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PDL 872-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 872-13-2575-A



 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 15 settembre 2005

(Relatore: Dario GALLI, per la maggioranza)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 872, d'iniziativa dei deputati

BERTINOTTI, GIORDANO, ALFONSO GIANNI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, MASCIA, MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Istituzione della retribuzione sociale

Presentata il 15 giugno 2001

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 13, d'iniziativa popolare

Istituzione del reddito sociale minimo (RSM)

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 7 dicembre 1999 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento


NOTA:   Per il testo delle proposte di legge nn. 13 e 2575 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 2575, d'iniziativa dei deputati

CENTO, BULGARELLI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BANTI, BELLINI, BUFFO, CAMO, CARBONELLA, CEREMIGNA, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO, FIORONI, FRIGATO, LOIERO, MEDURI, PECORARO SCANIO, RIZZO, ROTUNDO, RUGGERI, SINISCALCHI, TIDEI, ZANELLA

Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro
la disoccupazione e la precarietà del lavoro

Presentata il 26 marzo 2002
 

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Onorevoli Colleghi - La proposta di legge n. 872 ha la finalità di una forma di reddito garantito, definito retribuzione sociale, per sostenere i disoccupati di lunga durata e coloro che sono in cerca della prima occupazione da oltre un anno.
      Il reddito sarebbe pari ad un milione di lire al mese per dodici mensilità all'anno esenti da imposte, oltre ad una serie di misure offerte agli stessi soggetti dagli enti locali, con riferimento alla formazione, ai trasporti, alla sanità, all'istruzione e all'accesso a manifestazioni culturali.
      Sul complesso delle proposte di legge abbinate, la proposta la Commissione ha svolto una serie di audizioni, invitando ad esporre le proprie valutazioni sia esperti che rappresentanti delle parti sociali ed esponenti delle regioni.
      È stato quindi adottato come testo base il testo predisposto dai deputati del gruppo di rifondazione comunista (AC 872), al quale non sono state apportate modifiche.
      Tale testo va in senso radicalmente opposto alle riforma del mercato del lavoro portata avanti dalla maggioranza in questa legislatura, per cui la Commissione propone la reiezione della proposta di legge.
      Il testo contempla, infatti, misure di dubbia utilità, che non sono volte ad incentivare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Invece che favorire modelli di vita improntati ad uno scarso impegno nella ricerca e nello svolgimento del lavoro, occorrerebbe recuperare una cultura più rispettosa del lavoro. Le difficoltà economiche del Paese possono portare ad una sempre maggiore difficoltà di impiego. Il versamento di un salario garantito, indipendente dallo svolgimento di un lavoro, può portare a rallentare la ripresa produttiva ed economica del Paese. Si pensi al fatto che, con cadenza periodica, viene richiesta manodopera proveniente dai Paesi extracomunitari, in quanto, come noto, i cittadini italiani non sono più disposti a svolgere alcuni lavori, considerati particolarmente umili, neanche se versano in stato di disoccupazione.
      Inoltre, anche in base all'esperienza già compiuta in passato, non si può tacere che probabilmente misure di questo genere finirebbero per determinare una forte spesa pubblica con cospicui flussi finanziari in favore di aree del Paese in cui la legalità non è garantita e dove coloro che risultano essere disoccupati in realtà lavorano in nero.
      Va ricordato che nel Patto per l'Italia era stato concordata l'introduzione di un reddito di ultima istanza, caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale, sulla base della constatata impraticabilità di individuare attraverso la legge dello Stato i soggetti aventi diritto ad entrare in un programma di sicurezza sociale. Si ritenne allora preferibile pensare al cofinanziamento, con una quota delle risorse del Fondo per le politiche sociali, di programmi regionali, approvati dall'amministrazione centrale, finalizzati a garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito. Con la finanziaria 2004 (articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) è stato effettivamente assicurato il cofinanziamento statale a favore delle Regioni che si fossero dotate dell'istituto del reddito di ultima istanza, «quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale».
 

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Sulla questione, è però intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004, dichiarando la materia di competenza regionale, precludendo così la possibilità di cofinanziamento da parte dello Stato dei programmi regionali.
      In ogni caso, le misure di reinserimento del lavoro devono accompagnarsi con gli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa.
      In proposito, va ricordato quanto è stato di recente fatto per facilitare l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, primi tra tutti la riforma dei servizi all'impiego ed il perfezionamento delle misure per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con la liberalizzazioneregolata del collocamento e l'introduzione della «borsa» continua del lavoro.
      Il percorso di marcia deve quindi continuare ad insistere sulla stretta connessione tra sostegni al reddito e formazione, intervenendo sull'indennità di disoccupazione e rafforzando il legame tra percezione delle prestazioni monetarie di sostegno al reddito e politiche attive, in cui siano possibilmente coinvolte - e responsabili - anche le parti sociali.

Dario GALLI, Relatore per la maggioranza.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminata la proposta di legge C. 872, adottata come testo base della Commissione di merito, in materia di istituzione della retribuzione sociale;

            ritenuto che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», «previdenza sociale», che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato inoltre che le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 incidono sulla materia «formazione professionale», che è da ritenersi riservata alla potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, definendo indirizzi cui le regioni devono attenersi nella definizione dei programmi di aggiornamento professionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1. all'articolo 6, comma 1, sia soppresso il secondo periodo.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione (Giustizia),

            esaminata la proposta di legge in oggetto;

            rilevata la necessità di specificare all'articolo 7, comma 1, quale sia l'Autorità competente all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni ivi previste,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7, comma 1, sia specificata l'Autorità competente all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni ivi previste.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

            premesso che:

                il provvedimento non individua puntualmente gli oneri derivanti da ciascuno degli interventi dallo stesso recati;

                in contrasto con la vigente disciplina contabile, il testo non è corredato di idonea clausola di salvaguardia nell'eventualità che in sede di attuazione gli oneri risultino superiori alle previsioni;

                gli oneri derivanti dal provvedimento sembrano avere natura di spesa di parte corrente a fronte della previsione dell'utilizzo per finalità di copertura anche di risorse di conto capitale, in contrasto con la vigente disciplina contabile che vieta la dequalificazione della spesa;

                la genericità della formulazione dell'articolo 13 non consente di individuare con la necessaria certezza l'entità delle risorse che verrebbero utilizzate né di verificarne la congruità rispetto agli oneri derivanti dal provvedimento;

                l'utilizzo di maggiori entrate per la copertura di nuove spese può ammettersi alla condizione che le entrate siano sufficientemente certe quanto alla loro effettiva disponibilità e nell'ammontare. Tali requisiti non sembrano riscontrabili nel caso delle disposizioni di cui all'articolo 14 le quali non indicano con sufficiente precisione il presupposto impositivo e i soggetti incisi,

      esprime

PARERE CONTRARIO.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

            esaminata la proposta di legge recante istituzione della retribuzione sociale (C. 872 Bertinotti);

            rilevata l'esigenza di valutarne attentamente l'impatto sull'ordinamento, con particolare riguardo alle regioni e agli enti locali, anche sotto il profilo finanziario,

 

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            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) considerata la particolare complessità degli interventi previsti dal provvedimento si segnala la necessità - per le parti di competenza - di approfondirne diffusamente i contenuti, con particolare riguardo all'impatto concreto sull'ordinamento nazionale, con specifico riguardo alle regioni e agli enti locali;

            2) si evidenzia al contempo la necessità che siano gli enti locali a farsi carico dei tipi di servizi da prevedere per le finalità del provvedimento, ferme restando le disponibilità finanziarie statali;

            3) si segnala altresì, per le parti di competenza, la necessità di tenere conto che la previsione di servizi gratuiti o tariffe sociali per le fasce più deboli è da tempo all'attenzione delle autorità competenti nei vari settori di interesse;

            4) con particolare riguardo alle previsioni di tariffe agevolate o gratuite per determinati servizi, si evidenzia la necessità di tenere conto dei processi di gestione che occorre realizzare a monte di tali previsioni.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

            esaminata la proposta di legge C. 872 Bertinotti, recante «Istituzione della retribuzione sociale»,

            delibera di esprimere

NULLA OSTA.
 

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TESTO
della proposta di legge n. 872
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione sociale).

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

      1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

          a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

          b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

          c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

Art. 2.
(Modalità di corresponsione).

      1. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 3.
(Durata della corresponsione della retribuzione sociale).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

      2. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
      3. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

Art. 4.
(Entità della retribuzione sociale).

      1. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari a un milione di lire, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

      2. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

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Art. 5.
(Calcolo ai fini pensionistici della retribuzione sociale).

      1. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Accesso agevolato ai servizi pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

      2. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione

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economica 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.
      3. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

Art. 7.
(Sanzioni amministrative).

      1. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

      2. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

Art. 8.
(Lavori di pubblica utilità).

      1. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nell'articolo 11, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici,


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in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
      2. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

Art. 9.
(Incentivi all'assunzione dei soggetti fruitori della retribuzione sociale).

      1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal medesimo articolo 3.

      2. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato al 75 per cento.
      3. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2

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prevede un orario ridotto (part-time) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.
      4. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.
      5. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

Art. 10.
(Incentivi per l'imprenditoria autonoma e cooperativa).

      1. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

Art. 11.
(Lavoro minimo garantito).

      1. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di


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disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a due anni, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

Art. 12.
(Elevamento della durata e del trattamento ordinario di disoccupazione).

      1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

      2. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
      3. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

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Art. 13.
(Abrogazione di norme).

      1. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono, altresì, abrogati le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13.500 miliardi per l'anno 2002 e a lire 27 mila miliardi annue per gli anni 2003 e 2004, si provvede in parte mediante stanziamento delle somme derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese a carico dello Stato derivanti da quanto previsto dall'articolo 13 e, per la parte restante, attraverso l'istituzione di un Fondo a ciò vincolato in cui affluisce, a decorrere dal 1 luglio 2002, una quota dello 0,3 per cento


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del totale dei capitali trasferiti in Paesi esteri, le cui modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro una mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    


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