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PDL 5964

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5964



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro delle comunicazioni
(LANDOLFI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
 

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con il ministro della salute
(STORACE)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004

Presentato il 4 luglio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.
      Nell'ultimo decennio, le ripetute crisi relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, spesso accompagnate da conseguenze letali per l'uomo, hanno messo drammaticamente in luce i punti deboli ed i limiti dei sistemi europei di sicurezza alimentare - regolamentazione, controlli, conoscenze scientifiche - sia a livello della Comunità che degli Stati membri, alimentando allarme e insicurezza nei consumatori. In particolare, il culmine della cosiddetta «crisi della mucca pazza» nel 1996, che ha spinto la Commissione a decretare un embargo totale sul manzo ed i prodotti derivati, e la successiva crisi della diossina nel 1999 hanno minato severamente la fiducia del pubblico nei sistemi di sicurezza europei e nelle istituzioni pubbliche in generale.
      In tale contesto e sulla scorta delle indicazioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, la Commissione europea ha adottato, nel gennaio 2000, il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, con lo scopo di promuovere, come priorità politica fondamentale negli anni a venire, un elevato livello di sicurezza alimentare nell'Unione. A tale fine, il Libro Bianco proponeva l'istituzione di un'Autorità alimentare europea indipendente, accompagnata dalla creazione di un nuovo e più completo quadro normativo relativo all' intera catena alimentare, nonché dall' armonizzazione dei sistemi di controllo a livello nazionale.
      L'Autorità europea per la sicurezza alimentare e il quadro giuridico di riferimento sono venuti formalmente alla luce nel gennaio 2002 con l'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. Nel regolamento vengono richiamati i princìpi generali già enunciati nel Libro Bianco sui quali fondare l'azione futura dell'Unione: una strategia integrata da applicare a tutta la catena alimentare («dalla fattoria alla tavola»), l'analisi del rischio, l'applicazione del principio di precauzione nella gestione delle crisi, la rintracciabilità degli alimenti, l'indipendenza, l'eccellenza
 

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e la trasparenza dei pareri scientifici, la definizione chiara delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti. L'Autorità, dotata di personalità giuridica e finanziata interamente dal bilancio comunitario, è stata provvista di un'ampia autonomia funzionale. Ad essa sono affidati compiti fondamentali che vanno dalla formulazione di pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare che formeranno la base scientifica della futura legislazione comunitaria, alla raccolta e analisi delle informazioni necessarie, alla gestione di sistemi di allarme rapido, alla realizzazione di reti con le Agenzie nazionali e gli organismi scientifici. Particolare rilevanza strategica è stata attribuita all'attività di comunicazione e dialogo con i consumatori. Significativamente, il regolamento sancisce la separazione funzionale tra la valutazione scientifica e la comunicazione del rischio, che spettano all'Autorità, e la gestione del rischio, che rimane di competenza delle istituzioni europee. In sostanza, saranno solo queste ultime, tenuto debito conto del parere dell'Autorità, a valutare l'opportunità di proporre ed adottare la legislazione comunitaria e di decidere misure di regolamentazione e controllo da attuare negli Stati membri.
      L'Autorità è composta da un Consiglio di amministrazione, un Direttore esecutivo con relativo personale, un Foro consultivo e un Comitato scientifico, coadiuvato da otto gruppi di esperti scientifici per settore.
      Il Consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento in base a un elenco allargato stilato dalla Commissione, ai quali si unisce un rappresentante dell'esecutivo comunitario. I membri hanno un mandato quadriennale, rinnovabile una volta, e devono garantire livelli elevati di competenza e conoscenze specialistiche. È richiesto inoltre che almeno quattro membri abbiano esperienza in associazioni dei consumatori o simili. Tra i compiti del Consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza dei propri membri, vi è quello di adottare il bilancio ed i programmi di lavoro presentati dal Direttore esecutivo, di monitorarne l'attuazione e di avallare decisioni e regolamenti interni. Esso inoltre nomina il Direttore esecutivo e i membri del Comitato scientifico e del gruppo di esperti.
      Il Direttore esecutivo, titolare di un mandato di cinque anni rinnovabile, è il rappresentante legale dell'Autorità ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della gestione degli affari correnti dell'Agenzia.
      Il Foro consultivo, composto da rappresentanti nazionali, uno per Stato membro, assiste il Direttore esecutivo e fornisce pareri su questioni scientifiche nuove o controverse, sulla definizione di priorità e sui programmi di lavoro, garantendo al contempo la piena collaborazione tra l'Autorità stessa e gli organi competenti degli Stati membri.
      L'attività scientifica dell'Autorità, deputata anche a soddisfare le richieste da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri, è svolta dai gruppi di lavoro, composti da scienziati indipendenti di alto livello assunti per un periodo di tre anni rinnovabile, e dal Comitato scientifico, di cui fanno parte i presidenti dei gruppi medesimi e sei scienziati indipendenti, che ha il compito di coordinare l'attività dei gruppi e di trattare i temi trasversali in materia di sicurezza alimentare, come ad esempio la metodologia comune di valutazione del rischio.
      L'assegnazione a Parma della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare rappresenta il coronamento di una lunga e intensa azione diplomatica condotta dal Governo italiano negli ultimi anni. In occasione del Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre 2001, non fu possibile definire un accordo tra gli Stati membri sulla sede dell'Autorità alimentare e di altre agenzie comunitarie. Fu così indicata Bruxelles come sede provvisoria dell'Autorità, e furono avviati al contempo i preparativi per renderla operativa nel più breve tempo possibile.
      Nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003, grazie all'intenso lavoro di preparazione negoziale
 

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della Presidenza italiana, è stato, infine, possibile raggiungere un consenso dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea sull'attribuzione all'Italia della sede dell'Autorità.
      A seguito di tale intesa, il Governo italiano ha avviato il negoziato per la definizione di un Accordo di Sede con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tale negoziato si è concentrato sugli aspetti attinenti il sostegno italiano al funzionamento dell'Autorità, i profili della responsabilità, il regime delle immunità, le agevolazioni fiscali e finanziarie, il trattamento del personale dell'ente e dei familiari al seguito, il sistema di sicurezza sociale.
      Il 27 aprile 2004 il Governo italiano e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno proceduto alla firma dell'Accordo di Sede, avvenuta nei saloni del Palazzo Ducale di Parma a margine della prima riunione del Consiglio di amministrazione svolta nel capoluogo emiliano.
      Successivamente è intervenuto uno Scambio di lettere integrativo dell'Accordo stesso. Lo Scambio di lettere reca, quale parte integrante dello stesso, una «dichiarazione di garanzia» sottoscritta dal sindaco del comune di Parma per l'individuazione degli immobili e l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità.
      L'insediamento dell'Autorità a Parma porterà nel capoluogo emiliano le maggiori competenze scientifiche europee nel settore della sicurezza alimentare, dando potenzialmente vita a un centro di eccellenza di valore mondiale. Tale prospettiva appare ancora più necessaria a fronte degli eventi e dibattiti recenti che contribuiscono a tenere alta la soglia di allarme in materia di sicurezza alimentare: le preoccupazioni relative all'afta epizootica del 2001, le controversie sull'uso di ormoni per favorire la crescita del bestiame e quelle sugli organismi geneticamente modificati, la recente influenza aviaria, e, da ultimo, il primo caso di BSE rinvenuto negli Stati Uniti.
      L'Accordo in esame che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un Preambolo e 15 articoli, nonché di uno Scambio di lettere integrativo dell'Accordo stesso.
      Nel Preambolo viene richiamata la decisione del 13 dicembre 2003 con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha fissato la sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a Parma, facendo esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 178/2002, che costituisce la base giuridica per l'istituzione dell'Autorità e che all'articolo 46 stabilisce che all'Autorità ed ai suoi funzionari è applicabile il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (ratificato dall'Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437) e all'articolo 48 precisa che al personale dell'Autorità si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
      L'articolo 1 (Sede), relativo all'individuazione della sede, trova nello Scambio di lettere integrativo, sottoscritto rispettivamente a Roma il 5 luglio 2004 e a Bruxelles il 23 agosto 2004 e allegato come annesso all'Accordo, la necessaria definizione degli immobili destinati a sede provvisoria dell'Autorità europea, di seguito denominata «Autorità».
      L'articolo 2 (Personalità giuridica) riconosce all'Autorità la personalità giuridica e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquistare mobili ed immobili e disporne, nonché di stare in giudizio.
      L'articolo 3 (Sostegno generale) disciplina l'impegno italiano nel fornire ogni utile sostegno all'Autorità al momento del suo stabilimento in territorio italiano relativamente all'erogazione di servizi (luce, gas, telefono, trasporti, eccetera) e alla sicurezza, nonché l'impegno a fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee.
      A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha
 

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autorizzato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2004, n. 41, l'attivazione di una scuola italiana associata al sistema delle Scuole europee che funzionerà presso il Convitto nazionale «Maria Luigia» di Parma per il triennio 2004-2005, 2005-2005, 2006-2007. La scuola si articolerà a regime nei cicli materno, primario e secondario. Per la prosecuzione delle attività didattiche dall'anno scolastico 2007-2008 in poi e per la sede definitiva della Scuola europea, previste dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, verrà predisposto un successivo provvedimento.
      L'articolo 4 (Comunicazioni) prevede l'impegno italiano ad agevolare l'Autorità nell'impianto e l'utilizzazione di sistemi di telecomunicazioni, conformemente alle leggi ed ai regolamenti italiani, nonché la tutela della libertà di corrispondenza, in ogni sua forma. Il testo dell'articolo dispone, inoltre, che l'Autorità godrà per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro Governo, incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, eccetera. Infine viene previsto che, per le sue funzioni ufficiali, l'Autorità sia autorizzata a usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane. Peraltro, in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Soppressione obblighi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T del Ministro dei trasporti, riguardante il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia quelli comportanti la riduzione sui prezzi» è previsto che conformemente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 1997, ex articolo 8: «le attuali esenzioni tariffarie in favore di Istituzioni o Amministrazioni pubbliche non saranno più regolate, con decorrenza dal 1o gennaio 1998, dal contratto di servizio pubblico ed il relativo onere non sarà più a carico del Ministero del tesoro ma sarà posto a carico delle istituzioni ed amministrazioni che richiedono il servizio le quali dovranno provvedere in via diretta alla regolazione dei loro rapporti con l'Azienda FS SpA». Pertanto l'Autorità, analogamente ad altre amministrazioni italiane, dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con le Ferrovie dello Stato.
      L'articolo 5 (Responsabilità giuridica internazionale) esonera l'Italia da ogni responsabilità internazionale imputabile all'Autorità per atti od omissioni dei suoi funzionari.
      L'articolo 6 (Responsabilità per danni e pregiudizi) impegna l'Autorità a rispondere dei danni e pregiudizi arrecati a terzi per attività contrattuali di natura privatistica.
      L'articolo 7 (Privilegi ed immunità) dispone che saranno applicati all'Autorità i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
      L'articolo 8 (Immunità dell'Autorità) dispone che:

          l'Autorità, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale o da qualsiasi altra misura coercitiva amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

          i locali e gli edifici utilizzati dall'Autorità saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non potranno entrare nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore esecutivo dell'Autorità ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro;

 

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          l'Autorità non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

          a) in relazione ad un'azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto dell'Autorità ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia stato coinvolto detto veicolo;

          b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;

          c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorità.

      L'articolo 9 (Agevolazioni finanziarie) dispone che:

          a) l'Autorità, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, nei limiti delle loro attività ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni;

          b) l'Autorità godrà della non imponibilità sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi, nonché per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini dell'Accordo, l'espressione «acquisti e/o importazioni di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia;

          c) le esenzioni non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per i servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane all'Autorità;

          d) circa le disposizioni doganali e l'imposizione fiscale, l'Autorità sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto e restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione europea; le autorità italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dell'Autorità;

          e) i beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data;

          f) l'Autorità potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a fare fronte ai suoi scopi istituzionali.

      L'articolo 10 (Veicoli della Autorità) dispone sulle esenzioni da imposite dirette ed indirette, dazi o divieti sui beni e sui veicoli destinati alle attività ufficiali e dei relativi pezzi di ricambio.
      L'articolo 11 (Personale della Autorità) indica la composizione e lo stato giuridico del personale dell'Autorità, dei funzionari internazionali, le cui categorie sono previste dal regolamento interno della Commissione europea, per il riconoscimento di privilegi ed immunità necessari per lo svolgimento delle loro funzioni ufficiali. Non è prevista alcuna discriminazione nei confronti dei funzionari di cittadinanza italiana. In dettaglio, l'articolo 11 dispone che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari dell'Autorità:

          a) godano dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e

 

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continuino a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

          b) siano esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Autorità;

          c) non siano sottoposti con i loro coniugi e familiari a carico alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

          d) godano, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

          e) godano della stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale, così come i loro coniugi ed i familiari a carico;

          f) possano importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorità e per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia ed i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà registrato in una serie speciale;

          g) beneficino, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorità nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorità nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorità, qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia;

          h) possano esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorità, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

      L'immunità dalla giurisdizione non sarà applicata in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorità o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. L'Autorità, comunque, si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. Il paragrafo 5, infine, pur non richiamando esplicitamente le disposizioni degli articoli 13 e 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, intende ribadirne il contenuto. Infatti, mentre l'articolo 13 del Protocollo prevede che i funzionari e gli agenti delle Comunità siano soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti ad essa versati e siano esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità, l'articolo 14 prevede che «i funzionari e altri agenti della Comunità, i quali in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati sia nel Paese di residenza che nel Paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Paese qualora sia membro della Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico». Quindi il personale in esame, per i redditi direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni ufficiali in territorio italiano, sarà sottoposto al regime fiscale stabilito dall'articolo 13 del Protocollo, mentre ogni altra eventuale tipologia di reddito sarà sottoposta al regime fiscale del Paese dove lo stesso ha stabilito il proprio domicilio fiscale.
      L'articolo 12 (Sicurezza sociale) dispone che i funzionari, gli agenti temporanei e gli

 

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agenti a contratto siano iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea; gli agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo Paese di iscrizione o del Paese di origine; gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano e saranno pagati dall'Autorità i contributi previsti dalla normativa in vigore. Salvo in quest'ultimo caso, l'Autorità sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorità, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sarà tenuto, comunque, a versare i contributi di assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale e non versati dall'Autorità, o a suo nome.
      L'articolo 13 (Disposizioni particolari) dispone circa l'impegno dell'Autorità a comunicare alle autorità italiane, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 11, dei coniugi e dei familiari a loro carico. Sulla base di tale elenco, il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari dell'Autorità, ai loro coniugi, ai familiari a carico, ed agli esperti nazionali distaccati, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare è un funzionario dell'Autorità o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario e che godono di privilegi ed immunità.
      Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità avrà il diritto e il dovere di privare dell'immunità il Direttore esecutivo dell'Autorità o un membro del suo personale o un esperto incaricato dall'Autorità, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi dell'Autorità.
      L'Autorità si impegnerà a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano, ogni qualvolta sia necessario, per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità ed alle facilitazioni previste dall'Accordo.
      Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi in base all'Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
      Infine, per quanto riguarda gli esperti in missione presso l'Autorità, nonché tutte le persone invitate dall'Autorità a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumeranno tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Verranno loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.
      L'articolo 14 (Risoluzioni delle controversie) consta di due punti: il primo prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie; il secondo prevede la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in caso di mancata soluzione negoziale.
      L'articolo 15 (Entrata in vigore) dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
      L'allegato Scambio di lettere integrativo effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, contiene l'impegno del comune di Parma di destinare a sede provvisoria dell'Autorità europea il Palazzo Ducale e altro immobile in attesa di reperimento della sede definitiva.
      Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 dell'Accordo non derivano oneri aggiuntivi, in quanto il comune di Parma mette a disposizione a titolo gratuito l'immobile destinato alla sede provvisoria per le esigenze operative dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'articolo 1 prevede, inoltre, al paragrafo 1, che successive intese complementari permetteranno di individuare i locali ed i terreni per la sede definitiva. Attualmente l'Autorità, in conformità alle disposizioni
 

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europee, sta operando un processo di selezione del mercato immobiliare, al fine di poter proporre alle autorità budgetarie europee competenti le proposte conformi agli standard europei per le sedi istituzionali e maggiormente idonee a soddisfare le proprie esigenze. Negoziati sono in corso tra il comune di Parma e l'Autorità per definire un Memorandum d'intesa concernente la fissazione degli elementi fondamentali relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle sede definitiva della stessa.
      Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, recante «Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare», prevede all'articolo 1 la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, autorizzando a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164, ha inoltre aggiunto l'articolo 1-bis, che prevede che per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico «investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.
      In merito alla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, riguardante l'impegno da parte italiana di assicurare l'istruzione scolastica materna, primaria e secondaria, ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2004, n. 41, autorizza l'attivazione di una scuola italiana associata al Sistema delle Scuole europee presso il Convitto nazionale «Maria Luigia» di Parma per il triennio 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, prevedendo all'articolo 9 l'imputazione degli oneri derivanti sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'11 giugno 2004, inoltre, il rettore del Convitto «Maria Luigia» di Parma e l'Ente provincia di Parma hanno stipulato una convenzione che prevede che la scuola associata al sistema delle Scuole europee sia ospitata nei locali disponibili nella sede del Convitto, con il contestuale impegno dell'Ente provincia a finanziare e mettere in atto tutti gli interventi strutturali di messa a norma degli ambienti occorrenti per l'avvio della scuola dall'anno scolastico 2004-2005.
      Per quanto riguarda il personale assunto dall'Autorità si applicano le disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, ratificato dall'Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437.
      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende, quindi, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo
 

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11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      Per le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione delle attività didattiche dall'anno scolastico 2007-2008 in poi e per la sede definitiva della Scuola europea, previste dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, verrà predisposto apposito provvedimento legislativo che preveda oneri e relativa copertura finanziaria.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Portata del provvedimento sull'ordinamento vigente.

      L'Accordo richiama le disposizioni sui privilegi ed immunità già previsti nell'ordinamento italiano a seguito della ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (legge 3 maggio 1966, n. 437).

B) Conformità alla Costituzione.

      Il provvedimento è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 80, questa prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Conformità al diritto comunitario.

      L'Accordo non incide sulla disciplina comunitaria che non regola le materie contemplate dallo stesso.

D) Incidenza sulle competenze delle regioni.

      L'Accordo non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali che non si estendono alle materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.
      Peraltro, lo Scambio di lettere integrativo dell'Accordo reca, quale parte integrante dello stesso, una dichiarazione di garanzia sottoscritta dal sindaco del comune di Parma per l'individuazione degli immobili e l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità.
      L'Accordo è stato, comunque, fortemente sostenuto dalla regione Emilia-Romagna.
      Inoltre, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2004, n. 41, stabilisce all'articolo 7 che il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna partecipi al Comitato tecnico scientifico della scuola associata al sistema delle Scuole europee.

 

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E) Modifiche legislative e oneri finanziari.

      Il provvedimento non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento e non prevede oneri finanziari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Tecnica normativa seguita.

      Come per ogni trattato soggetto all'approvazione del Parlamento, il testo dell'Accordo è stato negoziato con i rappresentanti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
      L'Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

      Il presente disegno di legge mira alla ratifica dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004. Sono destinatari diretti del provvedimento la predetta Autorità ed il personale della medesima, in relazione alla tutela funzionale dei beni, dei documenti e per l'applicazione dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni. L'Italia, Stato nel cui territorio è situata la Sede dell'Autorità, è, in particolare, tenuta a garantire l'osservanza, da parte dei propri soggetti di diritto, dei privilegi e delle immunità previsti dall'Accordo. A tale riguardo, l'articolo 7 dell'Accordo prevede, in via generale, che l'Autorità beneficerà dei privilegi e delle immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965 e ratificato dall'Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437. Sono previste disposizioni specificamente riguardanti l'immunità dell'Autorità (articolo 8), le agevolazioni finanziarie riconosciute (articoli 9 e 10), le norme riguardanti il personale dell'Autorità (articoli 11, 12 e 13). Il provvedimento, sotto questo aspetto, risponde all'esigenza di consentire l'adempimento dell'obbligo di garantire ai beni ed al personale della Autorità i privilegi e le immunità funzionali alle attività da svolgere.

B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

      In relazione alle immunità, benefìci ed esenzioni previsti dagli articoli sopra richiamati, l'impatto del provvedimento sulla pubblica amministrazione è collegato alla necessità che le Amministrazioni coinvolte si adoperino per riconoscere pienamente all'Autorità, ai suoi beni ed al suo personale i diritti e/o benefìci derivanti dalle previsioni dell'Accordo. A tale scopo si prevede che le Amministrazioni interessate dovranno procedere alla adozione di appropriati atti di indirizzo ed a una serie di adattamenti della propria regolamentazione amministrativa allo scopo di soddisfare tali esigenze.

C) Destinatari indiretti.

      Sono da considerare tali, in considerazione dell'attività svolta dall'Autorità, principalmente la generalità dei consumatori e le imprese comunitarie del settore alimentare, atteso che dalla possibilità per l'Autorità di esercitare liberamente e autonomamente i propri compiti (e su tale possibilità vanno a incidere alcune delle disposizioni contenute nell'Accordo di Sede), derivano o possono derivare conseguenze importanti su tali categorie di soggetti.

 

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D) Valutazione dell'impatto sui suoi destinatari diretti ed indiretti.

      L'Accordo in esame permetterà l'insediamento definitivo a Parma della Sede dell'Autorità. Tale insediamento comporterà, dal punto di vista economico, riflessi positivi per il ruolo di rilievo che l'Autorità assumerà in futuro e per la prevista presenza di un consistente numero di personale, altamente qualificato in Italia e nella città di Parma, in particolare. Tali presenze, incidendo positivamente, in termini di attività economica e di reddito, sul tessuto locale, provocheranno di pari passo un aumento delle entrate statali e locali. Ugualmente positivo è da ritenere l'impatto per i destinatari indiretti, che risentiranno dei benefìci prodotti dalla attività dell'Autorità nel settore della sicurezza alimentare, esigenza parimenti sentita dai consumatori e dai produttori.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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