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PDL 5967

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5967



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FINOCCHIARO, CARLI

Norma interpretativa in materia di connessione di procedimenti per reati comuni e reati militari. Abrogazione dell'articolo 264 del codice penale militare di pace

Presentata il 4 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 103 della Costituzione opera il riparto di giurisdizione tra magistratura ordinaria e magistratura militare, prevedendo che i tribunali militari, in tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 la disciplina della connessione tra procedimenti penali comuni e procedimenti penali militari era dettata dall'articolo 264 del codice penale militare di pace, che prevedeva la competenza del giudice ordinario anche per i reati militari, salvo le ipotesi di separazione dei procedimenti ottenibili con sentenza della Corte di cassazione.
      Con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 la disciplina della connessione veniva modificata (articolo 13 del codice di procedura penale) prevedendo la competenza del giudice ordinario esclusivamente nel caso in cui il reato comune fosse più grave del reato militare.
      La modifica, fino a qualche mese fa, aveva fatto ritenere implicitamente abrogato
 

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l'articolo 264 del codice penale militare di pace, al punto di annotare in tale senso anche i codici.
      Da qualche mese la Corte di cassazione ha stabilito in alcune sentenze che l'articolo 264 del codice penale militare di pace è ancora in vigore e, anzi, prevale sull'articolo 13 del codice di procedura penale.
      Se le sezioni unite della Corte confermassero questa interpretazione, ciò comporterebbe l'azzeramento dei processi e delle indagini sui crimini di guerra sinora affidati alla magistratura militare e verrebbero travolte le sentenze già emesse. Indagini e processi, per fatti risalenti al periodo bellico, dovrebbero ricominciare dinanzi alla giurisdizione ordinaria.
      Non sfugge certo ai colleghi la gravità di questa conseguenza. Proponiamo pertanto una norma interpretativa consistente nell'esplicita abrogazione dell'articolo 264 del codice penale militare di pace.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 264 del codice penale militare di pace è abrogato.


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