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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6008 |
la previsione di scambi di esperti (in campo turistico e dell'informazione) e di metodologie di sviluppo;
la collaborazione nelle attività formative settoriali attraverso lo scambio di borsisti nell'ambito dei rispettivi organismi competenti;
non ultimi, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo, che consentiranno di incrementare il marketing turistico nell'area ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.
In particolare:
l'articolo 1 stabilisce le linee guida dell'Accordo;
l'articolo 2 punta a uno sviluppo del turismo etico e sostenibile;
l'articolo 3 riguarda il miglioramento dei trasporti;
l'articolo 4 prevede lo scambio di esperti e di informazioni in campo turistico;
l'articolo 5 riguarda lo scambio di borsisti;
l'articolo 6 fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica;
l'articolo 7 tratta di promozione di viaggi collettivi e turismo sociale;
l'articolo 8 riguarda agevolazioni per la circolazione dei turisti e del materiale turistico;
l'articolo 9 incoraggia le attività dei prestatori di servizi turistici;
l'articolo 10 stabilisce la semplificazione dei provvedimenti tesi a facilitare gli investimenti reciproci;
l'articolo 11 favorisce lo sviluppo della cooperazione nell'ambito degli organismi internazionali e particolarmente in quello dell'Iniziativa Adriatico-ionica;
l'articolo 12 propone la consulenza italiana per la costruzione di un sistema turistico macedone;
l'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista;
l'articolo 14 regola i rapporti con i Paesi terzi e la soluzione delle controversie;
gli articoli 15 e 16 riguardano l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo.
Da ciò consegue l'importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.
L'attuazione dell'Accordo di cooperazione turistica tra l'Italia e la Macedonia comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.
Articolo 4
Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante, e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.
Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
soggiorno per n. 1 esperto macedone: (euro 93 al giorno x 1 persona \x 90 giorni) = euro 8.370
invio in Macedonia di un esperto italiano: n. 1 biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 950 \x 1 persona) = euro 950
Totale onere (articolo 4) euro 9.320
Articolo 5
Si prevede la concessione di borse di studio per la formazione di esperti nei settore turistico, il relativo onere è così quantificato:
(euro 600 per ciascuna borsa \x 15 borse) = euro 9.000
Spesa di assicurazione:
(euro 30 \x 15 borse) = euro 450
Totale onere (articolo 5) euro 9.450
Articolo 10, secondo comma
Viene previsto l'apporto di un contributo da parte italiana, per favorire la costituzione di una banca dati, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori.
La relativa spesa viene così suddivisa:
costituzione di una banca dati euro 10.000
scambio di specialisti (previsione analoga all'articolo 4) euro 9.320
organizzazione di seminari e visite euro 10.000
Totale onere (articolo 10, secondo comma) euro 29.320
Articolo 13
Per l'esame e la predisposizione dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista che si riunirà ad anni alterni in Macedonia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Skopje di due funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:
Spese di missione: pernottamento (euro 139 al giorno \x 2 persone \x 3 giorni) = euro 834
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 + euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 170 \x 2 persone \x 3 giorni) = euro 1.020
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 950 \x 2 persone = euro 1.900 + euro 95 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.995
Totale onere (articolo 13) euro 3.849
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, è il seguente:
Articolo 4
| Articolo 5
| Articolo 10, secondo comma
| Articolo 13
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Totale
| In cifra tonda
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Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle borse di studio, allo scambio di esperti, di specialisti, alla costituzione di una banca dati, alla
la disposizione relativa alla realizzazione di missioni tecniche riguarda l'invio di operatori del settore privato [articolo 6, lettera a)] e, così pure, la promozione dei viaggi collettivi in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali e sportive (articolo 7), la cui spesa resta a carico degli operatori privati e, pertanto, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato;
lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico (articolo 6, lettera b) rientra nella competenza dell'ENIT che provvede con utilizzo delle proprie risorse, con esclusione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
l'istituzione di Uffici di rappresentanza e Promozione Turistica (articolo 6, lettera c), è di competenza dell'ENIT; l'Amministrazione centrale svolge il compito di controllo ed esamina le domande ai fini della relativa autorizzazione.
Dette attività vengono svolte utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente legislazione, con esclusione, quindi, di oneri per il bilancio dello Stato.
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) e B) Necessità dell'intervento normativo. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Macedonia in materia di turismo costituirà la normativa per la disciplina del turismo fra i due Paesi.
L'Accordo comporta oneri, seppure non elevati, per il bilancio dello Stato, in particolare per l'applicazione degli articoli 4 (scambio di esperti), 5 (borse di studio) e 13 (istituzione della Commissione mista), che ricollegano lo stesso Accordo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
C) Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.
Non risulta che l'Accordo incida sulla normativa vigente.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il turismo è a tutt'oggi una delle materie di competenza nazionale.
E) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale; la normativa in vigore assegna tale competenza alle regioni, lasciando all'Autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
L'Accordo non incide su tali fonti legislative.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non si rilevano nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Non vi sono nell'Accordo riferimenti normativi specificati.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.
E) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata, né che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.
F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
L'amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo è il Ministero delle attività produttive.
Destinatari dell'Accordo sono specificamente imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo.
Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche le comunità locali attraverso i benefici derivanti dal turismo.
B) e C) Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle Amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo. Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
Gli obiettivi generali sono, come sopra detto, quelli che favoriranno ogni possibile scambio di turisti fra i due Paesi.
Obiettivo di medio/lungo periodo è quello di promuovere lo sviluppo dei flussi turistici, lo studio e la realizzazione di progetti per migliorare i collegamenti marittimi, aerei e terrestri tra i due Paesi.
L'Accordo potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia macedone, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.
Inoltre, sarà favorita la cooperazione anche nel contesto delle Organizzazioni internazionali operanti nel settore del turismo e nell'ambito dell'Iniziativa Centro-europea di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte.
L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione mista) per l'applicazione dello stesso Accordo e dei progetti che ne deriveranno.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
I presupposti organizzativi sono quelli già sperimentati nell'area.
I presupposti economico-finanziari sono quelli indicati nella relazione tecnico finanziaria.
E) Aree di criticità.
Non si rilevano aree di criticità. Non occorrono nuove strutture amministrative.
F) e G) Opzioni alternative alla regolazione. Strumento tecnico normativo più appropriato.
Attualmente non vi sono opzioni alternative alla regolazione in quanto, per i trattati internazionali, è prevista la ratifica con legge se comportano oneri finanziari (articolo 80 della Costituzione).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 51.940 per l'anno 2005, di euro 48.090 per l'anno 2006 e di euro 51.940 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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