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PDL 6017

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6017



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione in via sperimentale nella città di Napoli di una indennità di inserimento al lavoro in favore dei cittadini disoccupati

Presentata il 22 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella provincia di Napoli esiste probabilmente la più alta percentuale di disoccupati e, soprattutto, di inoccupati d'Italia.
      La situazione sociale, come gli ultimi avvenimenti di cronaca evidenziano, è allarmante. Il degrado sociale caratterizzato dall'incapacità degli enti locali di programmare e di rendere vivibili le città, le province e la regione Campania è evidente e pertanto si rende necessario un intervento legislativo che preveda appositi aiuti economici statali nell'ambito del lavoro per dare risposte concrete ai cittadini. Bisogna passare dal Welfare al «Welfare to work».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I cittadini italiani che risultano in cerca di occupazione e residenti nella città di Napoli al 30 giugno 2005 sono chiamati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a svolgere un colloquio di orientamento al lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

      1. A seguito del colloquio di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza corsi di formazione e di inserimento lavorativo atti a garantire un'adeguata preparazione in funzione sia delle necessità dei cittadini sia delle caratteristiche dell'offerta di lavoro del mercato.

Art. 3.

      1. I corsi di formazione e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, di seguito denominati «corsi», sono svolti presso i centri per l'impiego della città di Napoli.

Art. 4.

      1. I corsi sono realizzati di intesa con l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e con Italia Lavoro Spa, tenuto conto del deficit di occupabilità e delle possibilità di inserimento

 

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lavorativo dei soggetti, anche mediante l'eventuale creazione di nuovi servizi in ambito provinciale.

Art. 5.

      1. I corsi sono realizzati usufruendo anche dei fondi dell'Unione europea a tale fine stanziati. L'utilizzo dei finanziamenti è disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la regione Campania.

Art. 6.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai cittadini che hanno svolto il colloquio previsto dall'articolo 1, e che risultano disoccupati o inoccupati da almeno un anno, non iscritti a corsi di studio e con un'età compresa tra diciannove e quarantacinque anni, è corrisposta una indennità di inserimento al lavoro mensile di 600 euro, in via sperimentale, per tre anni, alle condizioni stabilite dall'articolo 8.

Art. 7.

      1. Qualora il destinatario dell'intervento di cui all'articolo 6 usufruisca di altre indennità o ammortizzatori sociali, può optare per l'accesso al regime di indennità di maggior favore. Alla scadenza di tale regime il soggetto ha diritto, se ancora in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 6, di usufruire dell'indennità ivi prevista.

Art. 8.

      1. L'indennità di cui all'articolo 6 è corrisposta alla scadenza di ogni mese purché il soggetto abbia frequentato i corsi in misura almeno pari all'80 per cento della durata totale degli stessi.

 

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      2. Qualora la frequenza sia inferiore al minimo stabilito dal comma 1, l'indennità mensile è diminuita in misura proporzionale. L'indennità non può comunque essere inferiore a quella corrispondente alla frequenza ai corsi nella misura del 60 per cento.

Art. 9.

      1. Nel caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato, al datore di lavoro è concesso un bonus costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore per la durata del contratto fino a un massimo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Art. 10.

      1. Il soggetto che rifiuta una eventuale offerta di impiego nella provincia di Napoli perde il diritto alla indennità di inserimento lavorativo.

Art. 11.

      1. Gli enti locali nonché gli enti pubblici e gli enti controllati e partecipati dallo Stato situati nella città di Napoli sono tenuti a trasmettere, entro il 31 ottobre 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle eventuali vacanze delle rispettive piante organiche, assumendo l'impegno di procedere all'assunzione dei soggetti di cui alla presente legge entro il 31 dicembre 2009.

Art. 12.

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono svolgere una attività di tipo libero-professionale al termine del corso possono usufruire dell'indennità di inserimento lavorativo sotto forma di prestito bancario in unica soluzione e garantito dallo Stato tramite apposite convenzioni con gli istituti bancari, i cui interessi sono

 

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posti a carico del soggetto beneficiario. Il prestito di cui al presente comma è erogato fino al 31 dicembre 2009.

      2. L'erogazione del prestito bancario di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio di una attività di tipo libero-professionale.
      3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato essi sono tenuti alla restituzione al competente istituto bancario della parte residua del prestito erogato ai sensi del medesimo comma 1.
      4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto da adottare entro il 30 novembre 2006, a stabilire le norme per l'attuazione del presente articolo.
        


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