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PDL 3870-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3870-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUEMI, BENVENUTO, ALBERTINI, BOATO, BRUGGER, CARLI, CEREMIGNA, COLLÈ, CRAXI, DAMIANI, DI GIOIA, GIACCO, GROTTO, ILLY, INTINI, MAGNOLFI, MAZZUCA, MEDURI, MILIOTO, MOLINARI, MORGANDO, NIGRA, PAPINI, PAPPATERRA, PISICCHIO, QUARTIANI, SPINI, VILLETTI, ZANELLA

Introduzione dell'articolo 734-bis del codice civile, in materia di patti successori d'impresa

Presentata l'8 aprile 2003

(Relatore: BUEMI)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 21 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3870 Buemi, recante disposizioni in materia di patti successori d'impresa, come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Introduzione dell'articolo 734-bis del codice civile, in materia di patti successori d'impresa.
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 734-bis,».

      1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 734 del codice civile è inserito il seguente:

      1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

 

«Capo V-bis.
DEL PATTO DI FAMIGLIA

      «Art. 734-bis. - (Patto di famiglia). È patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore assegna l'azienda ad uno o più discendenti.

      Art. 768-bis. (Nozione) È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

      Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.       V. capoverso Art. 768-quinquies, primo comma
      Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.       V. capoverso Art. 768-quinquies, secondo comma

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      I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi interven gano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.       V. capoverso Art. 768-quinquies, terzo comma
      Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.       V. capoverso Art. 768-quinquies, quarto comma
      All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali.       V. capoverso Art. 768-septies, primo comma
      Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni societarie.       V. primo comma del presente capoverso
      Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».       V. capoverso Art. 768-nonies
 

Art. 768-ter.
(Rappresentanza legale).
        Il contratto può essere concluso dal rappresentante legale dell'incapace.
 
Art. 768-quater.
(Forma).
        A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
 
Art. 768-quinquies.
(Partecipazione).

      V. capoverso Art. 734-bis, secondo comma

      Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero


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  legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
      V. capoverso Art. 734-bis, terzo comma       Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
      V. capoverso Art. 734-bis, quarto comma       I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
      V. capoverso Art. 734-bis, quinto comma       Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
 
Art. 768-sexies.
(Vizi del consenso).
        Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
        L'azione si prescrive nel termine di un anno dalla conoscenza del vizio.
 
Art. 768-septies.
(Rapporti con i terzi).

      V. capoverso Art. 734-bis, sesto comma

      All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quinquies, aumentata degli interessi legali.


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        L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-sexies.
 
Art. 768-octies.
(Scioglimento).
        Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
            1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
            2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
 
Art. 768-nonies.
(Controversie).

      V. capoverso Art. 734-bis, ottavo comma

      Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».



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