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PDL 4862-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4862-C



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 16 settembre 2005

(Relatore: BRUNO)

sul

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 marzo 2004 (v. stampato Camera n. 4862)

MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 15 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 2544-B)

APPROVATO, SENZA MODIFICAZIONI, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 marzo 2005

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)

e dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

 

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di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 marzo 2005
 

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Onorevoli Colleghi! - Torna all'esame della Camera dei deputati, ai fini della seconda deliberazione prescritta dall'articolo 138 della Costituzione, il disegno di legge di revisione costituzionale recante «Modifiche alla Parte seconda della Costituzione», già approvato, in prima deliberazione, da entrambi i rami del Parlamento.
      La presente relazione, ripercorrendo le modalità e i tempi di svolgimento delle precedenti fasi di esame presso le due Camere, intende illustrare i contenuti del disegno di legge costituzionale, evidenziando le partizioni del testo che sono state modificate rispetto all'originario articolato presentato dal Governo. A tale fine si farà riferimento, in particolare, alle seguenti aree tematiche:

          1. la nuova composizione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;

          2. il funzionamento delle Assemblee e il procedimento legislativo;

          3. il ruolo del Primo Ministro e il rapporto tra Governo e Parlamento;

          4. le modalità di elezione e le competenze del Presidente della Repubblica;

          5. la composizione della Corte Costituzionale, il procedimento di revisione costituzionale e altre disposizioni incidenti sul sistema delle garanzie;

          6. le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, l'interesse nazionale e la cosiddetta «devolution»;

          7. la disciplina transitoria.

Iter di esame presso le due assemblee
nella fase della prima deliberazione.

      Come si ricorderà, il disegno di legge costituzionale è stato presentato dal Governo al Senato il 17 ottobre 2003 ed è stato approvato da quel ramo del Parlamento, con modificazioni, in prima deliberazione, il 25 marzo 2004. Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato esaminato congiuntamente ad altri 47 progetti di legge costituzionale, ed ha formato oggetto di un'ulteriore, importante rielaborazione sia ad opera della I Commissione Affari costituzionali, sia nel corso dell'esame in Assemblea. Nella fase di esame in sede referente, in particolare, tenuto conto della particolare rilevanza politico-istituzionale dei temi trattati ed attesa l'esigenza di svolgere una compiuta attività istruttoria, si è deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento a quattro temi principali (forma di governo, Senato federale, rapporti Stato-Regioni e sistema delle garanzie). Le audizioni si sono svolte tra il 18 maggio e il 23 giugno 2004: complessivamente, sono stati auditi 36 docenti universitari in materie pubblicistiche. Il patrimonio conoscitivo acquisito nel corso dell'indagine e gli stimoli ad una riflessione seria e non pregiudiziale offerti dalle audizioni hanno contribuito alla definizione di sostanziali modificazioni del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che sono state apportate in parte già nella fase di esame in Commissione, e in parte nel corso dell'iter di Aula.
      In particolare, nella fase di esame in Assemblea, si è svolto tra le diverse parti

 

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politiche, di maggioranza e di minoranza, un confronto intenso e approfondito, sia durante il dibattito in Aula sia nel corso dei lavori del Comitato dei nove, che ha in più occasioni portato - ferme restando le legittime differenze di valutazione tra maggioranza ed opposizione sull'impianto generale della riforma - al raggiungimento di positive convergenze su vari punti specifici, ma spesso non secondari, del testo. L'Assemblea della Camera ha, infine, approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale nella seduta del 15 ottobre 2004. La successiva lettura da parte del Senato, conclusasi il 23 marzo 2005, non ha dato esito ad ulteriori modifiche del testo approvato dalla Camera.
      Com'è noto, il disegno di legge costituzionale in esame realizza un intervento di riforma di ampio respiro: il testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione, composto da 57 articoli (a fronte dei 35 dell'originario testo governativo e dei 42 di quello approvato in prima lettura dal Senato), sostituisce o modifica 50 degli 80 articoli che compongono la Parte II della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica, vi inserisce 3 nuovi articoli e novella altresì 4 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali. Fermi restando l'impianto generale e le scelte di fondo che connotano la riforma sin dalla fase iniziale dell'esame parlamentare, quest'ultima presenta notevoli arricchimenti e miglioramenti rispetto al testo originario, in gran parte frutto del lavoro svolto presso la Camera, che il Senato ha successivamente confermato.

1)    La nuova composizione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

      Il testo in esame e, in particolare, le disposizioni volte a novellare gli articoli da 55 a 62 della Costituzione, pur confermando la scelta in favore di un sistema fondato su due Assemblee legislative, introducono, tuttavia, notevoli elementi di differenziazione tra le due Camere che, concernendo non soltanto la loro composizione ma anche le rispettive funzioni, hanno l'effetto di determinare il sostanziale superamento del tradizionale sistema di «bicameralismo perfetto».
      Con riguardo alla composizione di Camera e Senato, cui la Costituzione vigente assegna, rispettivamente, seicentotrenta deputati e trecentoquindici senatori, il disegno di legge del Governo aveva inizialmente prefigurato una riduzione del numero dei parlamentari particolarmente incisiva, atteso che esso sarebbe dovuto scendere a quattrocento deputati e a duecento senatori, oltre ai dodici deputati e ai sei senatori da eleggere nella Circoscrizione estero. Tale scelta, che era stata condivisa anche dal Senato in occasione della prima lettura sul provvedimento, è stata tuttavia rivista dalla Camera che, a seguito di una più approfondita valutazione, effettuata anche tenendo conto della composizione numerica delle Assemblee parlamentari dei Paesi dell'Unione europea aventi una dimensione demografica analoga a quella italiana, ha ritenuto eccessiva la misura del decremento proposto, in quanto non in grado di garantire il dispiegarsi di un'adeguata ed effettiva rappresentanza degli elettori, ed ha quindi optato per un numero di senatori pari a duecentocinquantadue e per un numero di deputati pari a cinquecentodiciotto, diciotto dei quali eletti nella Circoscrizione estero. A tale ultimo proposito, giova evidenziare l'altra rilevante innovazione introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera, non modificata nel testo trasmesso dal Senato e consistente nel concentrare presso tale Assemblea tutti i parlamentari non eletti nell'ambito di circoscrizioni nazionali, a modifica di quanto previsto dalla vigente Costituzione, che ne assegna dodici alla Camera e sei al Senato. Peraltro, tra i componenti della Camera dei deputati dovranno essere annoverati anche i futuri «deputati a vita», parlamentari di diritto o di nomina presidenziale, in numero massimo di tre che, in forza dell'apposita novella apportata, nell'iter di esame presso la Camera, all'articolo 59 della Costituzione, sostituiranno la tradizionale figura dei senatori a vita. Entrambe le modifiche si pongono in linea

 

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di stretta consequenzialità rispetto alla scelta, operata nel testo, in merito al nuovo ruolo attribuito al Senato.
      Al di là della diversa composizione numerica che caratterizza le due Assemblee, deve essere posto senz'altro in rilievo il mutamento di composizione e di denominazione del Senato, che viene a connotarsi come «Senato federale della Repubblica», quale organo costituzionale nell'ambito del quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative dello Stato e quelle regionali, in ossequio alla scelta federale fatta propria dal progetto di riforma.
      Circa le modalità di elezione delle due Assemblee, se nulla è innovato con riguardo alla Camera dei deputati, il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione proposto dal disegno di legge del Governo prevedeva esplicitamente che l'elezione del Senato federale, da disciplinare con legge dello Stato, al fine di «garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori», avesse comunque luogo con il sistema proporzionale. Sul punto, è intervenuto dapprima il Senato che, nell'intento di rendere più esplicita la connessione tra il sistema politico delle regioni e quello del Senato, aveva introdotto la cosiddetta «contestualità affievolita», in forza della quale, in ciascuna regione, i senatori sono eletti contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, prevedendo altresì che, ferma restando la durata in carica dell'organo Senato per cinque anni, l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali avrebbe dato vita ad una successiva legislatura regionale di durata ridotta per garantire che, comunque, il rinnovo del Senato potesse avere luogo contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle regioni. La Camera ha modificato tale impostazione, optando per una «contestualità piena», in virtù della quale viene superato il principio della durata fissa per l'organo Senato, prevedendosi invece, all'articolo 60 della Costituzione, che i senatori eletti in ciascuna Regione o provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o provincia autonoma, la cui elezione ha comunque luogo contestualmente alla elezione del consiglio regionale. Conseguentemente, nel testo approvato dalla Camera, è stato previsto che ove, in caso di guerra, si dovesse procedere alla proroga della durata, oltre che della Camera dei deputati, anche dei Consigli regionali, a ciò conseguirebbe anche la proroga del mandato dei senatori in carica.
      I rapporti tra Senato federale e dimensione regionale trovano poi attuazione anche sulla base di quanto prevede il nuovo sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione, modificato nel corso dell'esame dalla Camera, ai sensi del quale rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana della Regione. È garantito, inoltre, il mantenimento di rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti delle autonomie, essendo prevista la possibilità per i senatori di essere sentiti, su loro richiesta, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.
      Va inoltre rilevato che taluni rappresentanti delle regioni, pur non facendo parte della composizione ordinaria del Senato federale, concorrono comunque ad eleggere i componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale di spettanza di tale organo. Basti in proposito pensare all'elezione del Presidente della Repubblica che, ai sensi della nuova formulazione del primo comma dell'articolo 83 della Costituzione, è rimessa ad una apposita «Assemblea della Repubblica», di cui sono chiamati a fare parte anche i Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome, oltre ai componenti delle due Camere e ai delegati eletti da ciascun Consiglio regionale con
 

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modalità ed in numero tali da assicurare la rappresentanza delle minoranze e da riflettere, seppure parzialmente, la consistenza demografica della regione. Va in proposito segnalato che la Camera ha espunto la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, ai sensi della quale, al fine di garantire una rappresentanza anche agli enti locali della regione, si disponeva che i delegati regionali fossero eletti, per non meno della metà, tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della regione, designati a tale fine dai rispettivi Consigli delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione. I Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome sono inoltre chiamati ad integrare il Senato federale in occasione dell'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale, ai sensi di quanto disposto dalla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 135 della Costituzione. Un ulteriore segnale del continuum che si è inteso porre in essere tra Parlamento e regioni è inoltre rappresentato dal tenore del nuovo settimo comma dell'articolo 72, a norma del quale le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più regioni o province autonome in coordinamento tra di loro. Rilevante in tale direzione è anche la disposizione introdotta dal nuovo sesto comma del citato articolo che attribuisce al Senato federale, in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la competenza in ordine all'espressione del prescritto parere ai fini dell'emanazione del decreto motivato del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
      Del resto, anche sotto il profilo dei requisiti richiesti per godere dell'elettorato passivo alla carica senatore, dettati dall'articolo 58 della Costituzione, si è inteso valorizzare l'elemento territoriale, atteso che in ciascuna regione risultano eleggibili gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali, locali o regionali, all'interno della regione, oppure coloro che sono stati eletti senatori o deputati nella Regione stessa. Rispetto a tali nuovi requisiti, già individuati dal disegno di legge del Governo, il Senato e la Camera hanno convenuto di aggiungere l'ulteriore ipotesi alternativa consistente nella residenza nella regione alla data di indizione delle elezioni. Quanto, invece, al requisito anagrafico richiesto per l'eleggibilità a senatore, che l'iniziale articolato aveva ridotto a venticinque anni, con la finalità di allinearlo a quello già previsto per l'eleggibilità a deputato, la Camera dei deputati, modificando la scelta adottata dal Senato, che lo aveva riportato ai quaranta anni attualmente previsti, ha invece ritenuto di mantenere un differente requisito anagrafico per l'accesso alle due Assemblee, da un lato riducendo a venticinque anni di età l'elettorato passivo per il Senato e, dall'altro, limitando a ventuno anni di età l'analogo requisito previsto dal terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione per l'elezione alla carica di deputato.

2.    Il funzionamento delle Assemblee e il procedimento legislativo.

      La novella apportata all'articolo 63 della Costituzione è volta a rendere uniformi i diversi quorum attualmente previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. La soluzione prescelta prevede che l'elezione consegua al raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, fermo restando che dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
      In ordine, invece, al quorum richiesto per l'approvazione del proprio regolamento, che il vigente primo comma dell'articolo 64 della Costituzione individua, per entrambe le Assemblee, nella maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, Camera e Senato si sono trovate d'accordo

 

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nell'introdurre una differenziazione, derivante dall'innalzamento ai tre quinti dei componenti del quorum richiesto alla Camera, a fronte del mantenimento della maggioranza assoluta per l'adozione del regolamento del Senato. Peraltro, l'altro ramo del Parlamento aveva, nel corso della prima lettura, inteso differenziare anche il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni, di cui al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, prevedendo che per il Senato federale fosse sufficiente la presenza anche dei soli due quinti dei componenti. Sul punto è intervenuta la Camera che, nel confermare il vigente criterio in forza del quale ai fini della validità delle deliberazioni è richiesta sia la presenza della maggioranza dei componenti di ciascuna Assemblea, sia l'adozione delle medesime a maggioranza dei presenti, ha comunque concordato sull'esigenza di introdurre un ulteriore requisito per la validità delle deliberazioni del solo Senato federale, già del resto contenuto nel disegno di legge del Governo, e consistente nella presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
      In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto «statuto dell'opposizione», la Camera, al quarto comma dell'articolo 64 della Costituzione, pur facendo propria la scelta di prevedere che, in via generale, sia rimessa al regolamento della Camera dei deputati la garanzia delle prerogative e dei poteri del Governo e della maggioranza e dei diritti delle opposizioni, non ha ritenuto opportuno esplicitare ulteriormente i contenuti del rinvio a tale fonte regolamentare, a differenza di quanto invece previsto sia nel disegno di legge presentato dal Governo, che recava anche la previsione delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale, e sia a seguito della prima lettura da parte del Senato, con riguardo alle modalità di elezione e ai poteri del Capo dell'opposizione. Nel corso del suo esame, la Camera dei deputati ha inoltre specificato che la riserva in favore dei gruppi di opposizione della presidenza delle Commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, introdotta dal Senato, non comprende la Commissione e il Comitato paritetico, rispettivamente disciplinati dai commi terzo e sesto del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione.
      Quanto, invece, alla garanzia dei diritti delle minoranze presso il Senato federale «in ogni fase dell'attività parlamentare», non menzionata nell'ambito del disegno di legge governativo, i due rami del Parlamento si sono trovati concordi nel disporre a tale fine un apposito rinvio al regolamento del Senato federale, introducendo un nuovo quinto comma all'articolo 64 della Costituzione.
      Va peraltro rilevato che un rinvio ai regolamenti parlamentari in materia di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, anche con riferimento alla determinazione dei relativi tempi di esame, è stato comunque introdotto nella nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione.
      Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, modificando il testo vigente che non prescrive un quorum qualificato; in proposito è da rilevare che il testo approvato dal Senato prevedeva, per la sola Camera dei deputati, un quorum dei tre quinti dei componenti. È stato altresì previsto che i regolamenti parlamentari debbano stabilire i termini entro i quali vanno assunte le deliberazioni in materia.
      Con riferimento ad entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia stato oggetto di una novella, che è volta unicamente a precisare che «ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica».
      Quanto all'istituto dell'indennità parlamentare, la novella recata all'articolo 69
 

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della Costituzione è volta a stabilire la non cumulabilità con altre indennità o emolumenti derivanti dalla contestuale titolarità di altre cariche, nei casi previsti dalla legge.
      Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, deve premettersi che le modifiche a tale fine apportate all'articolo 70 della Costituzione sono volte a superare il principio in forza del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Difatti, unitamente alle iniziative legislative per le quali continua ad applicarsi un procedimento bicamerale che vede il necessario e paritario intervento di ciascuna Assemblea in sede di esame ed approvazione, l'articolato in esame introduce nell'ordinamento le leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. Con riferimento a queste ultime, è comunque prevista la possibilità, per l'altra Camera, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche, ma il termine per attivare tale eventuale fase procedurale è limitato a trenta giorni, che si riducono a quindici nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, fermo restando, comunque, che sulle modifiche eventualmente proposte in tale sede la decisione è rimessa, in via definitiva, al ramo del Parlamento competente in via primaria. A tale proposito, deve rilevarsi che il procedimento finalizzato all'individuazione, in ordine ciascun progetto di legge, della Camera competente appare fondato su un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dettata all'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, mentre spetta al Senato federale l'esame dei provvedimenti concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni. Per determinate materie, ritenute di particolare rilievo, continua comunque ad applicarsi il procedimento bicamerale paritario, nell'ambito del quale sono stati tuttavia introdotti meccanismi che, evitando il tradizionale fenomeno della navette tra le due Assemblee, mirano ad assicurare la maggiore celerità possibile ai lavori parlamentari. Si prevede, in particolare, che ove un progetto di legge non sia approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee possono convocare, d'intesa tra loro, una Commissione composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee, essendo rimessa agli stessi Presidenti delle Camere la fissazione dei termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni da parte delle Assemblee.
      In particolare, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei progetti di legge relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla legislazione relativa alle elezioni, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, all'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 119 della Costituzione, all'esercizio delle funzioni inerenti il potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e al sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché ad alcuni altri casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.
      Un importante correttivo al procedimento legislativo a prevalenza del Senato federale è stato previsto dalla Camera dei deputati, attraverso la introduzione dei nuovi commi quarto e quinto dell'articolo 70 della Costituzione, che definiscono una
 

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procedura finalizzata, in alcune ipotesi particolari, a riequilibrare le competenze delle due Camere. Si prevede, infatti, che qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, su cui è competente in via primaria il Senato, già approvate dalla Camera dei deputati in prima lettura, siano essenziali per l'attuazione del suo programma ovvero per le finalità di cui all'articolo 120 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, possa autorizzare il Primo Ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, nella fase di seconda lettura, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati, che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
      Le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi. La decisione adottata non è sindacabile in alcuna sede. In proposito si fa presente che la Camera dei deputati, modificando il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ha soppresso il riferimento alla sede «legislativa», al fine di estendere l'area di insindacabilità sulle predette decisioni sulle questioni di competenza, anche alla luce del più generale principio di insindacabilità degli interna corporis acta. Si prevede, inoltre, che i Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del Comitato, stabiliscono, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
      Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati previsti, in favore del Governo, rilevanti poteri in materia di organizzazione dei lavori parlamentari. Si fa in proposito riferimento al nuovo quinto comma dell'articolo 72, ai sensi del quale, oltre a disporsi che, su richiesta del Governo, siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso, è altresì previsto che il Governo possa chiedere che, decorso il termine all'uopo stabilito, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. Nel medesimo comma si dispone altresì che i regolamenti parlamentari stabiliscano anche le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
      Nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato era stata apportata una modifica all'articolo 82 della Costituzione, ai sensi della quale si intendeva attribuire alle sole Commissioni d'inchiesta bicamerali, istituite con legge approvata dalle due Camere, la possibilità di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, laddove invece la vigente formulazione non discrimina a tale fine tra commissioni di inchiesta bicamerali e monocamerali. Conseguentemente, in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati, si è ritenuto opportuno sanare il vulnus nei confronti delle Commissioni di inchiesta cosiddette «monocamerali», istituite presso la stessa Camera dei deputati, atteso che il nuovo testo dell'articolo 82 della Costituzione le avrebbe private di adeguati strumenti operativi e di indagine. È stato inoltre previsto che il Presidente delle Commissioni di inchiesta istituite dalla Camera dei deputati sia scelto tra i deputati appartenenti ai gruppi di opposizione.

3)    Il ruolo del Primo Ministro e il rapporto tra Governo e Parlamento

      Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, uno degli aspetti maggiormente

 

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qualificanti del disegno di legge di riforma è rappresentato dal sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo Ministro. Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo Ministro «determina», e non più «dirige», come nel vigente testo della Costituzione, la politica generale del Governo, oltre a «garantire», e non più a «mantenere», l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo Ministro «diretta», e non soltanto «promossa e coordinata». Ancora più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che il nuovo primo comma del medesimo articolo 95 attribuisce al solo Primo Ministro. Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo Ministro, come delineato dalla nuova formulazione dell'articolo 92 della Costituzione, si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del premier da parte dell'elettorato, atteso che la candidatura a tale carica ha luogo mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati e che la legge elettorale dovrà disciplinare l'elezione dei deputati «in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo Ministro». L'atto di nomina del Primo Ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità, dal momento che la stessa deve avere luogo «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati», come recita la nuova formulazione del terzo comma dello stesso articolo 92.
      Quanto ai rapporti tra il Governo e il Parlamento, il circuito fiduciario non viene meno, ma, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, interessa la sola Camera dei deputati. Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo Ministro illustri il programma del Governo alle Camere e che sia la sola Camera dei deputati a doversi esprimere con un voto. Inoltre lo stesso Governo è tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese.
      Un'ulteriore, sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di governo, consiste nell'attribuzione al Primo Ministro della facoltà di chiedere al Presidente della Repubblica, assumendosene la esclusiva responsabilità, di procedere allo scioglimento della Camera, ai sensi della lettera a) del novellato primo comma dell'articolo 88 della Costituzione. In tale caso, così come nelle ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro, il Capo dello Stato decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
      È stato tuttavia previsto che, anche ove ricorrano le fattispecie sopramenzionate, la procedura di scioglimento non sia attivabile nel caso in cui, entro venti giorni dal ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, venga presentata alla Camera dei deputati e approvata, con votazione per appello nominale, dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo Ministro. Ove ciò avesse a verificarsi, il Presidente della Repubblica sarebbe infatti tenuto a nominare il nuovo Primo ministro in tal modo designato. Occorre in proposito segnalare che una disposizione di tenore sostanzialmente analogo era già contenuta nel testo trasmesso dal Senato, anche se nella formulazione fatta propria da quel ramo del Parlamento l'effetto ostativo all'adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica si determinava a seguito della mera presentazione
 

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della mozione da parte di deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalla elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera, non risultando pertanto a tale fine necessaria anche la successiva approvazione della mozione con votazione per appello nominale.
      Va invece evidenziato che, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, consistente nell'approvazione, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti, da parte della Camera dei deputati, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi membri, si determinano l'obbligo di dimissioni per il Primo Ministro sfiduciato nonché lo scioglimento della Camera dei deputati e l'indizione delle elezioni, non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di sostituire il Primo Ministro.
      Laddove, invece, ai sensi del nuovo quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, sia presentata e approvata, non prima di tre giorni dalla sua presentazione, con votazione per appello nominale, una mozione di sfiducia cosiddetta «costruttiva», con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, alle dimissioni del Primo ministro sfiduciato consegue la nomina da parte del Capo dello Stato del nuovo Primo ministro designato.
      È da notare, comunque, come in tutte le ipotesi esposte, la presentazione e approvazione della mozione permette alla Camera dei deputati di provocare la sostituzione del Primo Ministro, non consentendo in ogni caso il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni. Tale principio è ribadito ulteriormente da quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 94, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, a norma del quale l'obbligo di dimissioni per il Primo Ministro consegue anche al caso di reiezione di una mozione di sfiducia con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.

4)    Le modalità di elezione e le competenze del Presidente della Repubblica.

      Con riferimento al Presidente della Repubblica, le modificazioni introdotte concernono sia le modalità di elezione, sia le funzioni ad esso attribuite, che concorrono a definirne il ruolo in forme coerenti con il nuovo assetto complessivo degli organi costituzionali.
      Quanto alle modalità di elezione, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il quorum richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduto dal Presidente della Camera e composto dai membri delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dalle regioni. In proposito è stato previsto che ciascun consiglio o assemblea regionale elegga due delegati, più un numero aggiuntivo di delegati, pari ad uno per ogni milione di abitanti residenti nella regione.
      Con riferimento al quorum previsto per l'elezione, la novella introdotta non incide sulla maggioranza attualmente richiesta nei primi tre scrutini, che rimane infatti pari ai due terzi dei componenti, bensì prevede, anche per il quarto e quinto scrutinio, il raggiungimento di una maggioranza qualificata, che è pari ai tre quinti dei componenti, fermo restando che a partire dal sesto scrutinio è richiesta la sola maggioranza assoluta, quorum che la Costituzione vigente ritiene, invece, sufficiente già a partire dal quarto scrutinio.
      Una ulteriore modificazione ha riguardato, infine, il requisito anagrafico minimo ai fini dell'elettorato passivo alla più alta carica dello Stato, che la Camera ha inteso ridurre da cinquanta a quaranta anni, novellando il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione.

 

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      Com'è noto, il vigente articolo 87 della Costituzione, oltre ad enumerare i poteri del Presidente della Repubblica, dispone altresì, al suo primo comma, che questi rappresenta l'unità nazionale. Il testo novellato sancisce inoltre che il Capo dello Stato rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Peraltro, la previsione, contenuta nel testo trasmesso dal Senato, di una competenza del Presidente della Repubblica circoscritta alle sole funzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, è stata espunta a seguito dell'esame dell'articolato presso la Camera dei deputati, essendo palese il rischio di configurare in tale modo un eccessivo vincolo all'agire del Capo dello Stato.
      Sotto il profilo delle funzioni esplicitamente attribuite a tale organo costituzionale, occorre in primo luogo rilevare che viene meno il potere, tradizionalmente riconosciuto al Presidente della Repubblica, di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Va inoltre ribadito come, a seguito delle novelle apportate agli articoli 88 e 92 della Costituzione, il Capo dello Stato, oltre a perdere il potere di nomina dei ministri, che, come già anticipato, viene trasferito in capo al Primo Ministro, continua solo formalmente a detenere le attribuzioni concernenti la nomina del Primo Ministro stesso e, soprattutto, lo scioglimento della Camera dei deputati, atteso che, in entrambi i casi, si tratta di competenze sostanzialmente vincolate al verificarsi di specifici e tassativi presupposti, tali cioè da precludere qualsivoglia esercizio di discrezionalità da parte del Presidente della Repubblica.
      A fronte di tale complessiva deminutio delle sue prerogative, finalizzata ad esaltarne il ruolo neutrale e di garante, al Capo dello Stato viene invece attribuito il potere di nominare, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, da individuare nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al Presidente della Repubblica è altresì conferito il potere di autorizzare, dopo avere verificato la sussistenza dei presupposti, la già menzionata dichiarazione che il Primo Ministro può svolgere innanzi al Senato federale della Repubblica ai sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 70 della Costituzione.
      Con riferimento poi all'istituto della controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica, il disegno di legge presentato dal Governo aveva previsto una novella all'articolo 89 della Costituzione, sulla quale aveva convenuto anche il Senato, che era volta ad escludere esplicitamente la controfirma per taluni atti propri del Presidente della Repubblica, tra i quali erano ricompresi la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, lo scioglimento della Camera dei deputati e, infine, tutte le nomine attribuite alla sua esclusiva responsabilità. Tale disposizione, presente anche nel testo licenziato in sede referente dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, è stata invece soppressa nel corso del successivo esame del provvedimento da parte di questa Assemblea, con la conseguente conferma della vigente disciplina costituzionale dell'istituto della controfirma ministeriale.

5)    La composizione della Corte costituzionale, il procedimento di revisione costituzionale e altre disposizioni incidenti sul sistema delle garanzie.

      Il testo in esame interviene anche sulla composizione della Corte costituzionale, al fine di garantire una più diretta rappresentanza delle istanze regionali, anche alla luce del nuovo ruolo arbitrale tra competenze e interessi dello Stato e delle regioni ad essa assegnato. A tale proposito, infatti, pur avendo mantenuto fermo il numero complessivo dei giudici costituzionali, pari a quindici a norma del vigente articolo 135 della Costituzione, sono stati ridotti, già nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, da cinque a quattro quelli

 

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la cui nomina è, rispettivamente, di competenza del Presidente della Repubblica e delle supreme magistrature, con un conseguente incremento, da cinque a sette, del numero dei giudici della Corte Costituzionale eletti in sede parlamentare. In proposito, il testo risultante dall'esame presso questo ramo del Parlamento ha ripartito tale attribuzione tra il Senato federale della Repubblica, nella sua composizione integrata, cui compete l'elezione di quattro giudici, e la Camera dei deputati, che è invece chiamata ad eleggere i restanti tre componenti della Corte, in ciò modificando la scelta precedentemente operata dal Senato, consistente nell'attribuzione al solo Senato federale di tale adempimento elettivo e nella conseguente esclusione della Camera dei deputati dalla procedura di formazione della Corte costituzionale.
      Al fine di rafforzare l'indipendenza dei giudici costituzionali è stato inoltre previsto che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, ai medesimi sia preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o di svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
      Una ulteriore modifica ha riguardato la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, atteso che la compilazione dell'elenco dal quale trarre a sorte tali membri aggiuntivi è rimessa alla competenza della Camera, e non più al Parlamento in seduta comune, e che i requisiti richiesti ai cittadini al fine dell'iscrizione nel predetto elenco sono quelli per l'eleggibilità alla carica di deputato anziché a quella di senatore, previsti dal vigente testo del settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.
      Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull'articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si prevede che la quota di membri di nomina parlamentare non sia più eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un ulteriore sesto dal Senato federale. In proposito, nel corso dell'esame da parte della Camera è stato escluso che, ai fini di tale adempimento, il Senato debba riunirsi nella sua composizione integrata dai Presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, essendo stata reputata incongrua una rappresentanza di interessi regionali anche in questa materia.
      È stato, inoltre, introdotto in Costituzione, ad opera del nuovo articolo 98-bis, uno specifico riferimento alle Autorità indipendenti, la cui istituzione, per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione o su materie ricomprese nell'ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, è rimessa a leggi approvate con procedura bicamerale.
      Il testo al nostro esame riformula, infine, l'articolo 138 della Costituzione, il cui terzo comma risulta abrogato, al fine di introdurre una modifica all'istituto del referendum popolare previsto nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. Si dispone, in particolare, che a tale consultazione popolare si possa comunque sempre fare ricorso, essendo venuta meno l'ipotesi ostativa che la vigente Costituzione individua nel caso di approvazione della legge costituzionale, in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti. In materia di revisione costituzionale è stata, inoltre, espressamente esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sulle leggi costituzionali.
      In realtà, l'articolato trasmesso dal Senato conteneva un'ulteriore novella all'articolo 138 della Costituzione, successivamente espunta dalla Camera dei deputati, ai sensi della quale si prevedeva che in caso di approvazione di una legge costituzionale, in seconda deliberazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, la validità del referendum popolare sarebbe stata condizionata dall'effettiva partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, in ciò mutuando l'analoga disposizione recata
 

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dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo di leggi ordinarie.

6)    Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, l'interesse nazionale e la cosiddetta «devolution».

      Anche il titolo V della parte seconda della Costituzione, che reca la disciplina in materia di regioni e autonomie locali, è fatto oggetto di sostanziali modifiche, nell'ambito delle quali quella che appare di portata più generale, introdotta dall'Assemblea della Camera, riguarda il primo comma dell'articolo 114, che pone i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà quale parametro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite alle autonomie locali, alle regioni e allo Stato.
      Quanto, invece, al secondo comma del medesimo articolo 114, deve segnalarsi il riconoscimento, operato già in occasione dell'esame presso il Senato, di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, in capo a Roma, capitale della Repubblica, nelle materie di competenza regionale, seppure nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio. In proposito, la Camera dei deputati, nel confermare tale disposizione, ha tuttavia espunto la riserva di legge statale per la definizione dell'ordinamento della capitale.
      Il disegno di legge costituzionale reca inoltre una rilevante modifica alla procedura di adozione degli statuti speciali di cui all'articolo 116 della Costituzione, sostanzialmente volta a subordinare l'approvazione della legge costituzionale all'uopo prevista al previo raggiungimento di un'intesa con la regione o provincia autonoma interessata. A tale proposito, a seguito della modificazioni apportate dalla Camera, si prevede che il testo del relativo progetto di legge costituzionale adottato dalle Camere in prima deliberazione non possa avere ulteriore corso qualora, entro tre mesi dalla sua trasmissione al Consiglio regionale, il Consiglio o Assemblea regionale interessata deliberi, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il diniego alla proposta di intesa.
      Nell'ambito del medesimo articolo 116, le due Camere hanno poi convenuto sull'opportunità di espungere il vigente terzo comma, a norma del quale è prevista la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117, nonché in taluni ambiti competenziali soggetti invece alla potestà legislativa esclusiva statale.
      Sicuro interesse rivestono poi le disposizioni volte a novellare l'articolo 117 della Costituzione, che concernono la ripartizione, per materia, della competenza normativa, legislativa e regolamentare, riconosciuta allo Stato e alle regioni.
      A tale proposito, va in primo luogo segnalata la riformulazione che ha interessato il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, volta ad escludere gli «obblighi internazionali» dal novero dei limiti posti, in via generale, alla legislazione di fonte sia statale che regionale. Da ciò consegue che Stato e Regioni sono tenuti ad esercitare il rispettivo potere legislativo nel rispetto dei vincoli derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.
      Quanto invece alle disposizioni recate dal secondo e dal terzo comma dello stesso articolo 117, rispettivamente concernenti gli ambiti competenziali riservati alla potestà legislativa esclusiva statale e quelli invece rimessi alla competenza legislativa di tipo ripartito tra lo Stato e le regioni, va precisato che il Senato, in occasione della prima lettura, non ritenne di apportare sul punto alcuna modifica, limitandosi a fare propria la sola novella incidente sul quarto comma dell'articolo 117, già contenuta nel disegno di legge costituzionale presentato dal Governo. In particolare, ai sensi di tale disposizione viene esplicitamente riconosciuta, in capo alle regioni, una potestà legislativa «esclusiva», aggiuntiva rispetto a quella residuale e innominata di cui al vigente quarto comma dell'articolo 117, nelle materie inerenti:

          a) l'assistenza e organizzazione sanitaria;

 

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          b) l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva comunque l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          c) la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

          d) la polizia locale.

      Si tratta, in sostanza, del recepimento della proposta comunemente individuata con il termine di «devoluzione», originariamente recata da un apposito disegno di legge costituzionale, l'atto Senato n. 1187, il cui iter parlamentare si era interrotto successivamente alla sua approvazione in prima deliberazione da parte di entrambe le Camere.
      Tale novella al quarto comma dell'articolo 117 è stata confermata anche dalla Camera dei deputati, sia pure previa modifica, alla lettera d), della locuzione «polizia locale» in «polizia amministrativa regionale e locale».
      Nel corso dell'esame di sua competenza la Camera ha approvato alcune significative modificazioni anche al secondo e al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, prendendo atto della circostanza che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, si sono evidenziate lacune e contraddizioni di non lieve portata proprio in ordine alla nuova ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, del resto attestate dall'eccezionale numero di ricorsi di cui è stata conseguentemente investita la Corte Costituzionale, e dalle decisioni da questa adottate in materia. Si è quindi ritenuto opportuno cogliere l'occasione fornita dal presente disegno di legge costituzionale al fine di apportare gli opportuni correttivi alle richiamate disposizioni, che hanno preso la forma di un ampliamento dell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, disciplinata dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, cui sono state ricondotte le seguenti materie precedentemente non menzionate: la «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale», la «politica monetaria», la «tutela del credito», le «organizzazioni comuni di mercato» e la «sicurezza e qualità alimentari». In secondo luogo, la competenza legislativa esclusiva statale è stata estesa anche su materie già in parte ricomprese tra quelle di legislazione concorrente, quali le «norme generali sulla tutela della salute», la «sicurezza del lavoro», le «grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza», l'«ordinamento della comunicazione», le «professioni intellettuali», l'«ordinamento sportivo nazionale» e la «produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia». Tale intervento ha del resto comportato la necessità di procedere ad un conseguente coordinamento nell'elenco degli ambiti competenziali attribuiti alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni recati dal terzo comma dello stesso articolo 117, con particolare riferimento alle seguenti materie: «ordinamento sportivo regionale», «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale e la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche» e «istituti di credito a carattere regionale».
      Anche l'articolo 118 della Costituzione è stato oggetto di una significativa riformulazione, con particolare riferimento al terzo e al quinto comma, che vedono ampliati le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento amministrativo tra lo Stato e le Regioni, peraltro in presenza della «costituzionalizzazione» della Conferenza Stato-Regioni e, in termini più generali, del sistema delle Conferenze, individuate quali strumenti volti a «realizzare la leale collaborazione e a promuovere accordi e intese» tra lo Stato e le autonomie. Il nuovo quarto comma del medesimo articolo 118 è invece volto a garantire espressamente agli enti sub-regionali, comuni, province e città metropolitane, l'autonomo esercizio delle funzioni amministrative, mentre a norma del sesto

 

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comma sono riconosciuti e favoriti, nell'ambito del principio di sussidiarietà e «anche attraverso misure fiscali», gli enti di autonomia funzionale, l'ordinamento generale dei quali è rimesso alla legge statale. Sono altresì promosse, ai sensi del nuovo settimo comma dello stesso articolo 118 della Costituzione, le forme associative tra piccoli Comuni e tra Comuni montani, alle quali è assicurata la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
      Quanto al potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, tale istituto appare significativamente ridisegnato, atteso che, a tutela delle istanze unitarie ivi elencate, consistenti nel mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nel pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e nella necessità di tutelare l'unità giuridica o economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, è ora lo Stato, in luogo del Governo, a potersi sostituire alle regioni e agli enti locali nell'esercizio delle funzioni sia di natura legislativa che amministrativa, sempre comunque nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
      Di particolare rilievo sono le modificazioni approvate in riferimento all'articolo 127 della Costituzione, nell'ambito del quale è stato reintrodotto il limite di merito dell'interesse nazionale per le leggi regionali, che può essere fatto valere dal Governo, secondo una procedura che questo ramo del Parlamento ha profondamente modificato rispetto a quanto inizialmente stabilito nel testo trasmesso dal Senato. Tale testo prevedeva, infatti, la sottoposizione della questione al Senato federale, al quale spettava di procedere all'eventuale rinvio alla regione della legge contestata, unitamente all'indicazione delle disposizioni ritenute pregiudizievoli. Ove la regione non avesse provveduto, entro i successivi trenta giorni, a rimuovere la causa del pregiudizio, lo stesso Senato federale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, avrebbe potuto proporre al Presidente della Repubblica l'adozione di un decreto di annullamento dell'intero provvedimento legislativo o di sue disposizioni. Nella nuova formulazione dell'articolo, risultante dall'esame svolto presso la Camera dei deputati, si è invece convenuto di attribuire allo stesso Governo la competenza ad invitare la regione interessata a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli, prevedendosi, in caso di mancato accoglimento di tale invito da parte del Consiglio regionale, che la questione sia sottoposta dal Governo al Parlamento in seduta comune, al quale spetta di adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'eventuale delibera di annullamento, anche parziale, della legge, fermo restando che il relativo decreto deve essere comunque emanato dal Presidente della Repubblica.
      Di grande rilievo è poi il nuovo articolo 127-bis della Costituzione, introdotto nel corso dell'esame svolto presso la Camera dei deputati, ai sensi del quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono legittimati a ricorrere alla Corte costituzionale avverso leggi, statali o regionali, ritenute lesive delle proprie competenze costituzionalmente attribuite, disponendosi inoltre che la fissazione delle condizioni, delle forme e dei termini di proponibilità di tale azione sono rimessi a una futura legge costituzionale.
      Tra le ulteriori disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, devono infine essere citate due novelle apportate all'articolo 122 della Costituzione, rispettivamente al primo e al quinto comma, ai sensi delle quali la legge dello Stato fissa non solo la durata ma anche i criteri di composizione dei Consigli regionali ed è disposta la non immediata rieleggibilità, dopo il secondo mandato consecutivo, dei Presidenti di Giunta regionale che siano eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono state infine modificate, già in occasione dell'esame da parte del Senato, le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendosi tale eventualità in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.
 

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7)    La disciplina transitoria.

      Gli ultimi cinque articoli del disegno di legge costituzionale recano un'articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In sintesi, il contenuto normativo di tali disposizioni si può riassumere nei seguenti termini:

          a) una parte delle disposizioni introdotte dal disegno di legge, tra le quali pressoché tutte quelle modificative del titolo V, sono immediatamente applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale;

          b) la maggior parte della restante disciplina troverà invece applicazione con riferimento alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della riforma;

          c) una parte di essa, e segnatamente quella concernente la riduzione del numero dei deputati e dei senatori e la «contestualità piena» tra elezioni dei senatori e dei Consigli regionali, si applicherà invece a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento;

          d) sino all'adeguamento della legge elettorale alle nuove disposizioni sulla forma di governo, il rapporto di fiducia tra Governo e Camera dei deputati resterà regolato da disposizioni analoghe a quelle vigenti.

          e) specifiche disposizioni regolano inoltre lo svolgimento delle più vicine scadenze elettorali, mentre altre norme concernono il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché l'applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale e la progressiva attuazione dell'autonomia finanziaria attribuita a Regioni ed enti locali dall'articolo 119 della Costituzione.

Donato BRUNO, relatore.

 

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TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 1.
(Senato federale della Repubblica).

    1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.
(Camera dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

      La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,

 

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per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica).

      1.  L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

      Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

      L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno.

      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adi

 

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ge/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita).

      1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

      2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.
(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

 

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      I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
      La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
      Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica).

      1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».

 

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Art. 9.
(Modalità
di funzionamento delle Camere).

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 64 - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
      Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
      Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

 

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      I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).

      1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).

      1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo).

      1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Re

 

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pubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.
(Indennità parlamentare).

      1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
      La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.
(Formazione delle leggi).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

      Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

 

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      La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
      Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
      L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
 

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      I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.
(Iniziativa legislativa).

      1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni).

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali

 

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è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
      Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
      Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
 

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      Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari).

      1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

      2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

      3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
      4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

      5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

Art. 18.
(Decreti legislativi).

      1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al

 

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parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali).

      1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 80. - È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.
(Bilanci e rendiconto).

      1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

Art. 21.
(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

      1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

 

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Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
      Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.
(Età minima del Presidente
della Repubblica).

      1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

 

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Art. 24.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).

      1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

      Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).

      1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

      2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la

 

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Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.
      Può inviare messaggi alle Camere.
      Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
      Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
      Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
      Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
      Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
      Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
      Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
      Può concedere grazia e commutare le pene.
      Conferisce le onorificenze della Repubblica.
      Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:

          a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

 

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          b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

          c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

          d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

      Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.
(Modifica all'articolo 89 della Costituzione).

      1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 29.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).

      1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».

 

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Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.
(Governo e Primo ministro).

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
      Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.
(Governo in Parlamento).

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione

 

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del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
      Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
      In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
      Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
      Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».
 

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Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

      Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali).

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.
(Autorità amministrative
indipendenti nazionali).

      1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 98-bis - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi

 

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dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
      Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura).

      1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».
      2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 37.
(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione).

      1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

      2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

 

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      3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.
(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali).

      1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.
(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione).

      1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

      2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».
      3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»;

 

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dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
      4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
      5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

      6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».
      7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
      8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

          «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

          s-ter) ordinamento della comunicazione;

          s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

          s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

      9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

          b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

          c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

 

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          d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

          e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

          f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;

          g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

      10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

          a) assistenza e organizzazione sanitaria;

          b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

          d) polizia amministrativa regionale e locale;

          e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

      11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con

 

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altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.
(Modifica dell'articolo 118
della Costituzione).

      1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
      I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
      La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.
      Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.
      La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
      Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di

 

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interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
      La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.
(Modifiche all'articolo 120
della Costituzione).

      1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

          b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

          c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.
(Modifiche all'articolo 122
della Costituzione).

      1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce

 

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anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».
      2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.
(Modifiche all'articolo 123
della Costituzione).

      1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
      2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.
(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).

      1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
      2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono

 

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alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).

      1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali).

      1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

 

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Art. 47.
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica).

      1. Dopo l'articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.
      I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.
(Modifica all'articolo 131
della Costituzione).

      1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 49.
(Città metropolitane).

      1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

      «L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa

 

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dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.
(Abrogazione).

      1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 51.
(Corte costituzionale).

      1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
      I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina

 

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governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
      La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
      L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
      Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

      2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

      3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali).

      1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

 

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Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione

 

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delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

          a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

          b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

          c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

      4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

          a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente

 

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legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

          b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

          c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

          d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

      5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo

 

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57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
      6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
      7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

      8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
      9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
      10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti
 

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dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

      11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.
      13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
      14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
      15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
 

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permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
      16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

      17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
      18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.
(Regioni a statuto speciale).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali).

      1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.
(Trasferimento di beni e di risorse).

      1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.    


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