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PDL 6063

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6063



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro degli affari esteri
(FINI)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

Presentato il 12 settembre 2005
 

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge reca interventi urgenti nel settore agricolo e delle relative amministrazioni operanti nel comparto, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
      Si tratta di misure necessarie ed urgenti a sostegno del settore, con particolare riguardo alle problematiche del settore vitivinicolo, per consentire una regolare attuazione della politica agricola comune, per rafforzare l'operatività dell'AGEA per quanto concerne l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato, nonché con riguardo alla funzionalità di pubbliche amministrazioni operanti nel settore agricolo, in particolare per consentire la prosecuzione dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano e per la migliore funzionalità del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
      L'articolo 1 reca interventi urgenti nel settore vitivinicolo, con particolare riferimento alle situazioni di difficoltà registratesi in tale settore, a cominciare dai territori delle province di Foggia e di Bari, dove nelle scorse settimane si sono verificate prolungate e pesanti manifestazioni di protesta.
      Durante l'attuale campagna vitivinicola si è verificato, soprattutto nelle due province citate, un anomalo e rilevante calo dei prezzi delle uve da vino riconosciuti ai produttori agricoli. A seguito di una laboriosa e complessa mediazione svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Puglia, il 29 agosto scorso è stato siglato presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Bari un accordo tra produttori e trasformatori, sottoscritto dal Presidente della regione Puglia e dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
      I termini dell'accordo in sintesi sono i seguenti:

          1) ottenimento, da parte della Commissione europea, nella prossima riunione del 6 settembre, dell'autorizzazione alla distillazione di crisi richiesta dall'Italia sin dal mese di giugno;

          2) autorizzazione ministeriale, su richiesta della regione Puglia, alla pratica dell'arricchimento del grado alcolico per favorire l'accesso al relativo premio comunitario;

          3) applicazione della regola del de minimis per l'erogazione di un aiuto pari a 1,5 euro per quintale di uva conferita alle cantine dai produttori, da erogare da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali alle cantine che sottoscrivono e rispettano l'accordo di corrispondere ai produttori un prezzo netto di 17,00 euro per quintale di uva da vino avente una gradazione tra i 15 e i 16 gradi accertati;

          4) ritiro da parte dell'AGEA di massimo 800 mila quintali di uva da tavola ad un prezzo di 12 euro netti al quintale da corrispondere al produttore per la trasformazione del prodotto in succo d'uva da destinare a programmi di cooperazione attivati dal Ministero degli affari esteri;

          5) ripresa immediata delle attività produttive da parte delle categorie firmatarie dell'accordo.

      Sulla base di quanto sopra illustrato, l'articolo 1 prevede che ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'attuazione degli

 

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articoli 87 e 88 del Trattato CE per gli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
      Il comma 2 autorizza l'AGEA al ritiro dal mercato di un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola in connessione ad accordi di cui al comma 1, per un importo di 9,6 milioni di euro. La quantificazione è calcolata sulla base degli oneri identificati dall'accordo sottoscritto il 29 agosto 2005 nella regione Puglia, che prevede il ritiro dell'uva da tavola al prezzo di 12 euro al quintale.
      Criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Il comma 4 prevede la possibilità di utilizzare, per la concessione dell'aiuto de minimis e per il ritiro da parte dell'AGEA dell'uva da tavola, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, nel limite di 80,4 milioni di euro.
      Il comma 5 reca la norma contabile di compensazione dell'autorizzazione di spesa a suo tempo prevista dal citato articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
      L'articolo 2 è diretto ad intensificare i controlli della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nelle filiere agroalimentari in cui si sono verificati andamenti anomali dei prezzi. L'attività di verifica, svolta sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, può essere esercitata avvalendosi degli elementi in possesso dell'Osservatorio dei prezzi istituito presso il Ministero delle attività produttive e dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Le rilevazioni potranno essere utilizzate anche per la revisione degli studi di settore con conseguente incremento dei ricavi congrui ai fini di tale metodologia di accertamento tributario.
      L'articolo 3 istituisce il Registro nazionale titoli per corrispondere alla precisa esigenza di rendere pubblica la titolarità soggettiva e il valore unitario dei «titoli» all'aiuto introdotti dalla riforma della PAC.
      Tale «pubblicità» si rende necessaria, in particolare, ai fini del trasferimento dei titoli da un soggetto all'altro; chi acquista un titolo deve disporre dell'informazione certificata della titolarità e del valore del titolo stesso.
      La gestione del Registro è affidata all'AGEA, nella sua qualità di organismo di coordinamento e di soggetto cui sono affidati il calcolo e l'attribuzione dei «titoli» introdotti dalla riforma della PAC.
      L'articolo, che disciplina le modalità di calcolo e attribuzione dei titoli in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali, risponde all'esigenza di conferire certezza del diritto, nella fattispecie del valore del titolo, ai produttori estranei ai procedimenti di contenzioso che generano le decisioni di cui sopra.
      Si tratta, in pratica, della stessa disciplina già adottata per le quote latte, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Per la gestione delle quote latte, infatti, l'AGEA ha istituito un «Registro quote» il cui meccanismo ha dato ottimi risultati gestionali dal punto di vista pratico ed operativo. Pertanto, con la presente disposizione si propone un analogo meccanismo, chiaramente separato dalle quote latte, al fine della predetta operatività gestionale dei diritti all'aiuto.
      Qualora infatti i produttori ai quali non siano stati assegnati titoli provvisori o da riserva, ovvero assegnati in parte, ritengano di instaurare un contenzioso amministrativo o giurisdizionale, l'eventuale soccombenza dell'Amministrazione in detti contenziosi, se intervenuta dopo il calcolo e la comunicazione dei titoli definitivi a tutti i produttori, genererebbe l'obbligo di assegnare i titoli ai produttori ricorrenti e, di conseguenza, a ricalcolare,
 

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con abbattimento percentuale, tutti i titoli definitivi già assegnati, per rientrare nel plafond nazionale previsto dall'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003.
      Le disposizioni rivestono carattere di urgenza poiché il termine stabilito per l'assegnazione dei titoli definitivi nell'anno 2005 è il 30 novembre 2005, per cui i trenta giorni di cui al comma 1 decorrono dal 30 ottobre 2005.
      Immediatamente dopo i «titoli definitivi» vengono calcolati e assegnati ai produttori e come tali devono essere «noti» a tutti gli interessati ad eventuali trasferimenti dei titoli stessi.
      L'articolo 4 reca misure per la gestione diretta del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte dell'AGEA, in diretta connessione con l'attuazione della PAC. Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha affidato la gestione del SIAN all'AGEA. Questo in virtù del fatto che l'AGEA, organismo pagatore a livello nazionale per l'Unione europea, è anche organismo di coordinamento per l'applicazione della riforma della politica agricola comune, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. In attuazione della PAC, si ricorda, l'AGEA eroga a milioni di agricoltori italiani oltre 5 miliardi di euro per anno, con uno sforzo tecnologico e organizzativo veramente notevole. Sinora la materiale gestione e lo sviluppo informatico del SIAN sono stati affidati all'esterno con gara d'appalto. Tenuto conto dell'esperienza maturata in analoghe fattispecie, a cominciare dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma prevede che l'AGEA costituisca una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare lo sviluppo e la gestione del SIAN; la società subentrerà all'attuale affidatario dei servizi alla scadenza dei contratti in essere.
      L'articolo 5, rispondendo all'esigenza di una utilizzazione più equa e socialmente rilevante delle eccedenze agricole ritirate dal mercato, autorizza l'AGEA a realizzare programmi di fornitura di prodotti agricoli per finalità di utilità sociale ai cittadini indigenti ed a organizzazioni assistenziali senza fini di lucro, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato. Alle medesime finalità possono essere destinate le produzioni oggetto del programma realizzato dall'ex Agensud in funzione delle crisi di mercato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2005.
      Viene altresì prevista la possibilità per le pubbliche istituzioni che gestiscono servizi di mensa di acquistare dall'AGEA i prodotti ritirati al mero prezzo di ritiro.
      Il comma 4 prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilino sull'attuazione dei programmi in questione.
      L'articolo 6 dispone la proroga di un ulteriore anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano - istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, per la durata di trenta anni (termine già prorogato di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, di un altro anno dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e, da ultimo, di un ulteriore anno dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306), che cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2005 qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga.
      Tale proroga si rende necessaria in considerazione della complessità del percorso di trasformazione per la privatizzazione dell'Ente.
      L'attività istituzionale dell'Ente, a seguito del trasferimento di alcune competenze alle regioni avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è sviluppata essenzialmente nel campo della progettazione e della realizzazione di grandi opere idroelettriche di accumulo e di adduzione delle risorse idriche e nella gestione delle opere stesse per scopi irrigui e civili, in base alle concessioni di derivazioni di cui è titolare, assentite per un arco temporale che terminerà nel 2041. Tali attività, localizzate nelle regioni Umbria e Toscana, sono rivolte,
 

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principalmente, ad enti territoriali, quali province e comuni, a consorzi di bonifica, ad aziende operanti nell'ambito dei servizi idrici nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati. Inoltre l'Ente, oggi, gestisce direttamente tre grandi dighe, una traversa con le relative reti di adduzione/distribuzione ed i relativi laghi e serbatoi di compenso, un canale di derivazione per scopi irrigui ed industriali ed una centralina elettronica.
      La copertura della relativa spesa, quantificata complessivamente in 271.140 euro (importo identico a quello stanziato per le proroghe sinora disposte nel biennio precedente), viene assicurata, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione di stanziamento in tabella A - accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali.
      L'articolo 7, in previsione delle celebrazioni del 60o anniversario della fondazione della FAO, che si terranno a Roma nel prossimo mese di novembre, autorizza il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, recentemente riordinato ad opera dell'articolo 14-novies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ad utilizzare per tale scopo, in deroga ai limiti posti dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le risorse che esso ha già nelle proprie disponibilità.
      L'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia per l'invarianza della spesa nello svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche previsti agli articoli 2, 3 e 5. Viene specificato che tali compiti vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71

        Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura.

        1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purché classificate come svantaggiate».

(omissis).

        3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(omissis).

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

        Art. 14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

(omissis).

 

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        10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

(omissis).

Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

        Art. 59. Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.

(omissis).

        4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

(omissis).

Decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441.

        Art. 5. - 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di quattro anni.

(omissis).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005.

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonché misure di potenziamento dell'operatività dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60o anniversario della fondazione della F.A.O.;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attività produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Interventi urgenti nel settore vitivinicolo).

        1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

 

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        2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.
        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
        5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro.».

Articolo 2.
(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

        1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 3.
(Attuazione della politica agricola comune).

        1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

 

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        2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
        3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
        4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
        5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

Articolo 4.
(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Articolo 5.
(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).

        1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

 

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        2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».
        3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette».
        4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

Articolo 6.
(Ente irriguo Umbro-Toscano).

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

        1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle

 

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celebrazioni del 60o anniversario della fondazione della F.A.O.. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

Articolo 8.
(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

        1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 settembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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