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PDL 6055

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6055



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche

Presentato il 18 agosto 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge consta di sei articoli, recanti disposizioni necessarie ed urgenti in materia di beni e attività culturali. In particolare il provvedimento d'urgenza reca le seguenti disposizioni.
      All'articolo 1 - utilizzando, come strumento operativo, una modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina delle attività cinematografiche - sono evidenziati i decreti ministeriali e gli atti amministrativi, ai quali si rinvia nel decreto legislativo medesimo, su cui sono necessarie le intese o i pareri della Conferenza Stato-regioni, in ossequio a quanto stabilito dalla recentissima sentenza n. 285 del 19 luglio 2005 della Corte Costituzionale.
      È indispensabile che il sistema di sostegno pubblico al settore cinematografico, che verrà inevitabilmente «bloccato» dalla temporanea inapplicabilità dei decreti attuativi, recanti tutte le disposizioni relative
 

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alle procedure per le istanze di finanziamento e contributo, abbia la possibilità di «rimettersi in moto» al più presto. Si tratta oltretutto, com'è evidente, di un problema con notevoli ricadute politiche e socioeconomiche, attesa l'importanza del comparto, che coinvolge centinaia di imprese e decine di migliaia di addetti e che è già gravato dalle difficoltà derivanti dalla scarsità delle risorse finanziarie a disposizione. A tale riguardo, con il comma 2 viene operata una ratifica degli atti adottati e dei procedimenti pendenti in base ai decreti ministeriali indicati all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, in modo da evitare una paralisi del settore, in linea con l'impostazione fatta propria dal legislatore allorché, in sede di riforma della legge n. 241 del 1990, ha inserito, all'articolo 21-octies, una previsione che esclude l'annullamento dell'atto adottato in violazione delle norme sulla forma o sul procedimento allorché sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
      L'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni per rendere la disciplina di Cinecittà Holding S.p.A., società di vitale importanza del gruppo pubblico cinematografico, maggiormente in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali. La disciplina della società, finora contenuta nel decreto-legge n. 118 del 1993 (convertito dalla legge n. 202 del 1993), viene ricondotta nell'ambito del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dandole, così, una più coerente collocazione. L'inserimento di un articolo 23-bis nel predetto decreto legislativo, data la necessaria contestualizzazione dell'articolo in tale provvedimento, implica che, laddove si parla di «Ministro» tout court, si intende il Ministro per i beni e le attività culturali e che, laddove si parla di «presente decreto», si intende il decreto legislativo stesso.
      L'articolo 3 contiene disposizioni urgenti necessarie per consentire l'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia e la piena operatività della Fondazione. In particolare viene corretta un'incongruenza della norma che consente al Presidente della regione Veneto ed al Presidente della provincia di Venezia di nominare un proprio delegato in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione «La Biennale di Venezia», ma non prevede tale facoltà per il sindaco di Venezia.
      Si vuole pertanto assicurare la funzionalità e la regolare composizione del consiglio di amministrazione, consentendo anche al sindaco - componente che non è legato da vincoli fiduciari, ma che è individuato espressamente dalla legge - ove non possa partecipare personalmente, di designare un proprio delegato. L'articolo in esame corregge, inoltre, una mancanza di coordinamento tra il comma 1, lettera d), ed il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 19 del 1998, concernente la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione «La Biennale di Venezia». Le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo di designazione attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali, previste nell'attuale formulazione del comma 5, non sono armonizzate a quelle richieste dal comma 1, lettera d), per la designazione dei componenti da parte dei soggetti privati (in assenza delle quali, deve scattare il predetto potere sostitutivo). La norma pone, infine, rimedio ad una lacuna dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 19 del 1998, laddove non prevede, relativamente al collegio dei revisori dei conti della Fondazione, il potere di designazione di un componente da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che pure è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo. Naturalmente, la modifica proposta incide unicamente sul meccanismo di designazione dei componenti dell'organo, lasciandone inalterato il numero.
      Le modificazioni previste dall'articolo 4 si rendono necessarie a seguito di una approfondita analisi letterale e sistematica delle norme in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di collezioni
 

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numismatiche, di cui agli articoli 2-quater e 2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.
      Per quanto concerne le disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui si propone la modifica, è emerso che la formulazione letterale del citato articolo 2-quater, comma 2, presenta un profilo di non perfetta corrispondenza rispetto al sistema di tutela predisposto dal Codice dei beni culturali, nel solco della disciplina vigente fin da prima della legge n. 1089 del 1939. Si tratta - occorre evidenziare - di precisazioni sostanzialmente terminologiche; in particolare appaiono improprie e fuorvianti l'espressione «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito» riferita alla relazione conclusiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nonché, alla lettera b) del medesimo comma, l'espressione «non monumentali» e inoltre, alla successiva lettera c), l'aggettivazione (ivi introdotta) della valenza storico-archeologica.
      Si rende pertanto necessaria una migliore scrittura di questa parte della disciplina del procedimento di verifica dell'interesse archeologico, al fine di una più razionale collocazione dell'istituto nel sistema delle disposizioni di tutela, senza peraltro incidere né sulle esigenze, condivise dalle Amministrazioni statali interessate, che sono alla base e giustificano l'introduzione della nuova disciplina, né sulla sua portata applicativa sostanziale.
      Occorre, dunque, chiarire che, in presenza di beni di interesse archeologico - è l'ipotesi delle lettere b) e c) del comma 2, posto che la mancanza di un interesse tutelabile ricade nella lettera a) - il procedimento conduce a definire le diverse modalità di tutela dei reperti (conservazione in situ, integrale o parziale, oppure rimozione e musealizzazione), facendosi anche carico delle esigenze di spedita realizzazione delle opere, ma non comporta una graduatoria dell'interesse archeologico, che non è ammessa dal sistema.
      Per ciò che attiene le collezioni numismatiche, la norma proposta mira, attraverso l'abrogazione dell'articolo 2-decies, che presenta non poche difficoltà di ordine pratico-applicativo e che, nel tentativo di fare chiarezza, apre in realtà un vulnus nella tutela delle cose di interesse numismatico, e la contestuale parziale riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad individuare in modo più preciso l'oggetto della tutela in esame, nel rispetto della coerenza del quadro normativo del Codice stesso.
      L'esigenza di chiarificazione trova una sua ragione d'essere nel fatto che l'introduzione di norme che considerano reperti archeologici le monete solo in rapporto al valore patrimoniale e alla rarità, operando di fatto una distinzione tra monete antiche di pregio (meritevoli di tutela) e monete seriali (escluse dagli obblighi di tutela), potrebbe generare l'errata convinzione che i materiali prodotti in serie siano di scarsa rilevanza. A ciò si aggiunga che la norma che si intende abrogare, escludendo ogni obbligo di denuncia e notificazione alle competenti autorità, rischia di incentivare il commercio illegale di monete, legato alla piaga degli scavi clandestini.
      Resta ferma la competenza delle Soprintendenze ad effettuare la valutazione tecnico-discrezionale circa la sussistenza o meno di un interesse culturale, quale ineliminabile momento della funzione di tutela anche in relazione alle monete ed alle collezioni numismatiche, stante l'insostenibilità, dal punto di vista logico e scientifico, di una disciplina particolare che differenzi il trattamento di questa tipologia di beni da quello previsto per le restanti categorie costituenti il patrimonio culturale nazionale.
      L'articolo 5 contiene una disposizione necessaria per consentire la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del complesso sede del «Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», istituito in Roma
 

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dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. Il Centro ha il compito di conservare e valorizzare le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale e di organizzare lo svolgimento di manifestazioni ed eventi. Nell'ambito della stessa sede sono stati altresì istituti il Museo dell'architettura, finalizzato a raccogliere conservare e valorizzare ed esporre ogni elemento significativo della cultura architettonica del 900 e contemporanea, nonché il Museo delle arti contemporanee. La medesima legge stanziava inoltre le somme necessarie per la ristrutturazione edilizia del complesso adibito a sede del Centro, ma successive esigenze finanziarie hanno comportato nel 2002 il definanziamento della legge, benché fosse già avvenuto l'affidamento dei lavori.
      L'articolo in questione è volto a consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e quindi a dare concreta attuazione a quanto già deliberato dal Parlamento.
      Non v'è dubbio inoltre che la realizzazione del Centro (e quindi sia del Museo dell'architettura che del Museo delle arti contemporanee) è opera che, trascendendo i confini nazionali, è da ascrivere a pieno titolo fra quegli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 443 del 2001, cioè con i fondi per la cosiddetta «legge obiettivo».
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 5:

        La disposizione autorizza un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per opere di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma. Il contributo è un tetto massimo di spesa da destinare all'indicato intervento di ristrutturazione alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - accantonamento dello stesso Ministero.

 

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.

        Art. 9. (Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

            a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;

            b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;

            c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

            d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

        2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.

... (omissis) ...

        5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

... (omissis) ...
 

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        Art. 12. (Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
        2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.

        Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.

        Art. 2-quater. (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).

... (omissis) ...

        2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

            a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

            b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

            c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

... (omissis) ...

        Art. 2-decies. (Collezioni numismatiche).

        1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non

 

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considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».

        2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero dì cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.

        Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        Art. 10. (Beni culturali).

... (omissis) ...

        3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

... (omissis) ...

            e) le collezioni o serie dì oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

        4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

... (omissis) ...

            b) le cose di interesse numismatico;

... (omissis) ...
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005.

Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attività cinematografiche in conformità a quanto previsto dalla sentenza medesima, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della società del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Holding S.p.a, da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia per assicurare la piena operatività della Fondazione, nonché di allineare talune recenti disposizioni sulla definizione degli interessi archeologico e numismatico al sistema di tutela previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di riavviare la ristrutturazione della sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di attività cinematografiche).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

      «8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12,

 

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comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonché gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonché gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo».

      2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.

Articolo 2.
(Cinecittà Holding S.p.A.).

      1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

      «Art. 23-bis. - (Cinecittà Holding S.p.A.). - 1. Cinecittà Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
      2. Cinecittà Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonché un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea».

Articolo 3.
(Fondazione La Biennale di Venezia).

      1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione» e al comma 2, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

          b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali»;

          c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di beni culturali).

      1. Al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2-quater, comma 2:

              1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;

              2) alla lettera b), le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;

              3) alla lettera c), le parole da: «di particolare rilevanza» a: «del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;

          b) l'articolo 2-decies è abrogato.

      2. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica» e dopo la parola: «interesse» le parole: «artistico o storico» sono soppresse. Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti: «la cui produzione, in rapporto

 

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all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialità o ripetitività».

Articolo 5.
(Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee).

      1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
      2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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