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PDL 6018

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6018



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per favorire l'attività
delle associazioni di protezione ambientale

Presentata il 23 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provveda, in base alle proprie disponibilità di bilancio, all'erogazione di contributi a favore delle associazioni ambientaliste che operano nel campo dell'ecologia e della protezione dell'ambiente.
      Con la concessione di questi contributi si provvederà alla protezione del patrimonio ambientale, alla sua valorizzazione, alla sua difesa mediante iniziative mirate e a tutte le altre attività ritenute preminenti per l'ambiente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale.

Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prevede, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, la concessione di contributi, di eguale entità, alle associazioni di protezione ambientale, sotto forma di fondi a esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.
      2. Le associazioni di protezione ambientale che usufruiscono dei contributi di cui al comma 1 sono tenute, al termine del rispettivo esercizio finanziario, a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il rendiconto dei progetti e dei servizi realizzati mediante i contributi ricevuti.
      3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 2 da parte delle associazioni di protezione ambientale comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali previsti dal comma 1.

Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie dei progetti e dei

 

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servizi che possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, nonché i criteri per la selezione degli interventi da finanziarie.
      2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.


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