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PDL 6052

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6052



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENEDETTI VALENTINI, MENIA, MIGLIORI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, concernenti il voto nei collegi uninominali, l'applicazione dello scorporo di coalizione e la presenza dei simboli nelle schede elettorali

Presentata il 4 agosto 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è un ulteriore contributo alla elaborazione di nuove norme volte alla razionalizzazione del sistema elettorale per la Camera dei deputati e si ricollega dichiaratamente alle precedenti proposte, già pendenti all'esame del Parlamento e contrassegnate dai numeri atti Camera n. 5613, presentata il 10 febbraio 2005, e n. 5908, presentata l'8 giugno 2005.
      Di quelle due proposte di legge ci permettiamo di continuare a sostenere la piena validità concettuale e funzionale, non sembrandoci decisive né insuperabili - anzi alcune apparendoci del tutto infondate - le obiezioni di merito che, di contro ai vasti consensi, ad esse sono state mosse.
      Nondimeno abbiamo voluto approntare anche questo puntuale strumento all'azione riformatrice di chi voglia sinceramente impegnarsi per rendere semplice, chiara ed efficace l'espressione del voto, eliminando alcune non lievi incongruenze che si sono manifestate, ma soprattutto prevenendo e scongiurando gravi aberrazioni attivate dagli operatori politici, prime fra le quali quelle «liste civetta» che portano all'elusione e al sovvertimento dello spirito della legge, quando non addirittura del suo dettato.
      È appena il caso di ripetere che una siffatta proposta si muove realisticamente
 

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nella possibile prospettiva che non si creino, in questo scorcio finale di legislatura, le condizioni per più ampie, complessive e penetranti riforme elettorali: come - per esemplificare - quelle che potrebbero indurre significative modificazioni dell'attuale sistema maggioritario, oppure adottare nuove forme di proporzionale, sia pure nel quadro di tendenziale bipolarismo che sembra ormai caratterizzare durevolmente il contesto politico italiano.
      Ebbene, la proposta si palesa in sé per sé semplicissima. Infatti non apporta che modeste modifiche al sistema con cui il voto si esprime validamente; bensì interviene sul sistema di computo delle «cifre» elettorali dei candidati uninominali. Nulla cambia nella scheda riservata alla quota proporzionale, nella quale ciascuna lista di candidati è affiancata al proprio simbolo distintivo e con esso viene votata, totalizzando i propri suffragi in ciascuna circoscrizione e, riassuntivamente, nel totale nazionale. L'innovazione è nella quota maggioritaria, laddove la cifra di ciascun candidato nel collegio uninominale, ai fini dell'assegnazione del seggio, sarebbe data dalla somma dei voti dal medesimo raccolti nella scheda del maggioritario, più quelli ottenuti - in quel collegio - dai simboli proporzionali dei partiti che presentano, sostengono e anche visivamente affiancano il candidato medesimo.
      Lo scorporo è, e resta, indispensabile e irrinunciabile, nella interrelazione tra quota maggioritaria e quota proporzionale in un sistema misto ma prevalentemente maggioritario. Esso continuerebbe a funzionare secondo le norme vigenti, risultando anzi rafforzato come sistematico «scorporo di coalizione»: il numero dei voti da sottrarre è sempre e soltanto quello dei voti uninominali, più uno, ottenuti dal candidato che, giusta la «nuova» regola, risulta secondo classificato; e la sottrazione avviene pro quota sul «capitale» di voti riscosso, nel proporzionale, da ciascun partito che appoggia il candidato vincente nel collegio. In altre parole, l'aggiunta dei voti proporzionali «collegati» sarebbe utilizzata al solo fine dell'assegnazione del seggio uninominale. E su questa assegnazione non avrebbe effetto il raggiungimento o meno della soglia di «sbarramento» da parte delle liste collegate.
      Il seggio uninominale, all'evidenza, viene assegnato per un combinato effetto sia della votazione individuale ottenuta dal candidato, sia della votazione complessiva ottenuta dai partiti della sua coalizione. Ciò rende politicamente più «coerente» l'opzione politica dell'elettore. Peraltro questi ben può, sempre, esprimere un così detto «voto incrociato», preferendo un candidato uninominale e, contemporaneamente, un partito del proporzionale che non appoggia quel candidato: ciò fa registrare un «peso» e un «significato» diversi della scelta effettuata.
      Il sistema proposto rende assolutamente necessario dichiarare sempre e tutti i collegamenti dei candidati uninominali maggioritari con le liste proporzionali, in modo da raggiungere il maggiore numero di voti complessivi possibile per vincere il seggio del collegio.
      In tale modo risulta impedita - o, se si preferisce - drasticamente scoraggiata, se è vero che sarebbe altamente «autolesionistica», la presentazione di «liste civetta», elusive dell'obbligo di collegamento tra candidati uninominali e liste del proporzionale che realmente li sostengono. Partiti e raggruppamenti hanno tutto e solo interesse a convogliare sul candidato del collegio collegato i loro voti proporzionali; il candidato, a sua volta, ha lo speculare interesse ai collegamenti reali. Non ci sarebbe spazio né movente per liste-fantoccio dalla funzione «elusiva».
      Va detto che il metodo proposto, a ben vedere, non cancella l'attuale carattere prevalentemente maggioritario del sistema (75 per cento dei seggi), ma lo tempera, perché accentua il peso delle coalizioni e di ciascuna lista al loro interno. Le coalizioni, a loro volta, devono dichiarare all'elettore lo schieramento messo in campo, con importante effetto di «moralizzazione» elettorale. Imponendosi, poi, di fatto lo scorporo di coalizione, si rende effettiva la funzione di riequilibrio democratico della quota proporzionale, la
 

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quale, proprio grazie allo scorporo, assicura la corretta distribuzione della rappresentanza dei vari partiti sul territorio nazionale e l'equilibrato rapporto tra maggioranze e minoranze.
      Il testo proposto, inoltre, contempla coerentemente:

          a) la presenza dei simboli delle forze del proporzionale che appoggiano il candidato uninominale di collegio, nella scheda del maggioritario, accanto al nome del candidato medesimo e all'eventuale simbolo individuale o di schieramento;

          b) la raffigurazione visiva obbligatoria del collegamento con le liste del proporzionale che sostengono il candidato.

      Quest'obbligo risponde ad una importante esigenza di chiarezza e riconoscibilità politica, a vantaggio dell'elettore; si conforma al descritto meccanismo di sommatoria dei voti del candidato uninominale con quelli delle liste collegate; rende ancora più efficace la «prevenzione» contro l'attivazione di strumentali «liste civetta». Ne risulta altresì rafforzata plasticamente la logica di coalizione.
      Consegue a questo aspetto delle norme la caduta del limite, attualmente vigente, al numero dei simboli collegati che possono figurare a fianco del candidato uninominale.
      Alle stesse finalità di chiarezza e di più agevole orientamento per l'elettore risponde la disposizione per cui i «collegamenti» e gli affiancamenti dei simboli dovranno risultare espressamente nei manifesti ufficiali che rendono note le candidature.
      Giova precisare che la scheda prefigurata dalla presente proposta di legge per i collegi uninominali (cognome e nome del candidato con il simbolo di aggregazione e/o i simboli dei partiti sostenitori nella parte sinistra del rettangolo e, nella parte destra, i simboli dei partiti del proporzionale collegati) è facilmente modificabile, per essere adattata alla scelta di politica elettorale. Più esplicitamente, se si vuol consentire o propiziare la caratterizzazione dei candidati uninominali con un simbolo di unione o aggregazione o federazione, la scheda prefigurata sembra ideale. Se si pensa di far affiancare ciascun candidato del collegio non già da simboli aggregativi, ma soltanto e specificamente dai simboli collegati del proporzionale, sarà sufficiente prescrivere tale presenza di tutti i simboli, rinunciando opportunamente alla evidenziazione dei collegati nella parte destra del rettangolo. La nostra proposta è senz'altro «aperta» e modulabile al riguardo.
      Infine il testo prevede la possibile operatività dello «scorporo negativo»: possono verificarsi casi in cui l'eccedenza algebrica dei voti da scorporare rende giusto che l'effetto si comunichi agli altri collegi o alle altre circoscrizioni per le stesse forze politiche attinte dal fenomeno.
      Dei sette articoli di cui si compone la proposta di legge i primi quattro disciplinano la presenza e la presentazione dei contrassegni nelle schede e nei manifesti elettorali. Sono modificate, di conseguenza, le modalità con le quali l'elettore esprime validamente il suo voto.
      Gli articoli 5, 6 e 7 modificano il computo per l'assegnazione del seggio uninominale e, in relazione a questo, specificano due aspetti del calcolo dei voti da scorporare alle liste collegate.
      La nuova disciplina dei contrassegni è intesa a:

          a) sopprimere il limite al numero dei contrassegni che possono essere posti nella scheda accanto al nome e al cognome del candidato nel collegio uninominale; questo numero è ora limitato a cinque (articolo 4, comma 2, numero 1), secondo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico»);

          b) far sì che nella scheda per la votazione nel collegio uninominale, accanto al nome e al cognome del candidato siano presenti anche tutti i contrassegni delle liste collegate a quel candidato nella votazione per la parte proporzionale.

 

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Identica presentazione è imposta nel manifesto elettorale;

          c) consentire che l'elettore possa indicare validamente la sua scelta per il collegio uninominale anche ponendo il segno su di uno dei contrassegni delle liste collegate e, eventualmente, anche sul nome del candidato, ovvero sul contrassegno scelto per la candidatura uninominale.
      Per questo:

          l'articolo 1 sostituisce con una nuova formulazione il citato numero 1) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico. Il nuovo testo non pone alcun limite al numero di contrassegni con i quali può essere contraddistinto il candidato nel collegio uninominale. Determina invece la nuova forma che la scheda deve assumere per riportare, accanto al nome e al cognome del candidato, i simboli delle liste collegate nella votazione per la quota proporzionale. La scheda per la votazione viene divisa in tanti rettangoli quanti sono i candidati nel collegio. Ciascun rettangolo è suddiviso in due quadrati nei quali sono riprodotti, in quello di destra, i contrassegni e il nome del candidato, in quello di sinistra i contrassegni delle liste collegate. Questi ultimi, in una dimensione pari a due terzi di quella in cui è riprodotto il contrassegno, o i contrassegni, della candidatura uninominale. Per la successione delle candidature e dei simboli si fa rinvio alle disposizioni recate dall'articolo 24 del testo unico, come modificato dall'articolo 2 della proposta di legge. Stabilisce inoltre che le medesime informazioni devono essere poste nel manifesto elettorale;

          l'articolo 2 disciplina le operazioni che l'ufficio elettorale deve svolgere per determinare la successione dei candidati e delle liste nelle schede e nei manifesti (articolo 24 del testo unico). La presenza di più simboli accanto al nome del candidato richiede che oltre il sorteggio con il quale si determina la successione dei candidati nella scheda, si debba procedere ad un secondo sorteggio con il quale si determina la successione del simboli accanto al nome del candidato. Nulla è modificato nella formazione della scheda per la votazione nella quota proporzionale. Le nuove disposizioni estendono ai manifesti elettorali l'obbligo di rappresentare i simboli delle liste collegate accanto al nome di ciascun candidato nel collegio uninominale;

          l'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico e stabilisce, con riferimento al contenuto della scheda di votazione, quanto già definito dall'articolo 4 del testo unico, come risulta modificato dalle disposizioni recate dall'articolo 1 della proposta di legge. Viene conservata con ciò la «disseminazione» che nel testo vigente hanno le disposizioni relative alla scheda, al suo contenuto e alla sua formazione, distribuite come sono - con qualche ripetizione - fra gli articoli 4, 24 e 31 del testo unico;

          l'articolo 4 determina le modalità di espressione del voto nella scheda per il collegio uninominale, adattandole alla presenza di più simboli accanto al nome del candidato. Per consentire che l'elettore - riconoscendo il simbolo della lista alla quale intende dare il proprio voto - possa liberamente porre il segno su di questa, intendendo con ciò votare il candidato nel collegio uninominale, si prevede che l'elettore possa apporre sulla scheda anche due segni: uno nel riquadro dove è posto il nome del candidato e il contrassegno scelto per la candidatura uninominale, e uno nel riquadro dove sono i simboli delle liste collegate. Per converso, il voto espresso in favore di una delle liste collegate, o comunque nel riquadro di queste, si trasferisce al candidato uninominale.
      Il secondo gruppo di articoli disciplina il nuovo metodo di computo dei voti per l'assegnazione del seggio uninominale.
      L'articolo 5, con una disposizione che si aggiunge al testo vigente, stabilisce che, per l'assegnazione del seggio, l'ufficio elettorale circoscrizionale determina, per ciascun candidato nel collegio, la somma dei voti validi che questi ha ottenuto nelle schede votate nelle sezioni del collegio

 

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uninominale e quelli riportati nelle medesime sezioni dalle liste proporzionali a lui collegate. Assegna quindi il seggio al candidato che, secondo la somma effettuata, ha riportato il maggiore numero di voti.
      Questa disposizione non contrasta con quella che resta conservata all'articolo 4, comma 2, numero 1) - secondo il nuovo testo che ne propone l'articolo 1 - perché essa attiene alla espressione del voto da parte dell'elettore (un voto che si esprime con due scelte) mentre quella qui proposta attiene alla formula per la trasformazione dei voti in seggi.
      L'articolo 6 specifica che lo scorporo, effettuato secondo la disciplina vigente - resta comunque pari ai voti «uninominali» (più uno) ottenuti dal candidato che segue immediatamente nella graduatoria secondo la nuova regola di assegnazione, anche nel caso che i voti validi «uninominali» ottenuti dal candidato secondo nella graduatoria decrescente siano in numero maggiore di quelli «uninominali» ottenuti dal candidato al quale è stato assegnato il seggio.
      L'articolo 7 esplicita la «regola» del cosiddetto «scorporo negativo»: della circostanza cioè in cui i voti da scorporare ad una (o più liste) in un collegio o in una circoscrizione siano in numero maggiore dei voti ottenuti nella votazione proporzionale. Il numero dei voti mancanti diviene negativo e si compensa algebricamente nella cifra elettorale, circoscrizionale o nazionale, con i voti ottenuti dalla medesima lista negli altri collegi o nelle altre circoscrizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 1) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda che reca il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dal contrassegno o dai contrassegni che lo contraddistinguono ai sensi dell'articolo 18, comma 1. La scheda è ripartita in rettangoli che si succedono; ciascuno di essi è suddiviso dall'alto in basso in due parti uguali. La parte di sinistra reca il cognome e il nome del candidato, seguiti dal contrassegno o dai contrassegni che contraddistinguono la candidatura nel collegio uninominale. La parte destra reca, sulla medesima riga e, eventualmente, su righe che si succedono in basso, i contrassegni delle liste cui la candidatura è collegata. I contrassegni delle liste collegate sono riprodotti con una dimensione pari a due terzi di quella nella quale, nella parte sinistra, sono riprodotti i contrassegni che contraddistinguono la candidatura. Nella scheda deve essere uguale lo spazio complessivo riservato a ciascun rettangolo. La successione dei rettangoli e la successione dei contrassegni in ciascuna delle parti dei rettangoli è stabilita secondo le modalità disciplinate dall'articolo 24, comma 1;».

Art. 2.

      1. L'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei medesimi delegati e dei candidati nei collegi uninominali di cui al numero 1), l'ordine di successione secondo il quale, in corrispondenza del cognome, nome e contrassegno, o contrassegni, di ciascun candidato nella parte sinistra della scheda per la votazione, sono posti nella parte destra i contrassegni delle liste collegate. I contrassegni sono riprodotti nel manifesto relativo al collegio secondo il medesimo ordine di successione;

          3) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei medesimi delegati, l'ordine di successione secondo il quale le liste presentate nella circoscrizione e i relativi contrassegni sono posti nelle schede per la votazione e nei relativi manifesti;

          4) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

          5) trasmette immediatamente alla prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione, secondo le

 

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modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, numero 1), con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 6);

          6) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa del manifesto relativo a ciascun collegio uninominale riproducente i contrassegni, i nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste secondo l'ordine e la disposizione determinati per la scheda elettorale nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

Art. 3.

      1. Il secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano il cognome, il nome e il contrassegno, o i contrassegni, che contraddistinguono ciascun candidato nel collegio uninominale, nonché i contrassegni delle liste ad esso collegate, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, numero 1). Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito di uguali spazi per ciascuna lista».

Art. 4.

      1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico di cui

 

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al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito, il contrassegno relativo e i contrassegni delle liste collegate. L'elettore può votare anche tracciando due segni nel medesimo rettangolo apposti uno nella parte sinistra contenente il cognome, il nome e il contrassegno che contraddistingue il candidato prescelto e il secondo nella parte destra, recante i contrassegni delle liste collegate. Sulla scheda per la scelta della lista l'elettore traccia un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta».

Art. 5.

      1. Al numero 1) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei voti validi computati per la proclamazione è determinato dalla somma dei voti validi conseguiti nelle sezioni del collegio uninominale da ciascun candidato e dalle liste ad esso collegate ai sensi dell'articolo 18;».

Art. 6.

      1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore di una unità al numero di voti validi ottenuti nel collegio dal candidato

 

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immediatamente successivo per numero di voti determinati ai sensi del numero 1), secondo periodo;».

Art. 7.

      1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sommatoria del risultato di tali sottrazioni per ciascun collegio della circoscrizione è inferiore a zero, la cifra elettorale circoscrizionale è computata con il segno negativo ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di cui all'articolo 83, comma 1, numero 1);».


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