PDL 2992
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2992
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE
Riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento
sui prodotti di interesse culturale
Presentata il 9 luglio 2002
Onorevoli Colleghi! - Fra i Paesi europei l'Italia applica un'aliquota sul valore aggiunto (IVA) tra le più alte. Nell'ambito della costruzione dell'Unione europea è necessario promuovere l'emanazione di una direttiva che stabilisca criteri uniformi sulle aliquote IVA e una loro armonizzazione per tutti i prodotti di interesse culturale (musica, libri, video,
dvd,
software). L'IVA gravante oggi in percentuali diverse su tali prodotti vede nel nostro Paese un'evidente discriminazione fra prodotti intellettuali, discriminazione che rappresenta un ulteriore pesante ostacolo per l'accesso, la reperibilità, l'utilizzazione da parte dei cittadini di tutti i prodotti d'interesse culturale. Così, infatti, sui libri viene applicata un'aliquota IVA del 4 per cento mentre per gli altri prodotti è stabilita un'imposta assai maggiore (il 20 per cento, ad esempio, sui prodotti musicali) che determina un ulteriore e proibitivo aumento del prezzo finale a carico del consumatore, soprattutto per i più giovani e per le fasce più povere della popolazione.
Occorre, dunque, un riequilibrio e una riduzione dell'IVA che rimuova un'odiosa disparità tra prodotti di interesse culturale e accessibili a tutti, come quelli librari, e prodotti alla portata di pochi, corrispondendo ai princìpi sanciti dagli articoli 3 e 9 della Costituzione, e promovendo altresì l'accesso da parte di tutti i cittadini ai prodotti di interesse culturale nell'ambito di una politica di
welfare culturale che anche con la presente proposta di legge si intende promuovere. Per tali ragioni si propone di ridurre l'aliquota IVA al 4 per cento per i prodotti musicali, i video, i libri, i
dvd e i
software.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Su tutti i prodotti di interesse culturale, ivi compresi tutti quelli contrassegnati dal bollo SIAE, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata nella misura del 4 per cento.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.