto non può essere superiore a due anni, prorogabili, salvo i casi di cui all'articolo 43-decies, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Il progetto indica le modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, dove possibile, e con il Paese di provenienza, anche tramite periodici rientri nello stesso.
2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti autorizzati e dai soggetti di cui all'articolo 43-quater nei confronti di minori stranieri residenti nei Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali ai sensi dell'articolo 43-quinquies.
3. Possono accedere ai progetti di cui al comma 1 i minori in età scolare che si trovano in accertate condizioni di disagio presso la propria famiglia o sono accolti in istituti nel proprio Paese, anche qualora la condizione di difficoltà derivi da calamità
Art. 43-ter. - 1. L'affidamento familiare internazionale è consentito a una persona singola o a una famiglia, preferibilmente con figli minori, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore straniero ha bisogno.
2. Per l'ulteriore corso del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 29-bis, 30 e 31.
Art. 43-quater. - 1. Gli enti già autorizzati ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), possono essere autorizzati altresì ad operare nell'ambito delle attività riguardanti l'affidamento familiare internazionale. Gli enti di cui al presente comma sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo previsto dalla citata lettera c).
2. Gli enti autorizzati predispongono i progetti di cui all'articolo 43-bis, comma 1, e curano le procedure con le modalità stabilite dall'articolo 31.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, possono predisporre i progetti e le attività di cui all'articolo 43-bis, comma 1.
Art. 43-quinquies. - 1. L' affidamento familiare internazionale è consentito in favore di minori stranieri provenienti da Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali, sulla base dei seguenti princìpi:
a) finalità:
1) previsione che l'affidamento familiare internazionale sia compiuto nell'interesse
2) previsione che l'accordo intenda instaurare un sistema di cooperazione al fine di assicurare il rispetto delle garanzie di cui alla lettera a) e di prevenire ogni forma di sottrazione, vendita o tratta di minori;
3) indicazione che l'affidamento tende ad assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti degli affidamenti familiari realizzati in conformità all'accordo;
b) condizioni del minore: gli accordi bilaterali possono stabilire che gli affidamenti familiari internazionali siano disposti solo se le autorità del Paese di origine accertano che il minore straniero è privo del suo ambiente familiare ovvero non può essere lasciato in tale ambiente nel suo superiore interesse; che non è possibile procedere ad un affidamento familiare nel Paese di origine, ma solo al ricovero in un istituto assistenziale e che, pertanto, l'affidamento familiare internazionale corrisponde al suo superiore interesse; che è stato prestato il consenso dei genitori o del genitore esercenti la potestà genitoriale ovvero del tutore, sentito il minore, ove possibile, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità psicofisica;
c) individuazione dell'autorità centrale competente, con le funzioni di cui al comma 2;
d) contenuto obbligatorio dei provvedimento adottato dall'autorità centrale competente:
1) motivazioni dell'affidamento familiare internazionale, riferimento al progetto predisposto dall'ente autorizzato di cui all'articolo 43-bis e durata cui lo stesso si riferisce;
2) modalità di mantenimento delle relazioni con i genitori, o con il genitore esercente la potestà genitoriale, e con il Paese di origine;
3) attribuzione agli affidatari dell'esercizio dei poteri connessi alla potestà
4) indicazione dell'ente autorizzato italiano incaricato di gestire la procedura di affidamento familiare internazionale quale soggetto responsabile della vigilanza sull'affidamento medesimo;
5) previsione del rientro del minore nel Paese di origine alla scadenza del progetto o, comunque, nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento risulti pregiudizievole per il minore stesso;
6) possibilità di proroga della durata dell'affidamento familiare internazionale nel caso in cui, alla data di scadenza dell'affidamento, il rientro del minore nella famiglia di origine risulti impraticabile.
2. Gli accordi bilaterali stabiliscono che ciascuno degli Stati contraenti designi un'autorità centrale per gli affidamenti familiari internazionali e che le autorità centrali, per procedere agli affidamenti, possano avvalersi di enti autorizzati, con finalità non lucrative, gestiti da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione in materia di problematiche dell'infanzia.
3. L'autorità centrale italiana è la Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, di cui agli articoli 38 e 39.
Art. 43-sexies. - 1. Le famiglie, preferibilmente con figli minori o le persone singole cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che intendono ottenere l'affidamento familiare di minori residenti all'estero, presentano apposita dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'affidamento familiare.
2. Per l'ulteriore corso del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 29-bis, 30 e 31.
Art. 43-septies. - 1. Gli aspiranti all'affidamento di un minore residente all'estero
a) informa gli aspiranti sulle procedure da seguire e sul progetto predisposto, sulle relative modalità di applicazione e sulla durata nonché sulle modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia e con il Paese di origine del minore;
b) svolge le pratiche inerenti all'affidamento familiare presso le autorità del Paese di origine e concorda con esse le modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, anche ai fini della informativa di cui alla lettera a);
c) svolge le attività relative alle procedure di autorizzazione all'ingresso del minore e al suo inserimento presso gli affidatari. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 31.
Art. 43-octies. - 1. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, ricevuti gli atti indicati dagli articoli 22 e 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'affidamento familiare risponde al superiore interesse del minore e ne pronuncia l'efficacia in Italia, autorizzando l'ingresso e la residenza in Italia del minore stesso per la durata dell'affidamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa quando non risultano rispettate le condizioni previste dall'articolo 43-bis, commi 2 e 4.
Art. 43-nonies. - 1. Il provvedimento di affidamento familiare internazionale dell'autorità competente del Paese di origine e della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali sono trasmessi al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede la famiglia affidataria. Il tribunale vigila sull'andamento dell'affidamento familiare ricevendo periodiche relazioni dall'ente autorizzato e procedendo a ogni altro accertamento utile.
Art. 43-decies. - 1. Le autorità competenti possono adottare provvedimenti di affidamento familiare internazionale a scopo di adozione rivolto ai minori stranieri, dichiarati in stato di adottabilità, qualora gli affidatari siano in possesso del decreto di idoneità ai sensi del presente capo ed abbiano dichiarato la propria disponibilità all'accoglienza di bambini di età superiore a dieci anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria vigila sul buon andamento dell'inserimento del minore nel nucleo familiare affidatario e nell'ambito scolastico e sociale, anche avvalendosi delle periodiche relazioni dell'ente autorizzato che ha pre
1. Alla legge 4 maggio 1984, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «Commissione per le adozioni internazionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali».
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della salute, il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492, in conformità a quanto previsto dal comma 1 e ai seguenti princìpi:
a) disciplina delle procedure per ottenere l'autorizzazione, i relativi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati per gli affidamenti familiari internazionali, di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
b) delega da parte del presidente della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali a uno o più componenti di funzioni riferite a settori omogenei di intervento, come definiti dalla lettera c);
c) articolazione della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e
d) incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali e composizione della stessa con funzionari appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di distacco a tempo pieno.
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