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PDL 6053

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6053



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

Presentato il 18 agosto 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge introduce alcune misure necessarie e urgenti in vista dell'imminente avvio della nuova stagione calcistica, previsto per la fine del mese di agosto.
      Si tratta, quindi, di introdurre misure indispensabili, correlate in particolare:

          a) all'esigenza di adeguare la normativa agli obblighi internazionali e, specificamente, alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 novembre 2003 per l'adozione negli Stati membri di particolari divieti di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale, nonché alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nella partite di calcio, firmata a Strasburgo il 18 agosto 1985;

          b) ai recenti decreti ministeriali in materia di sicurezza strutturale degli impianti sportivi, di videosorveglianza e di introduzione di biglietti nominativi in occasione di partite di calcio;

 

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          c) alle recenti direttive sui presupposti per il ricorso alla sospensione, interruzione e cancellazione della manifestazione sportiva, qualora i comportamenti illeciti posti in essere in occasione di dette manifestazioni determinino pericolo per il regolare svolgimento della gara e per l'ordine pubblico.

      L'intervento è, pertanto, volto a completare e migliorare, anche in relazione a quanto richiesto dagli organismi sportivi internazionali, le misure necessarie per corrispondere ai predetti impegni e alle richiamate innovazioni, anche attraverso la rimodulazione delle misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, al fine di assicurare una maggiore sicurezza in vista del nuovo campionato di calcio, coerentemente con il progetto complessivo di favorire la partecipazione degli interessati alle manifestazioni sportive e di tutelare gli addetti alle medesime manifestazioni, nonché le Forze dell'ordine impegnate a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
      L'articolo 1 apporta alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, in relazione alle nuove misure sulla sicurezza degli impianti e all'esigenza di adempiere agli obblighi disposti da organismi europei.
      A quest'ultimo riguardo, la modifica al comma 1 del medesimo articolo 6 (di cui al comma 1, lettera a), numero 1) comporta la possibilità di estendere il divieto ivi previsto anche ai luoghi, specificamente indicati, in cui si svolgono, all'estero, manifestazioni sportive, nonché alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia a seguito del medesimo divieto adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di un intervento che dà attuazione alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 novembre 2003 e che si rende necessario e urgente in vista dell'imminente inizio delle competizioni europee.
      La modifica al comma 5 dell'articolo 6 (di cui al numero 2) prevede l'applicazione della «prescrizione», di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nei confronti della persona denunciata per la violazione del divieto di cui al comma 1 dello stesso articolo.
      Sempre in attuazione della predetta risoluzione del 2003, la modifica al comma 6 dell'articolo 6 (di cui al numero 3) estende l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la violazione del divieto disposto dal questore nei confronti della persona che abbia violato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive adottato dall'Autorità di uno degli Stati dell'Unione europea, applicabile anche in Italia.
      La modifica al comma 7 dell'articolo 6 (di cui al numero 4) prevede l'estensione anche alle condanne per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante le «trasferte» della possibilità per il giudice di applicare anche per tali reati il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e la conseguente «prescrizione» fino a due anni, attualmente limitata alle sole condanne per la violazione al medesimo divieto ed alla stessa «prescrizione» applicata dal questore.
      La lettera b) apporta modifiche all'articolo 6-bis, prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, in relazione all'esigenza di rafforzare ed adeguare le misure di contrasto delle attività pericolose per l'ordine pubblico e l'incolumità degli spettatori ed al fine di accentuare la deterrenza alla diffusione di determinati comportamenti sugli spalti che possono originare gravi turbative per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
      L'intervento è direttamente correlato alle recenti direttive per un più frequente ricorso al mancato inizio, alla sospensione o all'interruzione della manifestazione sportiva qualora si ravvisano pericoli per la sicurezza pubblica determinati da comportamenti violenti o illeciti degli spettatori. Le sanzioni sono graduate in relazione alle conseguenze sul regolare svolgimento della gara e ai diversi comportamenti

 

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posti in essere, che assumeranno una maggiore pericolosità e una più grave illiceità attese le nuove misure di sicurezza degli impianti recentemente introdotte.
      La lettera c) introduce l'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989.
      Si tratta di un intervento correlato all'impiego degli steward durante lo svolgimento di partite di calcio, previsto dalle recenti modifiche al decreto sulla sicurezza strutturale degli impianti sportivi, finalizzato ad assicurare allo stesso personale una tutela «rafforzata» rispetto a quella prevista dagli articoli 610 e 612 del codice penale per il privato cittadino vittima di violenza privata o minaccia.
      Attese, pertanto, le funzioni svolte dai predetti steward, assimilabili a quelle di ausilio delle Forze dell'ordine, è prevista l'espressa equiparazione dello stesso personale agli incaricati di un pubblico servizio di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale. Conseguentemente, la pena prevista per il soggetto che usa violenza o minaccia nei confronti degli addetti sopra indicati sarà la stessa prevista per colui che commette i medesimi reati nei confronti di un pubblico ufficiale.
      L'articolo 2 introduce tre nuovi articoli nel decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
      L'intervento è finalizzato ad assicurare una efficace attuazione delle disposizioni volte a rimodulare le misure di prevenzione e contrasto necessarie, in particolare, per allontanare dai luoghi «sensibili» in occasione di incontri di calcio quei soggetti che per i comportamenti, ovvero per l'attività posta in essere possono determinare gravi problemi per la sicurezza e l'ordine pubblico e, quindi, rendere più difficoltose le iniziative volte a favorire il ritorno agli impianti sportivi del maggior numero di spettatori. Per rendere efficaci le misure è prevista la possibilità di applicare, in caso di violazione, il divieto di accesso nei medesimi luoghi e la «prescrizione», di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.
      Il nuovo articolo 1-sexies riguarda ulteriori misure di contrasto dell'attività illecita posta in essere da soggetti - diversi da quelli autorizzati - che, nelle immediate vicinanze del luogo dove si svolge la manifestazione sportiva, vendono biglietti di ingresso agli impianti. Si tratta di condotte che possono originare anche problemi di ordine pubblico poiché incentivano le persone prive di biglietto, soprattutto se provenienti da altre città, a recarsi nelle prossimità dell'impianto sportivo anche quando non è prevista la vendita autorizzata, ovvero negli altri luoghi «sensibili».
      Il nuovo articolo 1-septies prevede l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di reiterate violazioni al regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo quando vengono commessi fatti che, in base al medesimo regolamento, ne legittimano l'allontanamento. Si tratta di una previsione, direttamente correlata alle nuove misure di sicurezza degli impianti, necessaria al fine di creare una efficace deterrenza a quei comportamenti obiettivamente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero rimanere privi di conseguenze in relazione al particolare contesto in cui si verificano e all'impossibilità di un immediato intervento degli addetti al rispetto del medesimo regolamento di utilizzo dell'impianto. L'applicazione del divieto in tali circostanze dovrà basarsi su oggettivi elementi documentali, anche attraverso l'utilizzo del nuovo sistema di videosorveglianza all'interno degli stadi.
      Al fine di assicurare la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure recentemente adottate per la prevenzione e il contrasto della violenza negli stadi e per la sicurezza degli impianti, il nuovo articolo 1-octies prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, con composizione integrata dalle rappresentanze dei vari organismi interessati al settore, con compiti di monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi in occasione di competizioni sportive, promozione di iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni stessi, definizione delle misure che possono essere adottate per garantire
 

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il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, pubblicazione di un rapporto annuale sui fenomeni esaminati. Anche se il nuovo organismo riproduce sostanzialmente quello già operante nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con compiti di analisi dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'iniziativa in esame riveste carattere di urgenza per la necessità di dare allo stesso organismo una valenza legislativa anche in relazione alle competenze che si inseriscono nell'ambito delle misure recentemente adottate per assicurare la prevenzione e il contrasto della violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive.
      In relazioni ai predetti compiti, l'Osservatorio si avvale di strutture dell'Amministrazione ed ai componenti non sono corrisposti compensi e rimborsi spese; conseguentemente, dal funzionamento dello stesso non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo in esame riproduce sostanzialmente quello già contenuto nel disegno di legge governativo recante «Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive» (atto Camera n. 1706).
      L'articolo 3 prevede un programma di iniziative nelle scuole per diffondere tra i giovani il tema della prevenzione della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e per valorizzare la cultura della convivenza civile, che deve essere percepita come un valore essenziale dello sport, assolutamente antitetico alle forme di intolleranza che vengono alimentate da frange minoritarie di pseudotifosi.
 

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RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

        Il presente decreto-legge prevede l'introduzione di alcune modifiche alla vigente normativa, rese necessarie ed urgenti in vista dell'imminente avvio della stagione calcistica.
        In particolare si è reso indispensabile adeguare il quadro normativo alle seguenti previsioni:

            a) obblighi internazionali e, in particolare, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 novembre 2003, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure interdittive a tutela della sicurezza degli impianti ove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale, nonché la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, firmata a Strasburgo il 18 agosto 1985;

            b) decreti del Ministero dell'interno del 6 giugno 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, recanti: «Modalità per l'installazione dei sistemi di video sorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»; «Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»; «Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»;

            c) recenti direttive adottate dalle Federazioni internazionali in materia di mancato avvio, sospensione, interruzione e cancellazione della manifestazione sportiva, qualora i comportamenti illeciti possano pregiudicare il regolare svolgimento della gara ed il mantenimento dell'ordine pubblico.

        In particolare, l'articolo 1 apporta alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevedendo, in attuazione della citata risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 novembre 2003, la possibilità di estendere l'applicazione del divieto di accesso nei luoghi sportivi durante le manifestazioni, anche nel caso in cui si svolgono all'estero, e prevedendo la reciprocità di estensione della sanzione su tutto il territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Incidendo sul medesimo articolo 6, inoltre, è previsto un inasprimento delle sanzioni ivi indicate.
        L'articolo 1, infine, prevede l'istituzione della figura di particolari soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento

 

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degli spettatori e di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto. Tali soggetti sono equiparati, nelle funzioni, agli incaricati di pubblico servizio, come definiti agli articoli 336 e 337 del codice penale.
        L'articolo 2 introduce gli articoli 1-sexies, 1-septies ed 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. L'intervento è finalizzato, in via primaria, ad assicurare un'efficace attuazione delle disposizioni volte a rimodulare le misure di prevenzione e contrasto necessarie ad allontanare dai luoghi «sensibili» soggetti in grado di costituire pericoli per la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. In particolare l'articolo 1-sexies riguarda le misure destinate a reprimere la vendita illecita di biglietti in prossimità degli impianti. L'articolo 1-septies prevede l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di reiterate violazioni al regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo. L'articolo 1-octies prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'«Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive», con funzioni di monitoraggio degli episodi di violenza e di promozione delle iniziative per l'adozione, coordinata tra gli organi e gli enti di interesse, delle opportune misure di contrasto. Con tale previsione viene conferito riconoscimento, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, ad un organismo già operante, con compiti analoghi, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
        In relazione ai predetti compiti, l'Osservatorio si avvale di strutture dell'Amministrazione ed ai componenti non sono corrisposti alcun compenso e alcun rimborso spese. Pertanto il suo funzionamento non incide sul bilancio dello Stato.
        L'articolo in esame, inoltre, riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa, recante «Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive», (A.C. 1706).
        L'articolo 3 autorizza un programma di iniziative per sviluppare nelle scuole la cultura della prevenzione dei fenomeni di violenza nel corso di manifestazioni sportive. Il programma sarà attuato senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        Il presente decreto-legge risulta pienamente compatibile con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Inoltre non prevede oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

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Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

        Art. 6. (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993. n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

(... omissis ...)

        5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
        6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni.
        7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

(... omissis ...)

        Art. 6-bis. (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti

 

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o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005.

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competezioni sportive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche alle legge 13 dicembre 1989, n. 401).

        1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;

 

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                2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;

                3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;

                4) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: «7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;

            b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

                2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

            c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:

        «Art. 6-quater. - (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive».

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88).

        1. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1- quinquies sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si

 

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svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

        Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
        2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.

        Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

            b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

            c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

            d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

            e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

 

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            f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
        3. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Articolo 3.
(Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza
nelle manifestazioni sportive).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        2. Ai componenti del comitato non spettano compensi nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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