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PDL 5962

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5962



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari

Presentata il 1o luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge - che riprende norme già contenute nel disegno di legge originario di riforma dell'ordinamento giudiziario, ma che sono state stralciate nel corso dei lavori parlamentari - è tesa a una razionalizzazione dell'estensione territoriale dei distretti delle corti di appello, nonché dei circondari dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace ricompresi in tali distretti. La revisione della geografia giudiziaria è un intervento che si rende ormai necessario in quanto gli ambiti territoriali dei tribunali e delle corti di appello, risalenti a molti anni fa, non sono più adeguati all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, alle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché all'effettivo carico di lavoro atteso sia in materia civile, sia penale. Altrettanto necessario appare, inoltre - anche a seguito di un periodo di sperimentazione che si reputa ormai adeguato - un intervento teso ad assicurare che gli uffici del giudice di pace rispondano tutti a esigenze reali dei cittadini e soddisfino nel contempo l'esigenza di assicurare l'efficienza nell'amministrazione della giustizia.
      Ad avviso del proponente, la razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio consentirebbe una più equa distribuzione del carico di lavoro e una migliore funzionalità degli uffici giudiziari, con ciò ponendo fine all'attuale situazione che vede alcuni uffici eccessivamente gravati di lavoro e altri in cui la capacità lavorativa dei magistrati viene utilizzata solo in parte.
 

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      Nella proposta di legge, in particolare, si prevede la possibilità sia di ridefinire i confini dei diversi distretti, circondari e circoscrizioni territoriali, sia eventualmente di crearne di nuovi, tramite l'accorpamento o la soppressione di quelli esistenti o anche la sottrazione agli stessi di parti di territorio.
      Il proponente auspica che finalmente si provveda alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari che, permettendo anche una più razionale distribuzione delle competenze sul territorio, inciderebbe positivamente sull'efficienza della nostra giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari)

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ridefinire i confini dei distretti delle corti di appello, dei circondari dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace;

          b) istituire, ove necessario, nuove corti di appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione di parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni territoriali limitrofi, ovvero mediante l'accorpamento di una o più corti di appello, e l'accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del giudice di pace già esistenti;

 

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          c) tenere conto, ai fini indicati alla lettera b), dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

          d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;

          e) prevedere, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, e delle altre norme vigenti in materia di edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro della giustizia, di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale;

          f) prevedere, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione ai sensi del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con esclusiva competenza per una parte del territorio.


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