|
|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6017 |
1. I cittadini italiani che risultano in cerca di occupazione e residenti nella città di Napoli al 30 giugno 2005 sono chiamati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a svolgere un colloquio di orientamento al lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. A seguito del colloquio di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza corsi di formazione e di inserimento lavorativo atti a garantire un'adeguata preparazione in funzione sia delle necessità dei cittadini sia delle caratteristiche dell'offerta di lavoro del mercato.
1. I corsi di formazione e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, di seguito denominati «corsi», sono svolti presso i centri per l'impiego della città di Napoli.
1. I corsi sono realizzati di intesa con l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e con Italia Lavoro Spa, tenuto conto del deficit di occupabilità e delle possibilità di inserimento
1. I corsi sono realizzati usufruendo anche dei fondi dell'Unione europea a tale fine stanziati. L'utilizzo dei finanziamenti è disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la regione Campania.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai cittadini che hanno svolto il colloquio previsto dall'articolo 1, e che risultano disoccupati o inoccupati da almeno un anno, non iscritti a corsi di studio e con un'età compresa tra diciannove e quarantacinque anni, è corrisposta una indennità di inserimento al lavoro mensile di 600 euro, in via sperimentale, per tre anni, alle condizioni stabilite dall'articolo 8.
1. Qualora il destinatario dell'intervento di cui all'articolo 6 usufruisca di altre indennità o ammortizzatori sociali, può optare per l'accesso al regime di indennità di maggior favore. Alla scadenza di tale regime il soggetto ha diritto, se ancora in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 6, di usufruire dell'indennità ivi prevista.
1. L'indennità di cui all'articolo 6 è corrisposta alla scadenza di ogni mese purché il soggetto abbia frequentato i corsi in misura almeno pari all'80 per cento della durata totale degli stessi.
1. Nel caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato, al datore di lavoro è concesso un bonus costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore per la durata del contratto fino a un massimo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2006.
1. Il soggetto che rifiuta una eventuale offerta di impiego nella provincia di Napoli perde il diritto alla indennità di inserimento lavorativo.
1. Gli enti locali nonché gli enti pubblici e gli enti controllati e partecipati dallo Stato situati nella città di Napoli sono tenuti a trasmettere, entro il 31 ottobre 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle eventuali vacanze delle rispettive piante organiche, assumendo l'impegno di procedere all'assunzione dei soggetti di cui alla presente legge entro il 31 dicembre 2009.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono svolgere una attività di tipo libero-professionale al termine del corso possono usufruire dell'indennità di inserimento lavorativo sotto forma di prestito bancario in unica soluzione e garantito dallo Stato tramite apposite convenzioni con gli istituti bancari, i cui interessi sono
|
|