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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5724 |
a) in caso di difficoltà modeste, soprattutto se la famiglia collabora, o comunque non si oppone, è previsto un sostegno dei servizi sociali, i quali aiutando in vario modo sia la famiglia, sia il bambino, fanno sì che il minore possa continuare a vivere nel proprio nucleo familiare;
b) in caso di difficoltà rilevanti, ma temporanee e quindi considerate superabili in tempi sufficientemente brevi, il bambino può essere dato in affidamento familiare, o temporaneamente collocato presso case famiglia o istituti, per un periodo della durata massima di due anni;
c) in caso di difficoltà gravi, in cui la famiglia pone in essere maltrattamenti rilevanti, o abbandona materialmente e moralmente il minore, e nel caso in cui la situazione risulta essere irreversibile, il bambino viene dichiarato adottabile e dato in adozione. Questa impostazione del nostro sistema trascura completamente il caso che invece, purtroppo, è assai frequente: quello designato nella terminologia della giustizia minorile come «semiabbandono permanente». Si fa riferimento alle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato totalmente; nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno curato dai servizi sociali. Queste situazioni di carenza della famiglia solo parziale, ma permanente, non sono contemplate dalla legge. La recente riforma dell'adozione nazionale, entrata in vigore nel 2001 (legge n. 149 del 2001) non ha preso in considerazione questo problema.
I giudici e gli operatori sociali, che si trovano a farvi fronte ogni giorno, cercano in qualche modo di risolvere tali problematiche con gli strumenti messi a loro disposizione dalla legge. Ora è noto, purtroppo, che la quasi totalità dei bambini istituzionalizzati e una parte non modesta di quelli che sono in affidamento familiare sono in tale situazione di semiabbandono permanente e, quindi, non possono essere dichiarati adottabili, in quanto, per lo più, non vi sono gli estremi giuridici per dichiarare lo stato di abbandono, ma, d'altro canto, le possibilità di rientro in famiglia sono praticamente nulle. La condizione di vita alla quale sono destinati questi bambini è, pertanto, di grave privazione sia materiale, sia morale, senza avere la possibilità di essere aiutati. I soggetti coinvolti nel settore delle adozioni cercano di ipotizzare delle strade percorribili affinché tali problematiche possano essere affrontate: in alcuni casi la giurisprudenza ha proceduto all'adozione cosiddetta «aperta», vale a dire ad una adozione che ha le caratteristiche di quella legittima, con l'eccezione del mantenimento di rapporti con la famiglia di origine. Tale tipo di adozione viene da taluni ricondotta a quella già prevista e disciplinata dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983; quest'ultimo, però, prevede solamente alcune ipotesi specifiche che possono essere ricondotte alle condizioni di semiabbandono permanente, non prevedendo, invece, gli altri diversi casi ad esso riconducibili. D'altro canto, qualche volta è accaduto che i giudici - a beneficio di minori la cui condizione era particolarmente delicata - abbiano proceduto a delle adozioni ai sensi dell'articolo 44 per casi di semiabbandono permanente allo stesso non pienamente riconducibili. Si tratta, evidentemente, di un impiego
a) suo presupposto necessario potrebbe essere una dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente, pronunziata a seguito di accertamento di una situazione di insufficienza permanente della famiglia di origine, insufficienza tuttavia parziale, in quanto non giustifica la totale interruzione dei rapporti del minore con la famiglia;
b) la dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente dovrebbe essere emessa dal giudice a conclusione di un procedimento simile a quello utilizzato per l'accertamento dell'abbandono e la dichiarazione di adottabilità;
c) dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il giudice potrebbe procedere all'affidamento preadottivo a una famiglia che presenti i requisiti indicati dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983. Nel provvedimento di affidamento preadottivo il giudice dovrebbe stabilire le regole necessarie a governare le relazioni tra bambino, famiglia della preadozione e famiglia di origine, precisando i soggetti (genitori o anche altri) che hanno il diritto-dovere di visitare il minore, i tempi e le modalità delle visite. Nel corso del procedimento il giudice dovrebbe procedere all'ascolto di tutti (anzitutto del minore con capacità di discernimento) e impegnarsi per quanto possibile nell'acquisizione dei consensi di tutti;
d) i poteri parentali spetterebbero agli affidatari in preadozione. Inoltre il provvedimento di affidamento preadottivo dovrebbe essere pronunziato rebus sic stantibus e potrà essere modificabile nell'interesse del minore con conseguente incremento o riduzione delle visite;
e) concluso l'affidamento preadottivo verrebbe pronunziata l'adozione aperta, con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dalla legislazione vigente. L'unica differenza sarebbe costituita dalla previsione e dalla disciplina di visite minore-famiglia di origine, così come previsto durante la fase dell'affidamento preadottivo. Nel caso in cui il tribunale giungesse a disporre la totale interruzione dei rapporti minore-famiglia di origine e questa situazione si protraesse per almeno sei mesi, gli adottanti dell'adozione aperta potrebbero richiedere nell'interesse del minore la conversione dell'adozione aperta in adozione legittimante piena. Inoltre tra gli strumenti proponibili per la risoluzione dei casi di semiabbandono familiare ha suscitato particolare interesse il modello attuato dal tribunale per i minorenni di Bari, denominato «adozione mite». Si tratta di un'adozione definibile semplice o non legittimante strutturata per i numerosi casi di semiabbandono permanente in cui la famiglia ha posto in essere nei confronti del minore un rapporto lesivo e gravemente pregiudizievole tale da configurare una situazione di abbandono rilevante per la dichiarazione di adottabilità, alla quale però non si può pervenire per espressa negazione della legge vigente. I criteri di valutazione dello stato di adottabilità di un minore previsti dalla legge n. 184 del 1983 sono, infatti, molto restrittivi e rispondenti all'esigenza di tutelare primariamente la famiglia di origine; ne è testimonianza il testo riformato dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 184 del 1983, che espressamente afferma: «Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del titolo II, e ovunque ricorra nel medesimo titolo, la parola: «adozione» è sostituita dalle seguenti: «adozione legittimante»;
b) dopo il capo I del titolo II sono inseriti i seguenti:
Art. 7-bis. 1. Sono dichiarati in stato di semiabbandono permanente dal tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono, i minori per i quali è stata accertata la situazione di grave e continua insufficienza a rispondere ai loro bisogni da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi o nei cui confronti questi pongano in essere in maniera reiterata e continua un rapporto lesivo e gravemente pregiudizievole per la loro crescita, pur in presenza di una relazione interpersonale che, nell'interesse del minore, non può essere totalmente interrotta.
2. Per la dichiarazione di stato di semiabbandono si applicano i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.
3. Lo stato di semiabbandono permanente è presunto quando, disposto l'affidamento familiare, alla scadenza del termine previsto e dopo la proroga e i provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, con modificazione dell'affidamento familiare in affidamento a tempo indeterminato, risulti del tutto impossibile il rientro del minore nella famiglia di origine per
Art. 7-ter. 1. L'adozione aperta è consentita in favore dei minori dichiarati in stato di semiabbandono permanente ai sensi dell'articolo 7-bis, commi 1 e 2.
Art. 7-quater. 1. Il tribunale per i minorenni, dichiarato lo stato di semiabbandono permanente di cui all'articolo 7-bis, sceglie tra le coppie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore e di provvedere alle disposizioni relative all'adozione aperta, con particolare riferimento alla capacità di mantenere idonee relazioni con la famiglia di origine del minore adottato.
2. Nel decreto di affidamento preadottivo è data esatta indicazione delle modalità con cui devono essere svolti gli incontri tra il minore e la famiglia di origine anche in riferimento al numero e alla durata degli stessi.
3. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché dei servizi prestati dai consultori e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Il medesimo tribunale per i minorenni, in caso di accertate difficoltà, procede per una verifica delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 8.
4. L'affidamento preadottivo è revocato, ove ne ricorrano le condizioni, dal tribunale per i minorenni nelle forme e nelle modalità previste dall'articolo 23.
5. Su istanza degli adottanti, di un genitore o del pubblico ministero, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono
Art. 7-quinquies. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentite le coppie adottanti, il minore che ha compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che hanno svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente legge e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione aperta in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione alle coppie adottanti. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Il decreto di adozione aperta deve contenere esatta indicazione delle modalità con cui devono essere svolti gli incontri tra il minore e la famiglia di origine, con particolare riferimento al numero e alla durata degli stessi. Tali modalità possono comunque essere diversamente disciplinate su istanza di un genitore, degli adottanti o del pubblico ministero, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, nell'esclusivo interesse del minore adottato.
3. La potestà genitoriale sul minore viene attribuita agli adottanti nella sentenza di adozione aperta.
4. Il tribunale per i minorenni, su istanza degli adottanti o del pubblico ministero, qualora intervengano fatti pregiudizievoli all'interesse esclusivo del minore,
Art. 7-sexies. 1. L'adozione mite è consentita in favore dei minori che si trovano nello stato di semiabbandono permanente presunto di cui all'articolo 7-bis, comma 3.
Art. 7-septies. 1. Le disposizioni relative all'affidamento familiare, di cui agli articoli 2 e seguenti, si applicano quando il minore è solo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. Nel caso invece in cui abbia motivo di dubitare della temporaneità dell'inidoneità familiare e ritenga sussistente una situazione pregiudizievole anche in modo non grave per il minore e tale, comunque, da comportare il rischio che, dopo la scadenza dell'affidamento familiare e la proroga, risulti impossibile il rientro del minore nella famiglia di origine, il servizio sociale locale procede alla segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni al fine dell'apertura di un procedimento civile ai sensi degli articoli 333 e seguenti del codice civile, nell'ambito del quale chiede che il medesimo tribunale disponga l'affidamento familiare del minore.
2. Insieme alla segnalazione effettuata e, comunque, nell'ambito dello stesso procedimento di cui al comma 1, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di acquisire direttamente eventuali dichiarazioni di disponibilità all'adozione mite, il servizio
Art. 7-octies. 1. Decorso un anno dalla sentenza di adozione mite, il tribunale per i minorenni, su istanza degli adottanti può, con provvedimento motivato, disporre la conversione dell'adozione mite in adozione legittimante, nell'esclusivo interesse del minore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché dei servizi prestati dai consultori e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere».
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