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PDL 4129-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4129-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Misure per la tutela giudiziaria dei disabili

vittime di discriminazioni

Presentato il 2 luglio 2003

(Relatore: Francesca MARTINI)


NOTA:  La XII Commissione (Affari sociali), il 14 settembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo C. 4129 di iniziativa del Governo, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione permanente (Affari sociali),

            richiamato il parere favorevole già reso il 5 maggio 2005 sul precedente articolato, nel cui ambito si era rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che, anche con riferimento alle modifiche da ultimo apportate, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4129, recante misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni;

            sottolineato che norme tendenti ad invertire l'onere della prova relativamente ad atteggiamenti assolutamente discriminatori vengono

 

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valutate con sfavore, in quanto non compatibili con i principi generali dell'ordinamento giuridico,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        a condizione che:

            l'articolo 2, comma 4, venga così modificato:

        «4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che manifestamente violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di palesi intimidazione e ostilità nei suoi confronti»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 3, comma 1, l'opportunità di disciplinare nel testo espressamente gli strumenti di tutela giurisdizionale, evitando la forma del mero rinvio alla disciplina dell'immigrazione e alle norme sulla condizione dello straniero.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di dicriminazioni.
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).

      1. La presente legge promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti dei disabili, al fine di garantire agli stessi il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

      1. La presente legge promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

      2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio dei disabili relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni legislative emanate in attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.       2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.
(Nozione di discriminazione).

Art. 2.
(Nozione di discriminazione).

      1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone disabili.

      1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

      2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.       2. Identico.
      3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona disabile in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.       3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

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      4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di un disabile, ovvero creano un clima di intimidazione nei suoi confronti.       4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.
(Tutela giurisdizionale).

Art. 3.
(Tutela giurisdizionale).

      1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

      1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

      2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.       2. Identico.
      3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.       3. Identico.
      4. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale.       4. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.
(Legittimazione ad agire).

Art. 4.
(Legittimazione ad agire).

      1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega

      1. Identico.


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rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
      2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dai disabili e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone disabili.       2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
        3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 quando questi assumano carattere collettivo.


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