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PDL 2927

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2927



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Istituzione del parco interregionale
della consolare via Flaminia

Presentata il 28 giugno 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La tutela dei monumenti, dei resti archeologici, beni culturali di inestimabile valore di storia e di civiltà, di investimento culturale proiettato poi in altri settori, è un compito che tutti i Paesi hanno oggi in grande considerazione.
      Credo che tutti sappiano questo e non mi dilungo, dunque, su un aspetto dato per acquisito: fortunatamente e oculatamente acquisito.
      Mi soffermo invece, e brevemente, dato che il testo della presente proposta di legge è per se stesso esplicativo delle sue motivazioni, sul valore del parco archeologico della consolare via Flaminia. Coinvolgendo tre regioni e molti centri abitati di queste, l'istituzione del parco offre la possibilità di un raccordo culturale, politico ed economico di rilievo.
      Attorno, dunque, al recupero di resti non indifferenti né esigui, peraltro, trattandosi di tratti e pavimentazioni stradali, di ponti e parapetti, di insediamenti abitativi di tutto rilievo (cito per tutti l'antica Forum Sempronii, con la sua ricca quantità e qualità di reperti, tali da rappresentare una sintesi tipologica importante delle caratteristiche insediative sia nel versante del «quotidiano» sia in quello «ufficiale» e pubblico), si delinea un'operazione culturale più complessivamente robusta rispetto al recupero di una parte o dell'altra. Accanto alla visione di un insieme come, presumibilmente, poteva essere nella «costruzione» umana, vi sono
 

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però anche la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale con le sue risorse idrogeologiche, botaniche, faunistiche.
      Lo scopo dell'istituzione del parco, come chiaramente espresso nell'articolo 2, è culturale, didattico e scientifico. Nello stesso tempo, tuttavia, il recupero prevede - e non può che essere così - di apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco.
      Direi che non può non essere evidente la positività di un lavoro che prevede la partecipazione degli enti locali interessati che non solo vigileranno, ma che saranno i primi interlocutori dello Stato e quelli che, all'atto pratico, avranno la responsabilità gestionale dell'operazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il parco interregionale della consolare via Flaminia.
      2. Il parco interregionale della consolare via Flaminia è composto dalle aree comprese nei seguenti comuni attraversati dalla consolare via Flaminia: Roma, Castelnuovo di Porto, Civita Castellana, Magliano Sabina, Narni, Terni, Spoleto, Trevi, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Cantiano, Cagli, Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Serrungarina, Saltara, Fano, Pesaro, Gabicce, Cattolica, Riccione e Rimini.
      

Art. 2.

      1. Il parco interregionale della consolare via Flaminia deve essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

          a) tutelare i monumenti e i complessi archeologici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;

          b) preservare e ricostruire l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;

          c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco.

Art. 3.

       1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita l'azienda consortile con gestione autonoma, di seguito denominata «azienda consortile», a cui sono affidate la realizzazione

 

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e la gestione del parco interregionale della consolare via Flaminia, ai sensi delle norme di cui alla presente legge.
      2. L'azienda consortile è costituita tra le regioni Lazio, Umbria e Marche ed i comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 4.

       1. L'azienda consortile predispone il piano di assetto del parco entro dodici mesi dalla sua costituzione, e predispone, altresì, il regolamento di attuazione con l'indicazione dei tempi previsti.

Art. 5.

       1. Sono membri del consiglio di amministrazione dell'azienda consortile:

          a) tre rappresentanti di ciascun consiglio regionale delle regioni Lazio, Umbria e Marche, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

          b) due rappresentanti del comune di Roma;

          c) un rappresentante per ciascuno dei comuni interessati;

          d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

          f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

       2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda consortile entra in funzione entro tre mesi dalla data di costituzione dell'azienda. I suoi membri durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
      3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando risulta composto dalla metà più uno dei componenti previsti.
      4. In caso di inadempienza le regioni Lazio, Umbria e Marche, di intesa tra loro,

 

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nominano un commissario ad acta entro due mesi dalla rilevazione dell'inadempienza.

Art. 6.

       1. Per la gestione del parco interregionale della consolare via Flaminia l'azienda consortile si avvale di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive che deve essere nominato entro tre mesi dalla costituzione dell'azienda, con deliberazione dei consigli regionali e su proposta delle giunte delle regioni interessate.
      2. Il comitato tecnico-scientifico deve essere composto da:

          a) un architetto esperto in urbanistica e beni culturali;

          b) un esperto in turismo sociale;

          c) un operatore in materie giuridiche, esperto nei settori di cui all'articolo 2;

          d) un esperto nelle discipline ambientali e nella gestione delle riserve naturali, designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

          e) un botanico, un geologo, uno zoologo designati dall'università degli studi «La Sapienza» di Roma;

          f) un esperto in problemi di silvicoltura e di ecologia forestale, designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

          g) un rappresentante per ognuna delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

       3. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce di norma tre volte l'anno, ovvero ogni volta che ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
      4. Il comitato tecnico-scientifico è tenuto ad esprimere il proprio parere consultivo, entro un mese dalla richiesta dello stesso, sugli strumenti di attuazione del

 

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parco, sui programmi di sviluppo, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.
      5. Le sedute del comitato tecnico-scientifico sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7.

       1. Il presidente dell'azienda consortile è nominato dal consiglio di amministrazione e deve essere persona di chiara fama scientifica e di provata esperienza nei settori di cui all'articolo 2.

Art. 8.

       1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione dell'azienda consortile propone ai consigli regionali interessati, per l'approvazione entro i successivi tre mesi:

          a) lo statuto dell'azienda consortile;

          b) il relativo programma di spesa;

          c) i programmi di sviluppo dell'attività dell'azienda consortile su base triennale.

       2. I programmi triennali di sviluppo devono essere formulati in conformità alle finalità dell'articolo 2 e devono, fra l'altro, indicare la localizzazione e le caratteristiche degli impianti di interesse collettivo da realizzare.

Art. 9.

       1. Lo statuto dell'azienda consortile disciplina:

          a) gli organi amministrativi dell'azienda, le modalità di scelta dei loro componenti e la durata in carica, le funzioni, i poteri e le responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione;

 

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          b) l'organico del personale esecutivo dell'azienda e i relativi compiti;

          c) le modalità di partecipazione alla gestione del parco di altri enti pubblici;

          d) le modalità degli incontri, con cadenza almeno semestrale, tra il consiglio di amministrazione e i rappresentanti di associazioni culturali e sportive nonché dei cittadini o di quartiere e le scuole di ogni ordine e grado, al fine di illustrare i programmi attuativi unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi;

          e) le procedure per la formazione dei programmi biennali;

          f) la formazione del bilancio annuale;

          g) la determinazione sulla base del bilancio preventivo annuale dei contributi obbligatori degli enti locali che partecipano al consiglio di amministrazione dell'azienda consortile e le eventuali forme di autofinanziamento.

Art. 10.

       1. Il programma di spesa predisposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) definisce:

          a) i comparti da espropriare in via prioritaria;

          b) le somme da destinare alle spese generali d'impianto dell'azienda consortile in misura non superiore al 10 per cento della possibilità finanziaria dell'anno in cui l'azienda entra in funzione;

          c) le somme da destinare a prime opere di attrezzatura del parco in misura non superiore al 15 per cento di detta disponibilità finanziaria;

          d) le somme da destinare al personale dell'azienda consortile in misura non superiore al 10 per cento di detta disponibilità.

 

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Art. 11.

       1. Entro un anno dalla costituzione dell'azienda consortile il consiglio di amministrazione provvede, su proposta formulata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ad emanare il regolamento d'uso dei beni e delle attrezzature del parco ed il regolamento del personale.

Art. 12.

       1. Il regolamento d'uso di cui all'articolo 11 deve essere formulato in conformità alle finalità di cui all'articolo 2 e deve, fra l'altro, indicare:

          a) la rete stradale del parco, regolandone la viabilità in modo tale da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area del parco nel rispetto dell'ambiente naturale e dei valori storico-artistici;

          b) gli spazi ed i monumenti visitabili dal pubblico soltanto con una autorizzazione del competente organo dell'azienda consortile;

          c) i criteri da rispettare nelle trasformazioni, demolizioni e utilizzazioni degli edifici da adibire a servizio del parco.

       2. Il regolamento d'uso di cui all'articolo 11 deve altresì contenere direttive di carattere generale concernenti l'uso delle attrezzature sociali, culturali e ricreative del parco, nonché lo svolgimento, mediante concessioni, di attività compatibili con le finalità del parco medesimo.

Art. 13.

       1. Entro i confini del comprensorio del parco è vietato:

          a) eseguire opere edilizie, manufatti di qualsiasi genere e aprire nuove strade, prima della approvazione del piano di assetto di cui all'articolo 4;

 

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          b) aprire e coltivare cave e miniere;

          c) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, introdurre armi e attrezzature di qualsiasi genere per la caccia e la pesca;

          d) raccogliere o danneggiare specie vegetali ed eseguire tagli di piante, salvo per le zone mantenute a destinazione agricola ed entro i limiti di tale destinazione;

          e) accendere fuochi all'aperto, salvo autorizzazione;

          f) abbandonare sul terreno o nelle acque oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;

          g) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria non immediatamente afferente ad attività consentite entro i limiti autorizzati;

          h) svolgere attività sportive al di fuori delle località appositamente designate.

Art. 14.

       1. Le regioni Lazio, Umbria e Marche con propria legge, determinano le sanzioni amministrative per le violazioni dei vincoli e dei divieti o per la inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di sviluppo del parco e nel suo regolamento di attuazione.

Art. 15.

       1. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'azienda consortile provvede a:

          a) regolare mediante convenzione con l'Ente nazionale per l'energia elettrica la soppressione o l'interramento graduale delle linee elettriche che attraversano il comprensorio del parco;

          b) regolare mediante singole convenzioni l'uso dei beni dello Stato e di altri enti pubblici esistenti nel comprensorio del parco o aventi finalità particolari;

 

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          c) regolare la rete viaria generale e di adduzione anche mediante convenzione con l'Anas - Ente nazionale per le strade.

Art. 16.

       1. Ai fini della realizzazione e della gestione del parco è concesso all'azienda consortile un contributo straordinario di 5 milioni di euro da erogare in dieci annualità di uguale importo a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
      2. All'azienda consortile possono affluire, oltre al contributo di cui al comma 1, i contributi degli enti componenti l'azienda consortile medesima ed i finanziamenti previsti da leggi vigenti o future per la conservazione e la ristrutturazione di beni archeologici, storici e artistici e di complessi di valore paesistico o naturalistico compresi nel perimetro del parco.


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