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PDL 301-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 301-452-823-868-1172-2188-2303-2393-2508-2880-4209-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 301, d'iniziativa dei deputati

LUCIDI, AMICI, BANTI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CEREMIGNA, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FOLENA, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LADU, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUMIA, LUSETTI, MANTINI, MARAN, MARIOTTI, MAZZARELLO, MINNITI, MOLINARI, MOTTA, NESI, NIGRA, OLIVERIO, PIGLIONICA, PISTONE, POTENZA, PREDA, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, VOLPINI

Disciplina degli istituti di vigilanza privata
e delle guardie particolari giurate

Presentata il 30 maggio 2001


n. 452, d'iniziativa del deputato CENTO

Disciplina degli istituti di vigilanza privata
e delle guardie particolari giurate

Presentata il 4 giugno 2001


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) l'8 settembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 301, 452, 823, 868, 1172, 2188, 2303, 2393, 2508, 2880 e 4209. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 823, d'iniziativa del deputato PISTONE

Disciplina della vigilanza e della investigazione privata

Presentata il 13 giugno 2001


n. 868, d'iniziativa dei deputati

MISURACA, AMATO

Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate

Presentata il 14 giugno 2001


n. 1172, d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disciplina dell'esercizio dell'attività delle guardie private
e degli istituti di vigilanza

Presentata il 3 luglio 2001


n. 2188, d'iniziativa del deputato STUCCHI

Istituzione presso il Ministero dell'interno del dipartimento di polizia privata e istituzione dell'albo nazionale degli agenti di polizia privata

Presentata il 17 gennaio 2002

 

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n. 2303, d'iniziativa dei deputati

NESPOLI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, DORINA BIANCHI, CAMO, CAMPA, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CESARO, COLLAVINI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSSA, DI TEODORO, FRAGALÀ, GRIMALDI, LAMORTE, LIOTTA, LO PRESTI, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MILANESE, NICOTRA, ONNIS, PATRIA, ANTONIO PEPE, PISICCHIO, RAMPONI, RICCIOTTI, ROCCHI, ROMANO, SAIA, SANZA, SERENA, SGARBI, TARANTINO, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA

Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori

Presentata il 7 febbraio 2002


n. 2393, d'iniziativa dei deputati

ASCIERTO, LA RUSSA

Nuove norme in materia di sicurezza privata

Presentata il 21 febbraio 2002


n. 2508, d'iniziativa dei deputati

MARRAS, VITALI

Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate

Presentata il 12 marzo 2002

 

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n. 2880, d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Disciplina degli istituti di sicurezza civile privata e delle guardie particolari giurate

Presentata il 19 giugno 2002

e

DISEGNO DI LEGGE

n. 4209

presentato dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria

Presentato il 25 luglio 2003

(Relatore: NESPOLI)

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 301 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria»;

            premesso che il citato testo unificato all'articolo 15, comma 7, esclude dalla frequenza del corso aggiornamento, di cui al comma 6 del medesimo articolo, gli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza nonché coloro che abbiano prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale;

            considerata l'esigenza di prevedere la medesima esclusione anche ai fini dell'accertamento dei requisiti professionali previsti per la nomina a guardia giurata, alla luce della esperienza maturata dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 7 nella loro precedente attività di servizio,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            siano esclusi dall'accertamento dei requisiti professionali prescritti per la nomina a guardia giurata dall'articolo 15, comma 5, gli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e coloro che abbiano prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 301 Lucidi ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            considerata l'esigenza di evitare un utilizzo indiscriminato da parte degli istituti di vigilanza di rapporti di lavoro flessibile ed a tempo determinato, al fine di garantire la professionalità degli operatori addetti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento all'articolo 14, comma 3, il quale prevede, tra l'altro, che la nomina delle guardie giurate sia subordinata all'iscrizione, da parte dell'istituto di vigilanza richiedente, «ai servizi assicurativi ed anti infortunistici prescritti», provveda la Commissione a modificare la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'autorizzazione sia subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento;

            2) anche con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera f), la quale prevede che l'iscrizione nel registro degli operatori abilitati a svolgere i servizi di custodia sia subordinata, tra l'altro, all'iscrizione «ai servizi assicurativi e anti infortunistici prescritti», provveda la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'autorizzazione sia subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile;

            3) con riferimento alle disposizioni tributarie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31, provveda la Commissione di merito a verificare la compatibilità di tali agevolazioni con la normativa europea in materia;

            4) con riferimento all'articolo 31, comma 2, il quale prevede che le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza e trasporto valori possono essere assoggettate all'aliquota ridotta, nel rispetto della normativa europea, provveda la Commissione di merito a specificare a quale imposta si applichi il beneficio ivi previsto, né quale sia, concretamente, la misura dell'agevolazione, integrando conseguentemente il contenuto della previsione normativa;

 

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            5) con riferimento all'articolo 31, comma 3, il quale prevede che, qualora gli istituti di vigilanza e sicurezza assolvano funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto e che le aliquote IVA sono, in ogni caso, ridotte alla metà per i servizi di vigilanza o trasporto valori effettuati con impiego di manodopera superiore allo standard minimo di sicurezza, provveda la Commissione di merito ad individuare con maggiore precisione le prestazioni esenti e quelle assoggettate ad aliquota agevolata, specificando inoltre che il beneficio consiste nell'applicazione di un'aliquota ridotta;

            6) con riferimento all'articolo 31, comma 4, il quale stabilisce che le domande relative ai rinnovi ai titoli di polizia, al decreto di nomina ed al porto d'armi sono esenti da imposte, provveda la Commissione di merito a precisare meglio la portata dell'esenzione, la quale dovrebbe essere riferita alle imposte, alle tasse e ad ogni altro diritto relativo a tali domande.

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 4, comma 7, il quale prevede che il questore, nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli istituti di vigilanza, possa avvalersi, tra l'altro, degli accertamenti svolti dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria dei medesimi istituti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il questore debba avvalersi solo di accertamenti già effettuati o possa promuoverne in prima persona;

            b) con riferimento all'articolo 28, comma 7, il quale stabilisce, nei confronti delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti per conto dei terzi, il divieto di accesso agli archivi dei concessionari della riscossione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale divieto anche alle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Anagrafe tributaria.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 301 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 301 Lucidi ed abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria», risultante dagli emendamenti approvati;

            valutate positivamente le finalità perseguite dal provvedimento, volto ad introdurre una disciplina organica in materia di esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza sussidiaria e che consente di offrire un quadro normativo certo ad un settore di particolare rilievo e delicatezza, quale è quello della sicurezza dei cittadini,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la possibilità di integrare il provvedimento prevedendo, a favore delle imprese pubbliche interessate, disposizioni di sostegno per l'installazione e l'utilizzazione di tecnologie per la vigilanza rivolte alla tutela dell'interesse alla sicurezza della collettività, anche a tal fine prevedendo apposite misure di incentivazione fiscale.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il testo unificato A.C. 301 e abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria»;

          rilevato che la materia oggetto del provvedimento in esame è oggi principalmente disciplinata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti) e dal relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635, articoli 249 e seguenti), in riferimento ai quali è stata avviata la procedura di infrazione n. 2000/4196, in quanto la normativa italiana frapporrebbe ostacoli alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi privati di sorveglianza, violando gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi;

          considerato pertanto che anche il testo unificato in esame andrebbe valutato alla luce dei medesimi articoli del Trattato CE;

          ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, l'articolo 49 CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza 13 febbraio 2003, in causa C-131/01), ritenendo giustificabile una restrizione alla libera prestazione dei servizi esclusivamente per ragioni imperative di interesse generale che non risultino già garantite dagli obblighi cui il prestatore di servizi è tenuto nello Stato membro in cui è stabilito (sentenze 9 marzo 2000 in causa C-355/98, 17 dicembre 1981, in causa C-279/80); dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si evince altresì che la procedura nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito ma non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento non ritardando né rendendo più complesso l'esercizio del diritto di un soggetto stabilito in un altro Stato membro di prestare i propri servizi

 

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in un altro Stato, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi (sentenze Schnitzer dell'11 dicembre 2003 e Corsten del 3 ottobre 2000);

          evidenziato, in relazione a tali profili, che gli articoli da 2 a 5 del testo unificato in esame prevedono la necessità di un'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di sicurezza sussidiaria, disciplinando tra l'altro anche i casi di diniego, revoca e sospensione dell'autorizzazione;

          osservato, inoltre, come l'articolo 4, nel disciplinare in via generale le attività autorizzate, sottoponga la determinazione delle tariffe da parte dei soggetti che svolgono attività di vigilanza sussidiaria a forme di controllo pubblico, sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono tra l'altro indicate le tariffe minime inderogabili per taluni servizi, disciplina da esaminare in relazione all'articolo 49 Trattato CE ed al combinato disposto degli articoli 10 e 81 del Trattato CE, con riguardo alla sua possibile incidenza sul regime di concorrenza tra le imprese operanti nel settore;

          sottolineato, poi, che l'articolo 11 definisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, tra i quali rientrano i limiti territoriali per l'esercizio di tali attività, che potrebbero rappresentare degli ostacoli alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi dal momento che un'impresa non potrebbe svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale se non sottoponendosi al rispetto dei differenti regimi autorizzatori locali;

          rilevato, infine, che alcune disposizioni (in particolare, gli articoli 4, 10, 25, 28 e 29) fanno riferimento all'obbligo di iscrizione in appositi registri per coloro che svolgono le attività di sicurezza sussidiaria;

          sottolineato al riguardo che l'iscrizione in specifici albi e simili, imposta da normative nazionali a taluni prestatori di servizi, sia stata ritenuta dalla Corte di Giustizia suscettibile di determinare un contrasto con l'articolo 49 Trattato CE, dal momento che un eventuale requisito di iscrizione in albi risulterebbe legittimo solo se automatico e qualora non costituisca una previa condizione alla prestazione dei servizi, né implichi oneri amministrativi o contributivi per il prestatore interessato (sentenze Schnitzer e Corsten);

          considerato, tuttavia, che l'articolo 6 del testo in esame consente alle imprese stabilite in un altro Stato membro - in cui prestino legalmente servizi di sicurezza sussidiaria - che l'autorizzazione sia sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, non risultando peraltro di immediata evidenza se ed in quali parti gli obblighi ed i vincoli conseguenti al regime autorizzatorio, di cui agli articoli sopra indicati, trovino applicazione anche per le imprese stabilite in altro Stato membro;

 

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      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          è necessario formulare l'articolo 6 del testo unificato in modo tale da rendere chiaro se ed in quali parti gli obblighi ed i vincoli conseguenti al regime autorizzatorio - con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 2, 4, 5 e 11 - si applichino alle imprese stabilite in un altro Stato membro, in cui prestino legalmente servizi di sicurezza sussidiaria;

      e con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se l'obbligo di iscrizione in appositi registri per coloro che svolgono le attività di sicurezza sussidiaria, previsto agli articoli 4, 10, 25, 28 e 29 del testo unificato, sia in linea con quanto previsto dall'articolo 49 Trattato CE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

 

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Testo unificato
della Commissione

Disposizioni in materia
di sicurezza sussidiaria.

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).

      1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte a evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta in contrasto con le previsioni della presente legge.
      2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolti dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e in particolare:

          a) la vigilanza e la custodia di beni mobili e immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici, nonché la vigilanza di sicurezza presso centri industriali o commerciali che richiedono speciali misure di sicurezza, sui prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, sostanze tossiche o esplosivi, presso aziende pubbliche e private del settore energetico o delle telecomunicazioni, presso emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, istituti di credito, aziende

 

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di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, industrie chimiche o depositi con particolari rischi di impatto ambientale e simili che, per la pericolosità delle materie custodite o lavorate o per il loro valore, devono essere considerati, anche in via potenziale, come obiettivi sensibili;

          b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

          c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

          d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di tele allarme;

          e) i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela della incolumità degli artisti e degli spettatori.

      3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, il trasporto di valori e la scorta a valori.
      4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:

          a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica;

          b) la custodia di esercizi ricettivi, di esercizi pubblici, compresi i luoghi di spettacolo, di esercizi commerciali, ovvero di officine, stabilimenti, depositi, uffici ed altri edifici nonché di beni mobili e immobili, quando non vi siano le esigenze di sicurezza di cui al comma 2;

 

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          c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi, nonché per la progettazione e la realizzazione di sistemi di sicurezza;

          d) l'installazione di impianti e sistemi di sicurezza;

          e) i servizi di vigilanza e di custodia connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.

      5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, possono essere individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate, in conformità alle disposizioni dei commi 2 e 3, ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori previsti dalla presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.
      6. La presente legge disciplina inoltre il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di investigazione e ricerca per conto dei privati previste dal capo V della presente legge diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti di cui al capo VI della presente legge.
      7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, alle imprese di cui al comma 4, agli istituti di investigazione e ricerca per conto dei privati di cui al comma 6, alle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti di cui al comma 6, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti e imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con

 

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il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
      8. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi, con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si devono attenere gli istituti di vigilanza e di sicurezza. A tale fine, il regolamento di attuazione deve prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la commissione di cui all'articolo 8, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e i requisiti comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.

Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto che ha la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
      2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

          c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali, occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

 

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          d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione.

      3. I requisiti di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o di una sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e a coloro che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
      4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono negate quando gli interessati risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o avere subìto la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio e possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione già rilasciata può essere revocata.
      5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      6. Le autorizzazioni per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
      7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, può continuare a esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova autorizzazione per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può

 

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ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
      8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di natura fiscale, assicurativa e contributiva a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi all'autorizzazione. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli stessi obblighi.
      9. L'ammontare della cauzione di cui al comma 8 è definito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a autorizzazione e alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta ad autorizzazione.
      10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione dell'autorizzazione, o al rilascio di ulteriori autorizzazioni, qualora il rilascio di nuova autorizzazione sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.
      11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle autorizzazioni può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. La stessa autorità di pubblica sicurezza può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, all'aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate,
 

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nell'ambito dei parametri fissati dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8 o la sottocommissione appositamente istituita, detta i principi generali e i parametri tecnico-amministrativi che devono essere osservati in tutto il territorio dello Stato al fine di assicurare omogenee linee di attuazione della presente legge, determinando altresì le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che rendono necessarie eventuali deroghe.

Art. 3.
(Progetto organizzativo
e regole tecnico-operative).

      1. Il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio di un istituto di vigilanza e di sicurezza o di un istituto di investigazione e ricerca per conto di privati, all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, nonché all'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, della direzione provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
      2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve contenere:

          a) l'indicazione del soggetto che richiede l'autorizzazione, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti o le imprese organizzati in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione

 

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utile ai fini del controllo dell'istituto o dell'impresa;

          b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;

          c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto o dell'impresa. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazione all'azienda, commisurate ai servizi che l'istituto o l'impresa intende svolgere;

          d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero dei crediti che si intendono impiegare;

          e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;

          f) i tempi massimi, non superiori a un anno, di realizzazione.

      3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto organizzativo e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la relativa autorizzazione.
      4. L'autorizzazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo e comunque entro sei mesi dalla data della sua approvazione.

Art. 4.
(Disciplina generale
delle attività autorizzate).

      1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari dell'autorizzazione e i loro institori sono tenuti a:

          a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle

 

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quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o da un funzionario da questa delegato;

          b) tenere un registro giornaliero, anche informatizzato, delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali sono svolte le attività, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione o dall'autorità competente;

          c) comunicare al questore gli elenchi del personale impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione e dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;

          d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

          e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

      2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio e dalle prescrizioni dell'autorità competente. In mancanza, l'autorità non appone la vidimazione. È possibile praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata dal prefetto solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione di cui all'articolo 8, o da una specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, delle organizzazioni sindacali del personale interessato e delle associazioni rappresentative

 

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della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurare, per quanto possibile, la loro uniformità a livello nazionale. Il decreto deve comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascuna ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
      3. Il registro di cui al comma 1, lettera b), deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
      4. Gli istituti e le imprese autorizzati all'esercizio di attività di sicurezza sussidiaria sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione analitica circa gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con espliciti riferimenti alle fattispecie previste dall'articolo 2359 del codice civile e ad ogni altra forma di collegamento o di controllo con altri soggetti esercenti la medesima attività di sicurezza sussidiaria sul territorio autorizzato. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera e), essi sono altresì tenuti a porre in essere, entro il termine, comunque non superiore a centottanta giorni, assegnato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o dal prefetto, tutti gli atti, anche negoziali, e le attività necessari per riequilibrare gli assetti proprietari e societari.
      5. L'attività tecnico-operativa degli istituti e delle imprese di cui alla presente legge e il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, a eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:

          a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

          b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto o dell'impresa

 

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autorizzati nonché nei luoghi in cui il servizio è svolto;

          c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi e gli agenti di recupero dei crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;

          d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto o dell'impresa e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.

      6. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
      7. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero dei crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria e su altre attività connesse.

Art. 5.
(Diniego, sospensione
e revoca delle autorizzazioni).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste

 

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dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal relativo regolamento di attuazione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle autorizzazioni previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

          a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della autorizzazione;

          b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o già svolte;

          c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti all'autorizzazione;

          d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

          e) il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa interessato nelle attività di sicurezza sussidiaria acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, fermo restando che la presenza nel territorio di un istituto o di gruppi di istituti partecipati o controllati da una medesima impresa non può superare il 30 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese, individuate, su base regionale o interregionale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, che nessun istituto o gruppo di istituti controllati da una medesima impresa può impiegare, nella provincia in cui opera, un numero di guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore a un terzo delle Forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza della stessa provincia e che deve essere comunque assicurata, in ciascuna provincia, la pluralità dell'offerta.

 

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      3. Le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge possono essere inoltre negate quando è presente nel territorio un numero non proporzionato di istituti o di imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.
      4. La revoca dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di sicurezza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca per conto di privati di cui all'articolo 26, comma 1, comporta l'immediata sospensione delle funzioni delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
      5. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino a un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione di cui all'articolo 2, comma 8, per violazioni di uno degli obblighi inerenti alla medesima autorizzazione, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto.
      6. Con il provvedimento che ordina la sospensione dell'autorizzazione e delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari,

 

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ovvero autorizzando l'istituto o l'impresa all'esecuzione dei contratti in corso.

Art. 6.
(Disciplina delle attività autorizzate per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea).

      1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati dalla presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, corredata dei dati di cui all'articolo 3, verificati dall'autorità dello Stato di stabilimento o, in mancanza, dal prefetto, qualora:

          a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata e una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;

          b) le autorità dello Stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane.

      2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2, comma 8, è determinato tenendo conto della cauzione versata nello Stato di stabilimento.
      3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei provvedimenti amministrativi con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 7.
(Esercizio in forma diretta delle attività
di sicurezza sussidiaria).

      1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta

 

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del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove abbiano acquisito il relativo nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.
      2. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.
      3. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti e dalle imprese autorizzati.

Art. 8.
(Commissione consultiva centrale
per le attività di sicurezza sussidiaria).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. La commissione è composta:

          a) da un prefetto, che la presiede;

          b) dal direttore dell'ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          c) da un questore;

          d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;

 

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          e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e da due funzionari preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;

          f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza e di sicurezza, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          g) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          h) dai rappresentanti delle associazioni delle imprese di recupero dei crediti, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          i) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;

          l) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero dei crediti;

          m) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o delle società, di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'Associazione bancaria italiana.

      2. La commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettera e).
      3. Delle sedute della commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati

 

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personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
      4. Il presidente può invitare alle sedute della commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza nonché in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
      5. Le mansioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
      7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), l) e m), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
      8. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengono di richiederlo. In tale caso, quando essi ritengono di intervenire alle sedute della commissione, direttamente o con propri delegati, ne assumono la presidenza.
      9. La commissione cura la tenuta del registro professionale di cui all'articolo 10. Su proposta del presidente, la commissione può deliberare, a maggioranza, la costituzione di sottocommissioni per compiti
 

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specifici, per materia o per territorio, assicurando in ciascuna sottocommissione la presenza di almeno un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e di almeno un rappresentante delle categorie interessate agli argomenti da trattare.
      10. Ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
      11. La commissione è altresì competente per l'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e di sicurezza e dei loro operatori nonché per l'evoluzione della normativa in materia e può formulare proposte di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.

Art. 9.
(Osservatori regionali).

      1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione a istituire osservatori regionali, con il compito di:

          a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;

          b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;

          c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministro dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.

      2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:

          a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;

          b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;

 

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          c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

          d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza e di sicurezza avente sede nel territorio;

          e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.

      3. Alle riunioni dell'osservatorio regionale possono essere chiamati a partecipare esperti, rappresentanti della regione e rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate. Il prefetto del capoluogo di regione, di intesa con il presidente della corte di appello e con il procuratore generale della Repubblica competenti, può invitare alle riunioni dell'osservatorio componenti dell'ordine giudiziario.
      4. Ai componenti dell'osservatorio regionale non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 10.
(Registro professionale).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro delle persone che esercitano professionalmente le attività di vigilanza e di sicurezza disciplinate dalla presente legge. Il registro è tenuto dalla commissione di cui all'articolo 8 ed è distinto nelle seguenti sezioni:

          a) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto di valori e di scorta a valori;

          b) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le altre attività di vigilanza e di sicurezza non previste dalla lettera a);

          c) direttori degli istituti di investigazione e direttori degli istituti di raccolta e

 

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di ricerca delle informazioni anche commerciali;

          d) direttori e institori delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti;

          e) collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;

          f) agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;

          g) operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e di ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

          h) responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e loro coadiutori;

          i) titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza;

          l) guardie giurate adibite al trasporto di valori.

      2. Al registro possono iscriversi le persone che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno compiuto la maggiore età;

          c) godono dei diritti civili;

          d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola media superiore, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

          e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

          f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, con i massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.

 

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      3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della commissione di cui all'articolo 8, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

          a) alla composizione delle sezioni della commissione di cui all'articolo 8 incaricate della tenuta del registro, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

          b) alle modalità di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dal registro;

          c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario e al riconoscimento delle qualificazioni professionali;

          d) alla cura dei collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e i registri di cui agli articoli 20, comma 2, e 29;

          e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, predisposti dalle sezioni della commissione di cui alla lettera a).

      4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento vigenti che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali e al registro delle imprese.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti e delle imprese di cui al comma 1.
      6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui al presente articolo e di cancellazione dal medesimo, nonché delle relative annotazioni.

Capo II.
ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E GUARDIE GIURATE

Art. 11.
(Requisiti e condizioni per il rilascio
delle autorizzazioni).

      1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di

 

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taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
      2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nell'autorizzazione, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e). L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto di valori, per quelle di vigilanza a cantieri o ad altre cose mobili, nonché per le attività di televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo e non sussistono particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.
      3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e di custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi di unità direzionali di livello almeno provinciale, ovvero di un altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale sono stati sottoscritti specifici accordi per la partecipazione congiunta ad attività di sicurezza sussidiaria, approvati dai prefetti rispettivamente competenti.
      4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle autorizzazioni ottenute.
      5. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei medesimi servizi.

Art. 12.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché delle regole

 

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tecnico-operative di servizio di cui all'articolo 3, approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:

          a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;

          b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o dei comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

          c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

      3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste a esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 13.
(Impiego delle guardie giurate).

      1. Gli istituti autorizzati ai sensi degli articoli 11 e 17 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10.
      2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:

          a) di visione e di ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di tele-allarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

          b) di attivazione e di esecuzione dei servizi di pronto intervento;

 

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          c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili.

      3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
      4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
      5. L'addetto ai servizi di vigilanza nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o di attività determinati o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualifica di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi di cui al presente comma, l'attività di guardia giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato ai sensi dell'articolo 6.
      6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal prefetto a usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per

 

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colore e per forma da quelli in uso alle Forze di polizia, nonché a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento di attuazione sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
      7. Con riferimento alle disposizioni del codice della strada relative alla patente di guida, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla guardia giurata, in relazione al servizio prestato, viene riconosciuta una maggiorazione dei punti pari a venti unità per eventuali infrazioni commesse nell'espletamento del servizio.
      8. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere comunicati, almeno cinque giorni prima, al prefetto competente, che può vietarli, in qualsiasi momento, se non giustificati o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 14.
(Nomina delle guardie giurate).

      1. Possono essere iscritte all'albo provinciale dei soggetti aspiranti alla nomina a guardia giurata le persone in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 15;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

 

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          e) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia giurata.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina tra le persone iscritte all'albo provinciale previsto dal comma 1. Essa è valida a tempo indeterminato sino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
      4. Se si tratta di personale già autorizzato a svolgere le attività di vigilanza e di custodia ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le quali prevedono una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata e una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni

 

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vigenti in Italia, l'approvazione è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
      5. La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina o ad un funzionario di polizia allo scopo delegato, il quale rilascia alla guardia giurata un apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. Per le guardie giurate stabilmente addette ai servizi di cui al capo III è annotata sul tesserino l'autorizzazione a prestare servizio sull'intero territorio nazionale.
      6. Salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, per i soggetti cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, la formula del giuramento delle guardie giurate è la seguente: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

Art. 15.
(Requisiti professionali
delle guardie giurate).

      1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione di cui all'articolo 8 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento

 

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e di Bolzano, la Conferenza permanente di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione, da parte dello stesso Ministro, dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione e all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi di lavoro delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
      3. Gli oneri relativi alla formazione sono suddivisi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli istituti di vigilanza e di sicurezza da cui dipende il personale che partecipa ai relativi corsi.
      4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza devono altresì provvedere a proprie spese alla realizzazione di corsi di formazione periodici di almeno 12 ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono a carico dei medesimi istituti anche le spese dell'addestramento annuale all'uso delle armi che rientra, a ogni effetto, nella formazione permanente del personale.
      5. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso le prefetture - uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica, il cui esito è riportato nell'attestato professionale dell'interessato all'atto dell'iscrizione all'albo provinciale di cui all'articolo 14. Il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, richiesti anche per il rilascio della licenza di porto di pistola, è accertato da apposite commissioni mediche, istituite secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza permanente di cui al comma 1, osservati i criteri tecnici generali e la periodicità degli accertamenti definiti con il medesimo decreto.
 

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      6. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità massima di dieci anni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata, ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento.
      7. L'aggiornamento di cui al comma 6 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza, e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.
      8. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per:

          a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza sussidiaria;

          b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);

          c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);

          d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati della formazione degli addetti alla sicurezza sussidiaria negli enti di formazione periferici.

Art. 16.
(Sospensione e cessazione
della qualifica di guardia giurata).

      1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della

 

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qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo provinciale di cui all'articolo 14 nei quali l'interessato risulta iscritto.
      2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.
      3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
      4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dal registro di cui all'articolo 10 e dall'albo di cui all'articolo 14, che è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.
      5. È vietato assumere guardie giurate che non sono iscritte nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo di cui all'articolo 14.

Capo III.
SERVIZI DI TRASPORTO DI VALORI
E DI SCORTA A VALORI

Art. 17.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate dagli istituti in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 11 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il

 

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luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
      2. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
      3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto di valori e di scorta a valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.
      4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservare, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 5, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.
      5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento di servizio di cui all'articolo 3, nonché degli accordi tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o di apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza per il trasbordo e la custodia temporanea di valori (caveaux), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi
 

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accessori di trasporto. Gli accordi, debitamente vidimati a norma dell'articolo 4, devono recare una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e devono essere permanentemente affissi nei locali in cui gli istituti interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.

Art. 18.
(Servizio di scorta a valori).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, dai titoli di deposito, di credito e da altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e di caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto di valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto di valori o alla scorta a valori o, nei casi di cui all'articolo 7, debitamente addestrate per lo specifico servizio.

Art. 19.
(Modalità di esecuzione dei servizi).

      1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie giurate, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi. Il Ministero stabilisce altresì le modalità di definizione e di approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali

 

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di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.

Art. 20.
(Contazione del denaro e caveaux).

      1. L'autorizzazione al trasporto di valori di cui all'articolo 17 può comprendere anche l'autorizzazione alla contazione del denaro e al deposito del denaro o di altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto o nei locali del committente.
      2. I caveaux e i relativi sistemi di vigilanza e di difesa passiva devono essere autorizzati dal prefetto previo accertamento della loro idoneità. L'autorità di pubblica sicurezza, sentito il questore, può imporre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere. L'esercizio del caveau importa l'annotazione costante, in un apposito registro, anche informatico, della situazione delle somme di danaro giacenti, della loro proprietà e della loro movimentazione.

Art. 21.
(Impiego delle guardie giurate).

      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16, non possono essere adibite ai servizi di trasporto di valori e di scorta a valori guardie giurate che non sono in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
      2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate e a limitarne l'esposizione a rischio.
      3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto di valori e alla scorta a valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti

 

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di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. Per le guardie giurate dipendenti dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, l'ambito territoriale del servizio può essere annotato nel tesserino di cui sono munite; negli altri casi le guardie giurate sono tenute a portare con sé l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e a esibirlo a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Capo IV.
SERVIZI DI CUSTODIA E ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA

Art. 22.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti i servizi di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge, e gli altri servizi individuati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta all'autorizzazione del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
      2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) ed e), svolto attraverso dipendenti o collaboratori dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni, anche di carattere tecnico-operativo, rispettivamente applicabili, nonché, per le attività di cui alle lettere a), b) ed e) del predetto comma 4, delle prescrizioni del questore. Le medesime

 

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attività sono soggette ai controlli di cui all'articolo 4; per le attività di cui al citato articolo 1, comma 4, lettere c) e d), i controlli sono effettuati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 23.
(Regolamento tecnico).

      1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle attività produttive, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e l'ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attività produttive, sono determinati i requisiti professionali e tecnici occorrenti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d) e i relativi controlli.

Art. 24.
(Impiego degli operatori abilitati).

      1. Gli operatori abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 22, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo il caso di diverse disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.

 

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      3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al comma 1, di foggia diversa da quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.

Art. 25.
(Registro degli operatori abilitati).

      1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate ai sensi dell'articolo 22, addetti alle attività individuate dall'articolo 1, commi 4 e 5, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro presso la questura competente per territorio.
      2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni anno. Essa è negata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso della carta di soggiorno;

          b) maggiore età;

          c) idoneità psico-fisica e attitudinale;

          d) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di custode;

          f) iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ai servizi assicurativi e antinfortunistici prescritti.

 

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      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      4. Possono chiedere di essere iscritti nel registro di cui al comma 1 anche gli operatori dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate dall'articolo 1, commi 4 e 5, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
      5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono poste a carico degli iscritti.

Capo V.
ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE
E RICERCA

Art. 26.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le attività di investigazione difensiva di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'esercizio delle attività di investigazione e ricerca per conto di privati è subordinato al conseguimento della autorizzazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto.
      2. L'autorizzazione è rilasciata al direttore dell'istituto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che è iscritto all'albo di una professione attinente alle attività da svolgere, ovvero che è in possesso degli altri requisiti di carattere culturale e professionale stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
      3. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti attività investigative, in relazione al progetto organizzativo di cui all'articolo 3:

          a) informazioni commerciali, intendendosi per tali: la raccolta, il trattamento,

 

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la comunicazione e, qualora consentita dalle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, la diffusione di dati economici, personali, professionali, acquisiti e trattati esclusivamente per finalità commerciali e non giudiziarie del committente, mediante un'attività professionale, svolta anche attraverso l'ausilio di albi, registri, repertori o elenchi accessibili in via informatica o telematica;

          b) investigazioni private, intendendosi per tali: la raccolta informativa o documentale di dati finalizzati alla tutela, difesa ed esercizio di interessi legittimi in qualunque sede giudiziaria e extragiudiziaria, anche in via preventiva;

          c) sicurezza investigativa, intendendosi per tale: l'espletamento di servizi di carattere investigativo, che non comportano l'uso di armi, volti alla tutela preventiva di diritti giuridicamente rilevanti delle imprese, anche attraverso l'analisi dei rischi, lo studio, la progettazione, l'attuazione e il coordinamento di piani per la salvaguardia dei diritti patrimoniali aziendali, ivi compresi i servizi di bonifica dell'ambiente aziendale, nonché i servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni e di altri elementi utili a individuare le cause di ammanchi di merce o di altri beni e nell'indicazione delle possibili misure di vigilanza da adottare.

      4. Gli istituti assumono gli incarichi dell'ambito territoriale indicato dall'autorizzazione ed esercitano l'attività investigativa, senza limiti territoriali, a mezzo di collaboratori investigativi, ovvero attraverso un altro istituto investigativo con il quale sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al presente comma devono essere comunicati alle prefetture - uffici territoriali del Governo che hanno rilasciato l'autorizzazione. Nessuna attività di investigazione può essere svolta al di fuori di un incarico professionale

 

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annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
      5. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di collaboratore investigativo è rilasciata dal questore ove ha sede l'istituto di cui al comma 1, previa comunicazione del medesimo istituto, e a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2, comma 2, e siano iscritti in un albo o registro di una professione attinente alle attività da svolgere, ovvero siano in possesso dei requisiti di carattere professionale stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
      6. I collaboratori investigativi di cui al comma 5 svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli accordi di collaborazione professionale di cui al comma 4.
      7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono quinquennali e non sono trasmissibili. Salvo quanto espressamente previsto dal codice di procedura penale per le indagini difensive, le autorizzazioni non danno diritto allo svolgimento di attività o all'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investititi di pubbliche funzioni.
      8. Ai titolari delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'interno, che attesta l'identità dell'interessato e il possesso delle autorizzazioni richieste.
      9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo non sono richieste per la ricerca e raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
 

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Art. 27.
(Obblighi inerenti all'autorizzazione
e ai controlli).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 1, devono:

          a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la durata dell'investigazione o dell'incarico e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione della presente legge;

          b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

          c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie, e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ai dati personali.

      2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere adempiuti anche dal titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, comma 5.
      3. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente.
      4. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), e di quelli di cui al comma 3 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
      5. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26 sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
      6. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi

 

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è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.

Capo VI.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

Art. 28.
(Disciplina delle autorizzazioni
e delle attività).

      1. La autorizzazione per l'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare o legale rappresentante che:

          a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione e delle tasse non inferiore a cinque anni;

          b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme vigenti che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme vigenti in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          c) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

      2. L'autorizzazione può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3.

 

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      3. Per attività di recupero stragiudiziale dei crediti si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e di rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, epistolare, telefonica e telematica.
      4. Le imprese assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato nel progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate, salve le comunicazioni epistolari o che comunque non richiedono un contatto, anche telefonico, personale e diretto, a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti o collaboratori, iscritti nel registro di cui all'articolo 29, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra impresa o agenti di recupero dei crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra imprese di recupero dei crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive autorizzazioni. Gli accordi fra l'impresa e uno o più agenti di recupero dei crediti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
      5. L'ampliamento territoriale del progetto organizzativo e tecnico operativo è approvato, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 3, dal questore che ha rilasciato l'autorizzazione. L'attività di recupero dei crediti svolta per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazioni non comporta necessità di ampliamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo, anche qualora sia diretta al di fuori dell'ambito territoriale del progetto stesso.
      6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono:

          a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;

 

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          b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero dei crediti alle regole tecniche e alle norme di condotta stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge;

          c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

      7. Per lo svolgimento dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti, ove necessario, le imprese interessate possono accedere, anche per via telematica, agli archivi della pubblica amministrazione, sempre che la comunicazione a privati dei dati ivi contenuti sia consentita per la tutela dei diritti dei creditori, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge. Resta fermo il divieto di accesso agli archivi dei concessionari della riscossione. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
      8. Gli obblighi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero dei crediti. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 29.
(Registro degli agenti di recupero
dei crediti).

      1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero dei crediti operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

 

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          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali richiesti;

          d) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di agente di recupero dei crediti.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      3. L'iscrizione nel registro abilita all'esercizio delle attività di recupero dei crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 28. Nessuna attività di recupero dei crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero dei crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa autorizzata. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
      4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero dei crediti presta giuramento avanti al questore della provincia dove è tenuto il registro nel quale è iscritto, il quale rilascia allo stesso un apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. Tale tesserino ha durata quinquennale ed è rinnovabile, previo accertamento della

 

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sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e).
      5. Per la formazione degli agenti di recupero dei crediti si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 2, 3 e 6, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali.
      6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso le prefetture - uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
      7. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli iscritti.

Capo VII.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.
(Disposizioni penali).

      1. L'esercizio senza autorizzazione delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 100 mila euro.
      2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
      3. L'esercizio delle attività senza avere ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero senza avere ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
      4. Fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza,

 

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il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Art. 31.
(Agevolazioni finanziarie e fiscali).

      1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.
      2. Nel rispetto della normativa europea, le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza e di trasporto di valori, costituendo attività ad alto contenuto di manodopera, possono essere assoggettate a un'aliquota ridotta.
      3. Qualora gli istituti di vigilanza e di sicurezza assolvano a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto. Le aliquote dell'imposta sono, in ogni caso, ridotte della metà per i servizi di vigilanza o di trasporto di valori effettuati con un impiego di manodopera superiore allo standard minimo di sicurezza.
      4. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto d'armi per i soggetti che esercitano le attività di cui alla presente legge sono esenti da imposte e da tasse.

Art. 32.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le attività non sottoposte ad autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre dodici mesi successivi alla medesima data. Gli stessi

 

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termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 10, 14 e 16. Le guardie giurate che hanno svolto servizio senza demerito per almeno quattro anni nell'ultimo quinquennio possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 14 anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo.
      2. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23.
      3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in attuazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del loro rinnovo che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di istituzione dei registri o degli elenchi previsti dalla presente legge disciplinano, in sede di prima applicazione, l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, approvazioni o nulla osta, rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.
      4. Fino all'adozione di nuove norme per l'istituzione di albi o di registri professionali relativi alle attività di investigazione e ricerca per conto di privati, coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 26 possono chiedere di essere iscritti in apposite sezioni del registro professionale di cui all'articolo 10.
      5. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di autorizzazioni
 

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per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza o di investigazione e ricerca e di raccolta di informazioni nonché di nuove imprese per il recupero stragiudiziale dei crediti.
      6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della legge stessa.
      7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 10, 14, 25 e 29 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal relativo regolamento di attuazione.
      8. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali e umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

Art. 33.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) titolo IV, paragrafi 20 e 21, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

      2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni     

 

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dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cessano di trovare applicazione relativamente alle imprese di recupero dei crediti.

Art. 34.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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