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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5950 |
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) dispositivo: ogni elemento hardware, software o firmware idoneo a fornire una determinata funzionalità e progettato per essere utilizzato o incorporato in uno o più sistemi interconnessi;
b) sistema: ogni insieme degli elementi hardware, software e firmware, funzionalmente o fisicamente interconnessi, destinato al trattamento di dati e operante in un ambiente definito;
c) prodotto: dispositivo o sistema, soggetto a certificazione, acquisito ai sensi della presente legge;
d) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
e) dato: qualunque informazione, di qualsiasi genere e natura, relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, trattata dagli enti aggiudicatori;
f) informazione classificata: ogni informazione, documento o materiale cui è stata attribuita, da un'autorità competente, una classifica di segretezza;
g) organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI): organismo pubblico responsabile della certificazione dei dispositivi e dei sistemi informatici e dell'applicazione e dell'aggiornamento dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;
h) certificazione: l'attestazione da parte dell'OCSI che conferma i risultati della valutazione e la corretta applicazione dei criteri adottati e della relativa metodologia;
i) fiducia: la fiducia che si può riporre nel soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza da parte dell'oggetto della valutazione considerando le minacce e l'ambiente descritti nel traguardo di sicurezza;
l) livello di fiducia: la misura della fiducia espressa mediante identificatori alfanumerici la cui parte numerica cresce con il crescere della fiducia (in ITSEC da E0 a E6; nei Common Criteria da EALO a EAL7);
m) committente: l'ente aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
n) incidente: l'evento, naturale o umano, causato con qualunque mezzo e per il perseguimento di qualsiasi scopo, suscettibile di pregiudicare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è l'organismo pubblico responsabile dell'individuazione delle norme e dei criteri per la progettazione, la realizzazione, la gestione e il controllo dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, della loro qualità e dei relativi aspetti organizzativi;
1. La presente legge disciplina l'acquisizione, da parte di un ente aggiudicatore,
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi, associazioni o aziende speciali, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico, cioè gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico;
c) i concessionari di servizi pubblici e le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che hanno ad oggetto della propria attività la produzione di beni o di servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.
3. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare la normativa emanata nella materia alle disposizioni della presente legge, le quali costituiscono norme di principio.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo definisce:
a) i settori i cui dispositivi e sistemi sono soggetti a certificazione;
b) le linee generali delle procedure di mantenimento della certificazione, di gestione e garanzia della sicurezza, di rilevazione e reazione agli incidenti;
c) le linee generali delle procedure di collaudo dei prodotti ai sensi dell'articolo l2, comma 1;
d) l'organismo di vigilanza e le procedure di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
5. Per ogni settore definito con il regolamento di cui al comma 4 ciascun Ministro e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con l'OCSI, con uno o più decreti, il primo da adottare entro tre mesi dalla definizione dei settori, individuano i singoli dispositivi e sistemi, anche raggruppati per categorie omogenee, soggetti a certificazione. Con gli stessi decreti, per i prodotti individuati sono definiti:
a) i casi in cui l'ottenimento della certificazione è prescritto a pena di ammissibilità della domanda di partecipazione alla gara ed i casi in cui è prescritto a pena di invalidità dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
b) i requisiti, i profili e gli obiettivi di sicurezza richiesti;
c) le eventuali integrazioni alle procedure di cui al comma 4, lettere b) e c).
1. Nel bando di gara il committente indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:
a) pubblico incanto;
b) licitazione privata;
c) appalto concorso;
d) trattativa privata.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) pubblico incanto: procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
b) licitazione privata: procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dal committente;
c) appalto concorso: procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal committente, il progetto del servizio e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d) trattativa privata: procedura negoziata in cui il committente consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di queste i termini del contratto.
3. Si procede a trattativa privata:
a) in caso di offerte irregolari, dopo aver esperito una gara, o di offerte inaccettabili: trattativa privata previo bando di gara o ammissione alla trattativa delle imprese che nella precedente procedura di gara hanno presentato offerte formalmente regolari;
b) in casi eccezionali, quando non è possibile la fissazione preliminare o totale del prezzo: trattativa privata previo bando di gara;
c) in caso di offerte mancanti o inappropriate, dopo una gara;
d) per servizi che per ragioni di particolarità o di esclusiva, soggettiva od oggettiva, sono affidabili a un unico concorrente;
e) per dispositivi complementari non compresi nell'appalto originario ma divenuti necessari, purché aggiudicati allo stesso aggiudicatario dell'appalto originario;
f) per impellente urgenza causata da eventi imprevedibili. In tale caso, la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), contiene altresì l'indicazione dei motivi per i quali è stata esperita la trattativa privata.
4. Per appalti di valore fino a 5.000 euro, il committente può alternativamente ricorrere all'acquisizione mediante cottimo fiduciario, al quale si applicano l'articolo 5, escluso il comma 5, e gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
1. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, sono predisposti modelli standard di bandi di gara che sono utilizzati dai committenti.
2. I committenti comunicano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo da comunicare nelle forme di cui al comma 5, il totale dei prodotti che essi intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.
3. Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte, i committenti, oltre alle modalità già previste da altre disposizioni di legge vigenti in materia, pubblicano periodicamente, con anticipo di almeno sessanta giorni rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini o, se già dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di questi ultimi.
4. Al di fuori dei soggetti di cui al comma 3, le informazioni possono non essere divulgate quando sono di ostacolo all'applicazione della legge, contrarie al pubblico interesse, lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese oppure quando possono pregiudicare la concorrenza tra candidati.
5. I committenti divulgano notizia dei bandi e degli avvisi di cui al comma 3 o, almeno, della notizia della pubblicazione dei bandi di gara sui bollettini da essi utilizzati, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione o nella provincia autonoma dove si svolge l'appalto.
1. Quando il committente ricorre alla procedura di pubblico incanto, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'avviso indicativo di cui all'articolo 4, comma 6. Il termine ridotto deve essere comunque sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. L'invio di tale avviso deve essere fatto non prima di un anno dalla data di spedizione del bando e non meno di cinquantadue giorni prima rispetto a tale data.
3. Nel caso del termine ridotto, le offerte pervenute nei sette giorni successivi alla scadenza sono comunque ammesse qualora gli interessati che hanno presentato l'offerta tardiva siano stati nell'impossibilità oggettiva, per cause a loro non imputabili, di formulare l'offerta entro il termine stabilito, purché di tale impossibilità sia fornita prova, con qualsiasi mezzo, al committente, entro i sette giorni successivi alla presentazione dell'offerta tardiva.
4. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
5. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) restino riservate fino alla loro valutazione;
c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) siano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Il committente, con le modalità di cui all'articolo 7, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito, che deve contenere tutti gli estremi dell'acquisizione richiesta al fine di permettere agli invitati di formulare offerte valide, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, la conferma delle domande di partecipazione inoltrate per telegramma, per telefax o per telefono, deve essere inoltrata con lettera entro i due giorni successivi all'invio della domanda.
8. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 5.
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata il committente
1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:
a) l'elenco dei principali appalti per l'acquisizione di dispositivi o di sistemi aggiudicati durante gli ultimi tre anni, con i rispettivi importi, data e destinatario. Se trattasi di destinatari quali amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità e la sicurezza finale dei prodotti, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità e di sicurezza dei prodotti;
d) i campioni o le descrizioni dei prodotti offerti, la cui autenticità è certificabile a richiesta del committente;
e) il controllo effettuato dal committente o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da acquisire sono di particolare complessità; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio, di programmazione e di ricerca dell'impresa concorrente, nonché sulle misure da questa utilizzate per controllare la qualità e la sicurezza dei prodotti.
2. Nel bando di gara e nelle lettere di invito il committente deve precisare quali dei documenti di cui al comma 1 devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto dell'acquisizione e il committente deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.
1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo degli appalti di prodotti identici a quelli oggetto della gara aggiudicati negli ultimi tre esercizi.
2. I committenti precisano nei bandi di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri dell'Unione europea che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Qualora l'impresa concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal committente.
1. Fatti salvi i limiti e gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9, i committenti possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
2. Le imprese concorrenti alle gare possono essere altresì invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. Se trattasi di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali previsti dall'allegato 7 annesso al testo unico di cui al
1. Gli appalti disciplinati ai sensi della presente legge sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatta salva la disposizione di cui al comma 8.
2. Nella scelta del contraente, i committenti valutano diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto in questione, quali, ad esempio, il livello di fiducia, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche funzionali, le caratteristiche di impiego, il costo di utilizzazione, il servizio di assistenza tecnica successivo all'aggiudicazione, la data di consegna o di installazione, nonché i documenti, i certificati e i chiarimenti forniti ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.
3. Nei casi in cui l'ottenimento della certificazione è richiesto a pena di invalidità dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'aggiudicatario provvisorio, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, richiede all'OCSI la certificazione e contestualmente versa al committente una somma, a titolo di caparra confirmatoria, pari a un quinto del valore dell'appalto per appalti fino a 500.000 euro, e pari a un decimo per appalti di valore superiore.
4. Una volta conclusa la valutazione, l'OCSI, senza ritardo, deve comunicarne il risultato definitivo all'aggiudicatario provvisorio e al committente. In caso di mancato ottenimento della certificazione, il committente, nei tre giorni successivi alla comunicazione del risultato negativo, comunica all'aggiudicatario provvisorio la decadenza dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, trattiene la caparra confirmatoria
1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti i termini e le modalità delle attività di collaudo dei prodotti, i requisiti professionali dei collaudatori, la misura del compenso loro spettante ed i casi di incompatibilità alla carica.
2. La commissione per le operazioni di collaudo è composta da due a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento ai prodotti oggetti di collaudo, nominati dal committente nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nelle ipotesi di carenza di organico accertata e dichiarata dal responsabile del procedimento.
3. Lo stesso regolamento di cui al comma 1 può prevedere casi in cui è richiesto il collaudo dei prodotti in corso di installazione.
4. Decorso il termine di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'organismo di vigilanza, sono individuate le procedure di controllo, periodico e straordinario, dei prodotti e della permanenza in questi della certificazione dopo la loro messa in opera, sono definite le eventuali attività di
1. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti dei dispositivi che
1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge in tema di esclusione di soggetti dalla partecipazione alle gare, ove compatibili, sono escluse dalla partecipazione alle gare le imprese:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della legislazione del Paese in cui sono stabilite, o a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dal committente;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ai sensi della legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, ai sensi della legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;
f) che si sono rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 9, 10 e 11;
g) che hanno subìto, per tre appalti consecutivi, sanzioni da parte dell'organismo di vigilanza.
2. A dimostrazione che il candidato non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dall'impresa interessata, che attesta sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, gli uffici e gli organi competenti al rilascio dei certificati o di altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità i committenti provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento, il Dipartimento per le politiche comunitarie cura la trasmissione
1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, il subappalto non è consentito in alcuna forma.
1. Il committente comunica:
a) entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria;
b) entro quindici giorni dall'affidamento dell'appalto, il nominativo e la sede legale dell'aggiudicatario e del concorrente che segue nella graduatoria, il valore dell'appalto, il criterio di aggiudicazione adottato e gli estremi della certificazione, all'organismo di vigilanza.
2. I termini per le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti rispettivamente a cinque e a sette giorni nei casi in cui l'ottenimento della certificazione è richiesto a pena di invalidità dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
3. Il committente, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che hanno presentato offerte selezionabili, esso comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stata aggiudicata la fornitura. Talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 4.
a) il nome e l'indirizzo del committente stesso;
b) l'oggetto e il valore dell'acquisizione;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario, ancorché provvisorio, e le motivazioni della scelta della sua offerta;
f) le circostanze che hanno giustificato il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione europea.
1. La presente legge entra in vigore alla data di emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i committenti, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'OCSI, procedono alla verifica dei requisiti di sicurezza dei prodotti non acquisiti ai sensi della presente legge.
3. I prodotti non conformi sono sostituiti dai committenti con una o più gare d'appalto da indire entro due mesi dall'esito negativo della verifica effettuata ai sensi del comma 2.
4. Ciascun committente, ove necessario, nel rispetto della propria autonomia, adegua i propri regolamenti alle disposizioni e ai princìpi contenuti nella presente legge e nei decreti e regolamenti previsti dalla stessa legge.
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