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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3870-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3870 Buemi, recante disposizioni in materia di patti successori d'impresa, come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 734-bis,».
| 1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
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| 1. Dopo l'articolo 734 del codice civile è inserito il seguente:
| 1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:
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| «Art. 734-bis. - (Patto di famiglia). È patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore assegna l'azienda ad uno o più discendenti.
| Art. 768-bis. (Nozione) È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.
| V. capoverso Art. 768-quinquies, primo comma
| Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
| V. capoverso Art. 768-quinquies, secondo comma
| Pag. 4 I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi interven gano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
| V. capoverso Art. 768-quinquies, terzo comma
| Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
| V. capoverso Art. 768-quinquies, quarto comma
| All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali.
| V. capoverso Art. 768-septies, primo comma
| Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni societarie.
| V. primo comma del presente capoverso
| Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
| V. capoverso Art. 768-nonies
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Il contratto può essere concluso dal rappresentante legale dell'incapace.
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A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
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| V. capoverso Art. 734-bis, secondo comma
| Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero Pag. 5
| legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
| V. capoverso Art. 734-bis, terzo comma
| Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
| V. capoverso Art. 734-bis, quarto comma
| I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
| V. capoverso Art. 734-bis, quinto comma
| Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
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Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
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| L'azione si prescrive nel termine di un anno dalla conoscenza del vizio.
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| V. capoverso Art. 734-bis, sesto comma
| All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quinquies, aumentata degli interessi legali. Pag. 6
| L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-sexies.
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Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
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1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
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2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
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| V. capoverso Art. 734-bis, ottavo comma
| Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5». |
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