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PDL 5985

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5985



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LANDI DI CHIAVENNA, LA RUSSA, BUTTI, FRANZ, AIRAGHI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Presentata l'8 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'immigrazione è un fenomeno complesso e articolato, la cui regolamentazione nutre pulsioni e sentimenti contrastanti che alimentano il dibattito politico, divenendo spesso terreno di scontri ideologici o meramente demagogici. Tuttavia, in entrambi i casi si mette in atto un approccio errato che non giova alla soluzione di un problema che coinvolge centinaia di milioni di persone.
 

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      Nel mondo, infatti, si registra un immigrato ogni 35 residenti; nel volgere di 35 anni il numero di migranti è raddoppiato: secondo gli ultimi dati ONU e OIM sarebbero 175 milioni con una incidenza di circa il 3 per cento sulla popolazione mondiale.
      Il più rilevante polo migratorio del mondo è l'Europa, che accoglie un terzo di tutti i migranti. In particolare, l'Europa occidentale, con quasi 20 milioni di persone di cittadinanza straniera, si classifica subito dopo gli Stati Uniti d'America.
      L'Italia ospita circa 3 milioni di cittadini extracomunitari, che costituiscono oltre il 4 per cento della popolazione residente.
      Di fronte a tale evidenza diviene sempre più necessario riflettere sul ruolo e sulla condizione dei cittadini extracomunitari nella nostra società e sulla opportunità per il nostro Paese di farsi promotore di una efficace politica di integrazione degli stessi nel tessuto non solo economico ma anche sociale e culturale.
      Governare il fenomeno dell'immigrazione significa dunque avviare un'azione politica che fondi la sua efficacia su due importanti concetti chiave: legalità e integrazione. L'obiettivo politico che ha guidato e guida l'azione della maggioranza di centro destra e che ha avuto una prima realizzazione nella legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Fini-Bossi») è stato e rimane quello di rendere compatibili il processo di ingresso e di integrazione degli extracomunitari con le esigenze di sicurezza del territorio.
      La sicurezza del territorio e l'applicazione e il rispetto delle regole costituiscono, infatti, alcune delle condizioni imprescindibili per garantire la convivenza fra cittadini italiani e stranieri, all'interno di una società orientata inevitabilmente ad aprirsi sempre più alla presenza delle varie comunità extracomunitarie e perciò stesso chiamata a rispondere a sfide complesse quali quelle di definire un percorso comune che sappia far dialogare usi, costumi, identità culturali e religiose a volte anche profondamente diversi. Una sfida importante, dunque, che se non sarà governata da una classe politica attenta e lungimirante rischia di sconfinare nella contrapposizione e nella prevaricazione.
      Una sfida che il Governo Berlusconi e la maggioranza che lo sostiene ha inteso affrontare anche attraverso l'approvazione della citata legge n. 189 del 2002 che ha inteso recepire il comune sentire della popolazione italiana, ben disposta ad accogliere lo straniero regolarmente presente nel territorio nazionale, ossequioso delle regole e della comune e condivisa cultura e tradizione autoctona, ma fermamente contraria a tollerare ogni forma di illegalità, di abuso o di clandestinità. Clandestinità che anche recentemente ha mostrato una preoccupante contiguità con la micro e macrocriminalità, per non tacere dell'allarmante fenomeno del progressivo radicamento del fondamentalismo religioso di stampo islamico, che si è manifestato in più occasioni con forme e manifestazioni di intolleranza verso le fonti del diritto e gli usi e le consuetudini nazionali, sia laiche che riferibili alla religione di Stato.
      Da quando è entrata in vigore la citata legge n. 189 del 2002 - emendativa del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - sono stati ottenuti risultati significativi sia sotto il profilo del contrasto agli sbarchi dei clandestini, pressoché azzerati sulla costa adriatica, sia sotto il profilo della regolamentazione della presenza degli stranieri sul territorio mediante l'intensificazione dei controlli periferici, la connessione tra il contratto di lavoro ed il relativo permesso di soggiorno, i rilievi dattiloscopici e l'informatizzazione dei sistemi di anagrafe dei cittadini stranieri ed extracomunitari, il più rigoroso funzionamento dei centri di permanenza temporanea.
      Non sembra invece garantire un sufficiente grado di operatività ed efficienza la norma adottata per le espulsioni in via amministrativa; il numero degli intimati non rimpatriati che, seppur diminuiti, dimostra, infatti, l'esigenza di intervenire sul piano legislativo per introdurre da un lato degli strumenti nuovi per il contrasto alla clandestinità e all'irregolarità e dall'altro
 

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per perfezionare i meccanismi già introdotti.
      Per le ragioni sin qui esposte, e nel solco del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, che ha provveduto a introdurre nel nostro ordinamento il reato di permanenza in clandestinità sul territorio dello Stato, si è pensato, quindi, di positivizzare, con la presente proposta di legge, i reati di ingresso clandestino e di falsa od omessa dichiarazione di generalità; per entrambi i casi sono previsti l'arresto e la reclusione da uno a quattro anni.
      Per non congestionare le carceri e al fine di evitare la «contiguità anche concettuale» tra criminali e clandestini, è previsto nelle more del giudizio, su decisione del giudice, il trattenimento in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea. A seguito di condanna definitiva, il giudice ordina l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione che reca la previsione dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Al fine di rendere realmente operativo il trattenimento dello straniero in attesa di condanna e del conseguente ordine di espulsione, nonché per risolvere il problema della insufficienza dei centri di permanenza, l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede il potenziamento del numero dei centri di permanenza temporanea, attribuendo al Governo il compito di individuare una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a centro regionale di permanenza temporanea. L'incremento dei centri di permanenza temporanea è dunque essenziale per la corretta gestione del fenomeno della clandestinità, è uno strumento perfettamente in sintonia con le norme comunitarie ed, infine, è idoneo a garantire la sicurezza del territorio e l'incolumità dei residenti. La positivizzazione nell'ordinamento giuridico del reato di immigrazione clandestina, ben lungi da qualsivoglia ipotesi di illegittimità costituzionale e già adottata da molti Paesi ad alto tasso di maturità democratica (quali Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Stati Uniti) si rende particolarmente necessaria a causa del costante flusso di immigrazione clandestina e delle sue spesso tragiche conseguenze.
      Nell'ambito delle espulsioni amministrative, invece, il testo in esame aggiunge la previsione che ad esse siano sottoposti anche quei cittadini extracomunitari che, pur titolari di un regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo, commercino e/o distribuiscano merce contraffatta a tutto danno dell'economia nazionale.
      Una serena politica per l'immigrazione regolare, quindi, non opera una distinzione fra straniero immigrato e cittadino italiano, bensì tra immigrato regolare e clandestino. L'immigrato regolare che lavora, paga le tasse ed accetta le nostre regole è innegabilmente una risorsa per il nostro Paese; questo soggetto risponde ai bisogni reali della società italiana che ricerca persone da impiegare nelle fabbriche o in agricoltura, come badanti per anziani e bambini, che colmino l'insostenibile tasso di invecchiamento della popolazione. L'immigrato irregolare è, invece, un potenziale pericolo sociale, anche per gli stessi regolari. L'attuale maggioranza di governo ha criticato e continuerà a criticare le politiche della falsa solidarietà, del buonismo ideologico, delle strumentalizzazioni politiche che hanno come diretta conseguenza un ingresso incontrollato e disordinato, una implementazione delle forme di criminalità con una progressiva emarginazione dello straniero, nonché la confusione fra valori e disvalori per cui ogni immigrato potrebbe essere individuato come fonte di disagio o di pericolo nella società.
      Per scongiurare tutto ciò la presente proposta di legge - a partire dall'articolo 6 - prevede una serie di strumenti e di iniziative che possano garantire e tutelare concretamente il percorso di integrazione dell'immigrato sul piano sociale, culturale ed economico. Tra queste la possibilità di ottenere dei permessi di soggiorno per l'esercizio, nel territorio italiano,
 

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dell'apprendistato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta per ulteriori sei mesi. Il contratto di apprendistato, inoltre, potrà essere trasformato in un regolare permesso di soggiorno per lavoro qualora, al termine del periodo di apprendistato, il lavoratore straniero sia assunto da parte del datore di lavoro con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
      Per diffondere tra gli italiani una maggiore sicurezza, una cultura del rispetto e non del pregiudizio l'articolo 8 prevede l'istituzione dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomuitari regolarmente soggiornanti nel nostro Paese. Secondo stime recenti gli immigrati soggiornanti in Italia hanno inviato nei Paesi di origine, tramite circuito bancario, 750 milioni di euro, ma si ritiene che il flusso reale di rimesse sia di molto superiore e che per il suo trasferimento siano utilizzati canali alternativi a quelli bancari, quali i money transfer, difficilmente controllabili in relazione all'effettivo denaro che transita per le loro agenzie. L'istituzione dell'anagrafe tributaria per i cittadini extracomunitari consentirà in primo luogo di facilitare i controlli sugli adempimenti fiscali dei cittadini extracomunitari ma anche di monitorare i trasferimenti delle rimesse.
      L'istituzione dell'anagrafe tributaria consentirà, inoltre, di verificare le posizioni lavorative e contributive e di scongiurare il mercato del lavoro «parallelo» che elude le norme in materia tributaria previdenziale e del lavoro. Se è vero, infatti, che l'apporto del lavoro extracomunitario può andare a beneficiare le casse esangui dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, risulta necessario attraverso l'istituzione dell'anagrafe tributaria fare emergere reddito imponibile altrimenti non tassabile. Altro importante obiettivo che si intende affrontare attraverso l'anagrafe tributaria consiste nel monitoraggio delle fonti di provenienza del flusso di denaro esportato verso i Paesi di provenienza. Verificarne la liceità, infatti, risulta opportuno per stringere il cerchio attorno agli eventuali flussi di provenienza non regolare (quali le attività per traffici di droga, prostituzione, contrabbando, commercio illegale). Pertanto, chiunque rimetta somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché del testo unico sull'immigrazione, come da ultimo modificato dalla presente proposta di legge, è punito con la confisca dell'intera somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione dell'infrazione, subisce la revoca del permesso di soggiorno.
      Appare inoltre opportuna l'equiparazione del cittadino extracomunitario a quello italiano anche sul piano fiscale, al fine di rendere più omogeneo il processo di integrazione e la conseguente prospettiva di acquisizione di tutti i diritti di parificazione.
      Gli articoli 9 e 10 recano importanti misure volte a realizzare una più completa integrazione dei cittadini stranieri in Italia: innanzitutto una serie di misure di «integrazione economica», attraverso le quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuoveranno ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale. A tale fine saranno fissate, da parte dei Ministeri competenti, delle misure di sostegno per politiche di incentivazione fiscale e contributiva, per la mobilità e la flessibilità del lavoro, per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria ed, infine, per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di origine di questi ultimi. Queste saranno orientate, in particolare, allo sviluppo
 

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di iniziative nei seguenti ambiti: consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale, per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori e agli anziani; per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti; per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico e ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti; per l'attività di edilizia residenziale.
      L'articolo 10 prevede l'istituzione del «Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario e assistito»: un Fondo etico, destinato alla realizzazione di progetti di integrazione sociale in favore dei cittadini italiani ed extracomunitari, di progetti per il rientro volontario e assistito di cittadini extracomunitari, nonché di progetti di cooperazione allo sviluppo in favore dei Paesi di origine degli immigrati.
      Le aree di attività del Fondo comprenderanno l'edilizia popolare, progetti di formazione e qualificazione professionale, progetti di prevenzione ed educazione sanitaria, progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionali, progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzare nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari, nonché progetti per il rientro volontario e assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.
      L'articolo 11 prevede l'istituzione del Dipartimento dell'immigrazione, presieduto dall'omonimo Ministro, che avrà il compito di coordinare tutte le attività relative agli immigrati con i Ministri competenti e di promuovere iniziative di coordinamento politico e operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi della stessa Unione.
      Gli ultimi due articoli tendono, invece, ancora una volta, a soddisfare la forte esigenza di sicurezza dell'opinione pubblica. La prima delle due disposizioni, infatti, modifica il comma 4-bis dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dal citato decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, con il quale si prevedeva la possibilità, per il Ministero dell'interno, di stipulare delle convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per lo svolgimento delle procedure relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. La norma che qui si vuole introdurre con la modifica al citato comma 4-bis intende rendere cogente tale facoltà del Ministero dell'interno, estendendo, inoltre, la possibilità di essere soggetti beneficiari delle convenzioni anche alle amministrazioni locali. Ciò al fine di introdurre una sempre maggiore terziarizzazione delle procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno allo scopo di esonerare da tali procedure gli uffici della Polizia di Stato per rendere disponibile più personale nelle operazioni di controllo e sicurezza del territorio. La ratio è evidentemente quella di restituire alle proprie originarie funzioni centinaia di poliziotti attualmente impegnati in attività meramente amministrative, così consentendo loro di ampliare l'azione di controllo, prevenzione e repressione del fenomeno della clandestinità e di ogni forma di criminalità da chiunque commessa.
      A quest'ultima finalità vuole assolvere anche l'ultima norma del testo in esame, che prevede che allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, potranno essere banditi dei concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2005-2007.
      In conclusione, come appare evidente da quanto fin qui illustrato, la presente proposta di legge, in attuazione della finalità
 

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politica della maggioranza, già recepita anche dalla stessa legge Fini-Bossi, intende accompagnare gli stranieri regolari a percorrere un iter di partecipazione alla vita sociale in sintonia con le leggi, gli usi e i costumi della nostra Nazione. Si tratta di una proposta di legge organica, equilibrata e utile a colmare alcuni vuoti normativi, nonché a enfatizzare le esigenze di sicurezza contro ogni forma di irregolarità e di clandestinità, in uno alla valorizzazione del ruolo della comunità straniera regolare che è fonte di arricchimento sociale, culturale ed economico per il nostro Paese.
      Un ennesimo segnale da parte della Destra italiana, oggi più che mai impegnata a tutelare la salvaguardia generale delle nostre aree, della nostra cultura, dei nostri livelli economici e sociali; una prospettiva, dunque, coerente solo con una immigrazione regolare e governata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza sono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua. L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili e il costo effettivo è anticipata dal datore di lavoro, che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza».

Art. 2.

      1. All'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti commi:

      «01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Qualora sussistano le condizioni per l'applicazione della misura cautelare di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in

 

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idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostra di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea.
      02. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, per qualsiasi motivo rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».

      2. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, commi 01 e 02, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del medesimo testo unico, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente

 

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testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni»;

          b) al comma 3, le parole da: «, ovvero i delitti previsti» fino alla fine del periodo sono soppresse.

      3. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei delitti previsti dall'articolo 12, commi 01 e 02, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Art. 3.

      1. Al comma 3-ter dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione di schiavitù o di coercizione fisica o morale in cui versa lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 5.165 a 15.494 euro».

Art. 4.

      1. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la lettera a) è abrogata;

          b) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) ha subìto la revoca del permesso di soggiorno ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 26»;

          c) il comma 3-sexies è abrogato;

          d) al comma 5, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni»;

 

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          e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

      «13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione la pena prevista dall'articolo 12, comma 01, è aumentata di un terzo».

Art. 5.

      1. All'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Governo individua in ciascuna regione almeno una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare al centro regionale di permanenza temporanea stabilendo che, ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, tali opere di edilizia siano equiparate alle opere destinate alla difesa militare».

Art. 6.

      1. All'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «e di apprendistato»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «a carattere stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato»;

          c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per apprendistato ha durata semestrale e può essere rinnovato, una sola volta e con l'esplicito assenso del datore di lavoro, per ulteriori sei mesi»;

 

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          d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Il permesso di soggiorno per apprendistato può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora ne ricorrano le condizioni»;

          e) al comma 5, dopo le parole: «di lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato»;

          f) al comma 6, dopo le parole: «per lavori di carattere stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato» e dopo le parole: «per lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato».

      2. All'articolo 25 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «per lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o per apprendistato»;

          b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e per gli apprendisti».

Art. 7.

      1. All'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-ter. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produce, commercia o distribuisce prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13».

Art. 8.

      1. Al titolo III, dopo l'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo

 

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25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

      «Art. 27-bis. - (Istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari). - 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari (ATE).
      2. I compiti e le modalità operative dell'ufficio dell'ATE sono disciplinati con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
      3. Il regolamento previsto dal comma 2 recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'ATE stabiliti dal presente articolo.
      4. L'ATE ha le seguenti finalità:

          a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

          b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto della legislazione vigente in materia fiscale e valutaria, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.

      5. Per attuare le finalità di cui al comma 4, l'ATE effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

          a) il permesso di soggiorno;

          b) il contratto di lavoro;

          c) i conti correnti e i libretti di risparmio bancari e postali;

          d) le partite IVA;

          e) la posizione relativa all'iscrizione all'INPS e all'INAIL;

          f) le dichiarazioni dei redditi;

 

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          g) l'iscrizione ad albi professionali;

          h) ogni fonte di informazione a cui l'ATE ha diritto di accedere in conformità e nei limiti della legislazione vigente applicabile.

      6. L'esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
      7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'ATE contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.
      8. Entro il termine di novanta giorni dalla data del rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario indica all'ATE un proprio conto corrente bancario, postale o valutario che lo stesso è tenuto ad utilizzare per ogni forma di movimento di denaro verso l'estero.
      9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché del presente testo unico, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno».

Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 42-bis. - (Misure di integrazione economica). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane,

 

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promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
      2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le misure di sostegno per:

          a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

          b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

          c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

          d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

      3. Le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

          a) consorzi e cooperative per la qualificazione e la riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

          b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori e agli anziani;

          c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

          d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico e ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

 

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          e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

      4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, promuove la conclusione di accordi con i Paesi membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «Art. 45-bis. - (Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione e il rientro volontario e assistito). - 1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per l'immigrazione di cui all'articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione e il rientro volontario e assistito, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e di realizzare, in Italia e nei Paesi di origine degli emigranti, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e di cooperazione nei loro Paese di origine.
      3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

          a) edilizia popolare, al fine di garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

 

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          b) progetti di formazione e qualificazione professionale, al fine di favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;

          c) progetti di prevenzione e di educazione sanitarie;

          d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionali;

          e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario, professionale, infrastrutturale di edilizia e di riqualificazione del territorio, da realizzare nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari;

          f) progetti per il rientro volontario e assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

      4. Il regolamento di cui al comma 1 indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo.
      5. Per il finanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali gli istituti di credito prevedono la sottoscrizione presso i propri sportelli di una particolare forma di conto corrente, denominata "conto corrente integrazione e cooperazione".
      6. La dotazione del Fondo è determinata annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge della tipologia di conto corrente di cui al comma 5, nonché del capitale raccolto in forza delle sottoscrizioni di tale tipologia di conto corrente.
      7. Le somme depositate sui conti correnti della tipologia "conto corrente integrazione e cooperazione" sono sottoposte a un vincolo temporale di tre anni. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del Tesoro semestrali, maggiorato sino a un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.

 

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      8. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.
      9. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.
      10. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interesse maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interesse e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.
      11. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 10 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 9».

Art. 11.

      1. Al titolo V, dopo l'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

      «Art. 46-bis. - (Dipartimento dell'immigrazione). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento dell'immigrazione, presieduto dal Ministro dell'immigrazione, nominato con il medesimo decreto.
      2. Il Ministro dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di

 

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concerto con i Ministri competenti. In particolare, il Ministro dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
      3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico e operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea».

Art. 12.

      1. Al comma 4-bis dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: «può altresì stipulare» sono sostituite dalla seguente: «stipula», e dopo la parola: «convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni locali,».

Art. 13.

      1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2005-2007, possono essere banditi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
      2. Per le finalità di cui al comma 3, i concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuare negli anni 2005-2007 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.

 

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      3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l'immissione in ruolo, con l'osservanza della legislazione vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento o di ferma prefissata entro il primo semestre dell'anno 2007.


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