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PDL 2566

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2566



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Disposizioni per lo sviluppo del Parco archeologico di Aquileia

Presentata il 25 marzo 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Aquileia già in età patriarcale e poi nell'epoca in cui fu territorio austriaco (dal XVI secolo fino alla prima guerra mondiale, con la breve parentesi napoleonica), fu conosciuta per i suoi resti storico-archeologici e soprattutto per quelli del periodo romano. Le recenti scoperte geoarcheologiche hanno portato alla luce un vasto insediamento protostorico (secolo IX avanti Cristo) ai margini di quello che doveva essere un imponente fiume che poi i romani, nel secolo II avanti Cristo, hanno regimentato e reso navigabile, dando vita ad uno dei più importanti porti dell'epoca.
      La distruzione dell'oppidum celtico e la sua sostituzione con la nuova colonia romana di Aquileia avvennero per esclusive ragioni militari legate alle mire espansionistiche dell'impero romano verso le regioni centro-europee e balcaniche. Aquileia divenne fiorente e prospera grazie al vasto commercio che arrivava e partiva dalla città per mezzo di una funzionale e capillare rete stradale. Dotata di possenti mura difensive e di enormi edifici quali il circo, l'anfiteatro, il teatro, le terme, il foro all'incrocio tra il cardo ed il decumano, fu una delle maggiori città del nord Italia fino alla distruzione attiliana della metà del V secolo. I numerosi ritrovamenti archeologici, quali il porto fluviale, il foro romano ed altri, testimoniano l'importanza di quella che fu la capitale della X regione augustea, centro nevralgico delle comunicazioni commerciali con il mercato danubiano. Solo nel XVIII secolo, però, si cominciò ad operare per raccogliere, esporre e studiare i reperti che dal sottosuolo di Aquileia venivano alla luce; così dopo una prima raccolta del canonico Bertoli, dopo un'esposizione pseudomuseale all'interno del battistero (inizi ottocento) e dopo altre mostre successive, a carattere privato e persino comunale, nacque, nel 1882, il museo archeologico aquileiese, destinato ad espandersi ulteriormente sia con l'acquisizione di nuovi reperti sia con l'ampliamento degli spazi espositivi. Nel 1964 avvenne l'inaugurazione
 

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del Museo paleocristiano di Monastero, grazie anche a finanziamenti privati.
      Oggi Aquileia conta circa 3.300 abitanti ed il suo nome mantiene una valenza suggestiva e simbolica per la memoria di tutti i friulani proprio in virtù del suo grande passato, per quanto rappresenta per la storia della cristianità e per «la questione friulana» (lingua-cultura-territorio). E tuttavia Aquileia non è solo memoria. È anche una potenziale risorsa storico-culturale ed economica sicuramente sottoutilizzata proprio all'interno di un'area, la bassa friulana orientale, dove mancano realtà produttive dinamiche e consolidate.
      Per questo è concordemente riconosciuta la necessità che una serie di interventi programmati sul piano archeologico e su quello urbanistico-sociale facciano da quadro di riferimento per una strategia di valorizzazione dell'area di Aquileia e del suo patrimonio.
      L'esperienza di un secolo di interventi archeologici, mai progettualmente tra loro coordinati, sta a dimostrare infatti che senza un programma di strumentazione urbanistica e di interventi sociali corrispettivi sono impossibili sia l'indagine sistematica sia la valorizzazione storico-culturale; e che non è isolabile dal contesto archeologico un progetto di iniziative concernenti la viabilità, l'economia e lo sviluppo urbanistico complessivo.
      E in effetti la realtà archeologica di Aquileia non può essere rappresentata solo da due, seppur importanti, sedi museali. Aquileia è essa stessa «un museo permanente» da vivificare, organizzare e amministrare, se è vero che ancora oggi il 90 per cento delle strutture antiche è da conoscere e da promuovere (il rimanente 10 per cento è stato scavato e reso visitabile grazie all'opera di un soprintendente, di origine aquileiese, G. B. Brusin, il quale vi si dedicò dal 1930 al 1950; e grazie successivamente ai piccoli ampliamenti intrapresi dai direttori del Museo archeologico nazionale di Aquileia). Un museo che però già può contare su una elevata tutela legislativa, grazie ai vincoli archeologici, monumentali e ambientali che interessano oramai l'intera area dell'antica città romana.
      Dal punto di vista delle competenze gerarchiche e funzionali, il territorio dell'intera regione è oggi soggetto, per quanto riguarda i beni culturali, ad un'unica soprintendenza che accorpa a sé i vari settori ambientali e archeologici e la cui sede è a Trieste. Ad avviso del proponente, per tutte le ragioni sopraindicate, Aquileia, capitale della «X Regio, Venetia et Histria», giustifica l'istituzione di un unico ente di programmazione e di promozione nel quale, fatte salve le competenze di altri enti e istituzioni, confluiscono e trovano integrazione e coordinamento, oltre che per rinnovato impulso, le azioni volte alla piena valorizzazione delle potenzialità dell'area. Finora, infatti, scavi e recuperi architettonici sono stati formulati a «compartimenti stagni» sia da parte delle varie figure professionali della soprintendenza sia da parte dell'amministrazione comunale e provinciale. Non solo. La mancanza di un piano archeologico di riferimento ha fin qui vanificato l'attività dell'organo periferico e degli enti locali costituendo motivo di spreco di denaro pubblico. Basti pensare che, sebbene tanti siano stati i cantieri aperti ad Aquileia, non uno è stato ultimato ed inserito a pieno titolo nel quadro complessivo delle realtà culturali dello Stato: si citano i cantieri architettonici dell'immobile Pasqualis, di quello Brunner, dello Svezuz, dell'essiccatoio, e quelli archeologici del foro, del Pasqualis e di altri ricoperti. E ciò nonostante che per Aquileia il Ministero competente, anno dopo anno, abbia concesso regolari finanziamenti alla soprintendenza. Gli stessi criteri operativi seguiti di fatto da quest'ultima hanno costretto l'amministrazione comunale a farsi carico dei problemi urbanistici e sociali che via via si determinavano (parcheggi, strade ed attrezzature di servizio, eccetera), rincorrendo iniziative da altri programmate. Il tutto con effetti al limite del grottesco: parcheggi provvisori da una parte ed immobili per turisti dall'altra; scavi non accessibili per mancanza di viabilità, scavi non chiusi e recintati, altri aperti ma non ultimati,
 

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concessioni di scavo rilasciate dal Ministero senza che sul luogo siano presenti adeguate strutture di ospitalità e di servizio per gli operatori. Per non parlare del previsto ampliamento cimiteriale che, interessando un'area vincolata, da anni non trova corretta risposta: da un lato il comune chiede il permesso di ampliare, dall'altro la soprintendenza risponde che solo dopo aver eseguito le indagini archeologiche esprimerà un parere (peraltro i fondi per questi scavi non sono disponibili, ed altri problemi simili).
      L'amministrazione comunale, soprattutto negli anni scorsi, ha cercato di farsi interprete, nei confronti della soprintendenza, dei disagi che gli aquileiesi sopportavano per la mancanza di zone residenziali. Ma i risultati non sono stati apprezzabili. È anche a causa di questo disordine operativo che dai beni archeologici gli aquileiesi non hanno potuto trarre fin qui alcun vantaggio. Eppure si tratta di beni di valenza internazionale, suscettibili, come si è detto, di produrre vantaggi economici e culturali non indifferenti. Per ovviare a questa situazione si ritiene dunque necessario agire nella direzione indicata.
      Proposte legislative animate dallo stesso intento sono già state presentate al Parlamento, ma nessuna è riuscita ad arrivare alla discussione. Sembrava che un passo avanti fosse stato fatto allorché la provincia di Udine finanziò alcuni progettisti perché elaborassero quello che poi divenne il progetto di parco archeologico di Aquileia. Ma una cosa è elaborare un progetto a tavolino, altra è predisporre un piano coerente con le caratteristiche, le aspirazioni e le vocazioni del comune di Aquileia e della sua comunità, volto a valorizzare la ricchezza archeologica, storica ed ambientale della città nella giusta dimensione «vivente». La presente proposta di legge intende creare le condizioni perché un tale progetto, sicuramente di interesse regionale e nazionale, diventi finalmente possibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Finalità della presente legge è la piena valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia mediante adeguata opera di ricerca e di sistemazione dei reperti nonché mediante revisione, su base scientifica e secondo criteri di armonizzazione urbanistico-culturale, del complesso dei vincoli gravanti sull'area interessata.

Art. 2.

      1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1 è costituito l'Istituto di programmazione e di coordinamento degli interventi per Aquileia, di seguito denominato «Istituto», con sede presso il municipio di Aquileia.
      2. All'Istituto, fatte salve le competenze e le attribuzioni del comune di Aquileia e della soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata «soprintendenza», sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) stesura di un piano ventennale di massima e di tre piani esecutivi settennali per lo scavo sistematico delle zone sottoposte a vincolo ai sensi del titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché delle altre aree di interesse archeologico ai sensi del medesimo testo unico;

          b) elaborazione dei piani esecutivi settennali, curando in particolare l'attivazione di percorsi di valorizzazione archeologica. Tali piani interessano opere di urbanizzazione primaria e secondaria, insediamenti abitativi, messa a disposizione di aree per l'attività agricola, artigiana, turistica e sportiva, realizzazione di edifici o di servizi pubblici essenziali;

 

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          c) formazione di un elenco degli edifici da conservare o che si ritengono utili alla valorizzazione storico-archeologica e ambientale della zona, nonché idonei ad ospitare eventuali iniziative culturali e scientifiche;

          d) formulazione di proposte al comune di Aquileia per l'acquisizione di terreni e di immobili al fine di promuovere la conservazione paesaggistica e la creazione di una o più aree per l'ampliamento residenziale o per la ricettività turistica;

          e) formulazione di proposte al comune di Aquileia sulle possibili varianti da apportare al piano regolatore vigente ogni qualvolta lo stato di esecuzione degli interventi consenta una destinazione urbanistica diversa delle aree;

          f) notifica delle proposte di cui alla lettera e) al comitato urbanistico regionale, con l'indicazione dei criteri urbanistici ed eventualmente edificatori più consoni;

          g) formulazione di proposte su:

              1) l'insediamento dei centri museali;

              2) la costituzione di un'equipe scientifica per la valorizzazione coordinata del patrimonio storico-archeologico e bibliografico;

              3) l'istituzione di un centro internazionale finalizzato alla promozione degli studi ed alla conservazione e ricerca in materia archeologica.

Art. 3.

      1. L'Istituto è composto dai seguenti membri:

          a) il sindaco di Aquileia;

          b) tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

          c) tre funzionari della soprintendenza, individuati in un archeologo, un architetto ed uno storico dell'arte;

 

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          d) il soprintendente regionale competente per i beni culturali;

          e) l'assessore competente per i beni ambientali della regione Friuli-Venezia Giulia;

          f) l'architetto dell'ufficio tecnico del comune di Aquileia;

          g) il presidente dell'Associazione nazionale per Aquileia;

          h) un docente del corso di laurea in archeologia dell'università degli studi di Trieste, designato dal preside della facoltà di lettere e filosofia;

          i) un docente del corso di laurea in conservazione dei beni culturali dell'università degli studi di Udine, designato dal preside della facoltà di lettere e filosofia.

      2. I membri dell'Istituto durano in carica sette anni.

Art. 4.

      1. L'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria può essere convocato dal presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei componenti l'Istituto sono comunicate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti interessati al sindaco di Aquileia.

Art. 6.

      1. Il sindaco di Aquileia entro il mese successivo alla comunicazione di cui all'articolo 5 provvede ad insediare l'Istituto.

 

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      2. Nel corso della prima seduta dell'Istituto sono eletti, tra i suoi componenti, il presidente, il vice presidente e il segretario.

Art. 7.

      1. Al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Istituto invia il piano ventennale e, all'inizio di ogni settennio, il piano settennale di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e al sindaco di Aquileia, unitamente alla relazione esplicativa ed al preventivo di massima definito per ciascun settore di intervento.

Art. 8.

      1. La realizzazione degli interventi archeologici previsti dalla presente legge spetta alla soprintendenza che utilizza le somme a tale fine stanziate e trasferite direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base degli interventi pianificati di cui all'articolo 7.

Art. 9.

      1. La realizzazione degli interventi urbanistici, sociali e culturali di cui all'articolo 2 spetta al comune di Aquileia che si avvale a tale fine degli stanziamenti di cui all'articolo 13, ad esso direttamente trasferiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 10.

      1. La spesa annuale massima per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 spettanti alla soprintendenza e al comune di Aquileia è stabilita in un ammontare massimo di 2 milioni di euro.

 

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Art. 11.

      1. Allo scadere di ogni settennio l'Istituto, presa visione delle relazioni della soprintendenza e del comune di Aquileia relative agli interventi effettuati ai sensi degli articoli 8 e 9, redige una relazione consuntiva che è inviata ai Ministeri competenti e alla regione.

Art. 12.

      1. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 13, si fa fronte con lo stanziamento della somma di 40 milioni di euro ripartita in ragione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002 fino all'anno 2021 a valere su un apposito fondo per gli interventi per Aquileia, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La ripartizione degli oneri di cui al comma 1 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel piano esecutivo settennale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, inviato dall'Istituto. Per il settennio 2002-2008 la ripartizione è effettuata in ragione del 50 per cento della cifra totale a carico di ciascuno dei due Ministeri.

Art. 13.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10 per l'anno 2002, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle fianze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

      1. L'Istituto svolge i compiti ad esso conferiti dalla presente legge avvalendosi anche dei mezzi tecnici degli uffici dell'amministrazione regionale, del comune di Aquileia, degli uffici statali periferici situati nella provincia di Udine nonché, tramite apposite convenzioni, delle università degli studi della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15.

      1. Ogni ulteriore intervento che intenda concorrere agli obiettivi dell'Istituto deve essere coordinato con gli indirizzi dell'Istituto stesso.

Art. 16.

      1. È istituita una sede locale della soprintendenza in Aquileia, presso i locali ex Brunner, in considerazione della preminente rilevanza che Aquileia riveste nell'ambito dell'area di interesse storico-archeologico ex Regio Venetia et Histria.


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