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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6018 |
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prevede, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, la concessione di contributi, di eguale entità, alle associazioni di protezione ambientale, sotto forma di fondi a esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.
2. Le associazioni di protezione ambientale che usufruiscono dei contributi di cui al comma 1 sono tenute, al termine del rispettivo esercizio finanziario, a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il rendiconto dei progetti e dei servizi realizzati mediante i contributi ricevuti.
3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 2 da parte delle associazioni di protezione ambientale comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali previsti dal comma 1.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie dei progetti e dei
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