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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5913 |
Colonnelli/tenenti
| 560/564
| 99,3%
| 75/91
| 82,4%
| Generali di brigata/tenenti
| 127/564
| 22,6%
| 11/91
| 12,1%
| Generali di divisione/tenenti
| 48/564
| 8,6%
| 2/91
| 2,2%
| Generali di Corpo d'armata/tenenti
| 23/564
| 4,1%
| 0/91
| 0%
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Gli anni di permanenza minima in alcuni gradi penalizzano ulteriormente gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali, ritardandone la progressione nella carriera.
Tenenti | 5
| 6 +1
| Tenenti colonnelli | 4
| 6
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| 6
| 8 +2
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| 13
| 15
| Colonnelli
| 4
| 5 +1
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Con il decreto legislativo n. 216 del 2000, sono state apportate alcune varianti che, omogeneizzando gli incarichi di comando, hanno modificato solo parzialmente la situazione.
Nell'anno 2003, lo Stato maggiore dell'Esercito, con il professionale 2, era pervenuto nella determinazione di proporre l'inserimento dell'Arma dei trasporti e materiali nel ruolo delle Armi dell'Esercito, portando a termine un percorso che doveva unificarla con gli altri ruoli. Del resto non si può dire che l'Arma dei trasporti e materiali non corra gli stessi rischi delle altre componenti. Se il mancato riconoscimento di un'equiparazione fosse legato ad un presunto minore rischio rispetto ad altri ruoli sono, purtroppo, molti gli esempi che dimostrano il contrario. Significative sono le motivazioni della medaglia d'argento al valor militare, concessa al Corpo automobilistico nel 1951, già allora, per avere «combattuto con artiglieri e fanti, precedendo a volte truppe operative» e della croce al merito dell'Esercito, concessa nel 1997 all'Arma dei trasporti e materiali, «per l'insostituibile supporto logistico alle unità operanti, a fianco delle quali ha lavorato sul campo (...) pagando un ampio e riconosciuto contributo di sacrificio e di sangue». In Somalia, a Mogadiscio, gli automobilisti avevano già perduto un paracadutista del battaglione logistico «Folgore», e due caporali del reparto logistico di contingenza. In Kosovo, è caduto un automobilista del battaglione logistico «Garibaldi». Sotto il fuoco dei kamikaze iracheni, a Nassiriya, sono caduti tre graduati del 6o reggimento trasporti. Ed è recente la perdita del
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono disposte le unificazioni dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione con i corrispondenti ruoli dell'Arma dei trasporti e materiali, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
2. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1, i quadri I e II annessi alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
3. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1, i quadri VI e VII annessi alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro VI di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
l. Gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle rispettive Armi mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:
a) per i colonnelli, i brigadieri generali, i maggiori generali ed i tenenti generali con l'anzianità di grado posseduta e
b) per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, comunque non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
c) per i sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
3. Nei confronti degli ufficiali di cui al presente articolo iscritti nel ruolo normale delle Armi non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
1. Gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti ai ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle rispettive Armi mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:
a) per i colonnelli ed i sottotenenti con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli con l'anzianità di
c) per i sottotenenti frequentatori del corso applicativo, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito nella graduatoria finale formata al termine del citato corso e secondo le modalità fissate dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
3. Nei confronti degli ufficiali di cui al presente articolo iscritti nel ruolo speciale delle Armi non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
1. Al ruolo normale delle Armi di cui all'articolo 2 si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per il previgente ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni stabiliti dalla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituito il ruolo ad esaurimento dell'Arma dei trasporti e materiali nel quale possono
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla seguente:
«a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dei trasporti e materiali».
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla seguente:
«f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali».
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono abrogate.
Allegato A
(articolo 1, comma 2)
Tabella 1: ESERCITO
Quadro I: Ruolo normale delle Armi
Generale di corpo d'armata | 24 | - | - | - | ||||
Generale di divisione | 50 | scelta | 3 | - | 4 | |||
Generale di brigata | 138 | scelta | 2 | - | 8 | |||
Colonnello | 635 | scelta | 4 | - | 19 o 20b | |||
Tenente colonnello | 944 | scelta | 4c
6d 13e | - | 1 anno di comando di unità a livello battaglione anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o 3 anni di servizio nell'organizzazione di vertice della difesa o presso alti comandi/ispettorati | 25
37 18 | ||
Maggiore | 451 | anzianità | - | 4 | ||||
Capitano | 992 | scelta anzianità | 7 | 10 | 2 anni di comando di unità a livello compagnia anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore | Aver conseguito il prescritto diploma di laurea | 100 | |
Tenente | 650 | anzianità | - | 5 | 2 anni di servizio in unità a livello compagnia, presso reparti operativi, logistici o addestrativi | - | ||
Sottotenente | anzianità | - | 2 | Superare il corso di applicazione | - |
a Ciclo di 4 anni: 8 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 9 promozioni il terzo anno.
b Ciclo di 2 anni: 19 promozioni il primo anno e 20 il secondo.
c I aliquota di valutazione: comprende i tenenti colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.
d II aliquota di valutazione: comprende i tenenti colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
e III aliquota di valutazione: comprende i tenenti colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni».
Allegato B
(articolo 1, comma 3)
Tabella 1: ESERCITO
Quadro VI: Ruolo speciale delle Armi
Colonnello | 142 | - | - | - | ||||
Tenente colonnello | 1104 | scelta | 7 | - | 2 anni di servizio in enti e reparti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore | 29 | ||
Maggiore | 930 | anzianità | - | 5 | ||||
Capitano | 1799 | scelta anzianità | 8 | 11 | 2 anni di comando di unità a livello compagnia anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore | 166 | ||
Tenente | 1262 | anzianità | - | 6 | 2 anni di servizio in unità a livello compagnia, presso reparti operativi, logistici o addestrativi | |||
Sottotenente | 438 | anzianità | - | 2 | Superare il corso applicativo |
».
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