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PDL 5973-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5973-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3464)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

e con il ministro degli affari esteri
(FINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 luglio 2005

(Relatore: PINTO)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione Europea) sul disegno di legge n. 5973. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 5973.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5973 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, in quanto le disposizioni presenti nel provvedimento in esame incidono sulla materia della protezione civile, sia pure in relazione ad aspetti di diverso tipo, quali gli interventi di bonifica di siti inquinati o la soluzione di emergenze ambientali in materia di rifiuti;

                contiene una disposizione, all'articolo 7, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto si demanda la definizione di modalità, termini e procedure per l'elargizione di un indennizzo, ad un successivo regolamento, senza peraltro stabilirne i termini di emanazione, suscitando così perplessità in ordine alla piena rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, richiama genericamente i «principi comunitari in materia di appalti di forniture»; l'articolo 5 reca una generica «deroga alla normativa vigente» in materia di siti per il trattamento dei sedimenti ed il relativo stoccaggio);

                reca all'articolo 3, comma 6, una norma di interpretazione autentica, formulata in modo difforme da quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui la natura interpretativa della norma deve risultare nella rubrica dell'articolo e «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo» (paragrafo 3, lettera f), della circolare);

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

 

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        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 1 - il cui ultimo periodo prevede l'abrogazione delle «disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno» - siano indicate in modo più chiaro le norme che si intendono abrogare, atteso che non risulta evidente l'ambito delle disposizioni abrogate e che, in particolare, i richiamati artt. 1 e 3 recano esclusivamente novelle a precedenti testi normativi (in riferimento ai quali, pertanto, andrebbe chiarito se si intenda ripristinarne il testo originario ovvero disporne l'abrogazione);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 4 - ove si prevede l'assunzione, nel limite di cento unità, previa presentazione di apposita domanda, di personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 - sia specificata la modalità di selezione e gli ulteriori criteri da adottare in sede di assunzione del predetto personale, atteso peraltro che la predeterminazione di tali criteri sarebbe necessaria ove il numero di domande sia superiore ai posti disponibili.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 - che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta agli incendi boschivi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con le norme vigenti in materia, ed in particolare con l'articolo 7 della legge n. 353 del 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) e con l'articolo 5, comma 2, del citato decreto legge n. 343 del 2001;

            al medesimo articolo 1, comma 3 - relativo alla sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con la recente revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, operata con il decreto legislativo n. 96 del 2005, con particolare riferimento all'articolo 712 del codice della navigazione, come modificato dal citato decreto legislativo, che attribuisce tali competenze all'ENAC;

            all'articolo 2, comma 3 - che definisce le risorse destinate agli interventi di cui al medesimo articolo, riducendo gli importi previsti dall'articolo 1, comma 15, lettera a) della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella alla citata lettera a) dell'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2005;

            all'articolo 4, comma 1 - ove si attribuiscono, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,

 

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n. 225, le funzioni in materia di protezione civile direttamente al Presidente del Consiglio «che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità al rinvio all'articolo 1, comma 2, della legge n. 225 del 1992, atteso che il citato articolo 5 del decreto legge n. 343 del 2001, ha «assorbito» e più organicamente disciplinato l'oggetto della precedente disposizione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

         Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5973, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 90 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, già approvato dal Senato,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono complessivamente riconducibili alla materia «protezione civile» che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            rilevato che alcune delle disposizioni del decreto-legge sono riconducibili anche alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e s), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            considerato che le disposizioni recate dal decreto legge vertenti nella materia «protezione civile» appaiono configurarsi come principi fondamentali,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, approvato dal Senato,

            considerato che il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, di cui si chiede la conversione, prevede, tra l'altro, che allo scopo di garantire la sicurezza dell'attività dì volo della flotta antincendio dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), emani le linee guida operative - ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401 - per lo svolgimento di specifiche attività tra cui il collocamento di idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su strutture che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto dell'attività di spegnimento, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento dei relativi obblighi,

            tenuto conto che il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, sulla Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, recentemente approvato, attribuisce, al Capo III, specifiche competenze e poteri all'ENAC per lo svolgimento di attività analoghe a quelle previste dal citato comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame,

            considerato, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 4 dello stesso decreto-legge, al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da situazioni di emergenza, autorizza il compimento delle necessarie iniziative negoziali per consentire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento, anche sulla base di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione di interventi conseguenti a dichiarazione di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga alla disciplina vigente in materia di gare ad evidenza pubblica,

            rilevato peraltro che la norma recata al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge non appare formulata in modo sufficientemente univoco per quanto riguarda la limitazione della fattispecie ivi prevista ai soli casi di dichiarazione di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non anche allo svolgimento di attività negoziale volta a soddisfare esigenze di ammodernamento ordinario della flotta aerea in dotazione al Dipartimento della protezione civile,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, si segnala l'esigenza di coordinare tale disposizione con la disciplina dettata dal decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, Capo III;

            b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge, appare opportuno che lo svolgimento delle attività negoziali con procedure di particolare urgenza, di cui al presente decreto-legge, sia strettamente collegato a situazioni e condizioni di effettiva emergenza, assicurando l'applicazione delle procedure ordinarie per le normali esigenze di ammodernamento della flotta.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La Commissione Affari sociali,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5973 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 1 e gli indirizzi di cui all'articolo 8 debbano essere adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge n. 5973, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2005 recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        appare opportuno specificare all'articolo 4, commi 3 e 4, come nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, che le attività negoziali svolte sulla base di ordinanze di emergenza, rispettino comunque la normativa comunitaria in materia di appalti di forniture.


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