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PDL 4604-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4604-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

Presentata il 13 gennaio 2004

(Relatore: BERTOLINI)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4604 Pecorella, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento;

            rilevato che le disposizioni dallo stesso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che l'articolo 11 è volto ad aggiungere un comma 2-bis all'articolo 607 del codice di procedura penale, ai sensi del quale si esclude che l'imputato possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 448 dello stesso codice di procedura penale nel caso in cui la pena sia stata applicata nella misura richiesta e, in tal senso, appare porsi in contrasto con il principio generale stabilito dal settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge»;

            ritenuto che l'articolo 13, nel disporre in ordine all'applicabilità del provvedimento ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, non chiarisce quale sia la disciplina alla quale ritenere assoggettabile la fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento nel primo grado di giudizio;

            rilevato che appare opportuno procedere ad un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale con quanto disposto dal provvedimento in esame,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

        sia soppresso l'articolo 11;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, anche con riferimento alla fattispecie dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in appello e riformatrice di una sentenza di proscioglimento

 

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nel primo grado di giudizio, sia da ritenersi applicabile la disciplina transitoria dettata dall'articolo 13;

            b) valuti, infine, la Commissione di merito, l'opportunità di coordinare con quanto disposto dal provvedimento in esame le disposizioni recate dall'articolo 579 del codice di procedura penale, atteso che le stesse prefigurano l'impugnazione di sentenze di proscioglimento.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

      «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

      2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».       2. Identico».

Art. 2.

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «2. Quando appellante è il pubblico ministero il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefìci, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza».

Art. 3.

Art. 3.

      1. Al comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura penale, le parole: «impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse.

      Identico.


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Art. 4.

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

      Identico.

 

Art. 5.
 

      1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

 

Art. 6.
 

      1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

            a) il procuratore della Repubblica;
            b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
 

      2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.

        3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

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Art. 7.
 

      1. Il comma 1 dell'articolo 533 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

      «1. Il giudice, valutata la prova, pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

 

Art. 8.
        1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
 

      «Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».

 

Art. 9.
 

      1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
                «d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»;
            b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 

              «e) se manca o è contraddittoria la motivazione».

 

Art. 10.
 

      1. L'articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 652. (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi) 1. La sentenza penale di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili


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  e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni».
 

Art. 11.
 

      1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

        2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi di legittimità entro sessanta giorni.
        3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.


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