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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6055 |
Articolo 5:
La disposizione autorizza un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per opere di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma. Il contributo è un tetto massimo di spesa da destinare all'indicato intervento di ristrutturazione alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - accantonamento dello stesso Ministero.
Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.
Art. 9. (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;
c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;
d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.
5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 12. (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.
Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.
Art. 2-quater. (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 2-decies. (Collezioni numismatiche).
1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero dì cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 10. (Beni culturali).
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
e) le collezioni o serie dì oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
b) le cose di interesse numismatico;
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attività cinematografiche in conformità a quanto previsto dalla sentenza medesima, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della società del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Holding S.p.a, da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia per assicurare la piena operatività della Fondazione, nonché di allineare talune recenti disposizioni sulla definizione degli interessi archeologico e numismatico al sistema di tutela previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di riavviare la ristrutturazione della sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12,
2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Cinecittà Holding S.p.A.). - 1. Cinecittà Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
2. Cinecittà Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonché un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea».
1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione» sono
b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali»;
c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto».
1. Al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-quater, comma 2:
1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;
2) alla lettera b), le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;
3) alla lettera c), le parole da: «di particolare rilevanza» a: «del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;
b) l'articolo 2-decies è abrogato.
2. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica» e dopo la parola: «interesse» le parole: «artistico o storico» sono soppresse. Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti: «la cui produzione, in rapporto
1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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