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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6042 |
incoraggiare le diverse produzioni agricole;
proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni;
aiutare i consumatori fornendo loro informazioni sul carattere specifico dei prodotti. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Spetta allo Stato membro interessato attuare le protezioni assicurate dal regolamento, allo scopo applicando le norme di contrasto e di sanzione che il proprio ordinamento giuridico prevede in tale materia.
Al fine di reprimere le violazioni contro le tutele sopra indicate, il nostro governo ha adottato uno specifico decreto legislativo: si tratta del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».
Il Ministero interessato all'applicazione del citato decreto legislativo è il Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF). Occorre dire che il MIPAF ha anche il compito di favorire la conoscenza e le informazioni che riguardano i prodotti di qualità, soprattutto di quelli che hanno una origine certa e sono legati alle tradizioni locali. Il Ministero, a tal proposito, effettua campagne informative e se del caso azioni di protezione legale in favore delle produzioni o dei settori di volta in volta interessati.
Per svolgere in maniera efficace tali ultime azioni c'è la necessità di poter contare su risorse finanziarie appropriate e ciò non sempre si verifica, soprattutto perché le risorse dello Stato ultimamente si sono notevolmente contratte. D'altro canto, però, le violazioni delle tutele riconosciute alle DOP e IGP sono in continuo aumento e si potrebbe ipotizzare che in applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 297 del 2004, potrebbero incamerarsi interessanti risorse
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, destinato alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agricole e alimentari nazionali, contraddistinte dalle DOP e dalle IGP».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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