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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5946 |
1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la retribuzione sociale da corrispondere ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati, su richiesta dei medesimi soggetti:
a) cittadinanza italiana;
b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno ventiquattro mesi;
c) residenza da almeno ventiquattro mesi nelle aree del territorio nazionale comprese nell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
1. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire, nell'ambito delle articolazioni territoriali del Ministero, una apposita struttura.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni di età.
2. Ai fini di cui al comma 1, i periodi di lavoro con contratto a termine non sono calcolati.
1. I contratti di lavoro proposti ai soggetti di cui all'articolo 1 all'interno della rispettiva regione di residenza non possono essere rifiutati pena la decadenza dalla retribuzione sociale, a condizione che tali contratti siano relativi all'ambito professionale o al titolo di studio del soggetto interessato e che siano stipulati dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli enti pubblici economici.
1. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari a 600 euro, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
1. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
2. I periodi di godimento della retribuzione sociale non sono riconosciuti utili ai fini della contribuzione figurativa, ad esclusione della contribuzione volontaria.
3. Gli aventi diritto alla retribuzione sociale possono versare contributi volontari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con le modalità e secondo le percentuali stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. Per gli aventi diritto alla retribuzione sociale sono stabilite particolari agevolazioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la tenuta di appositi elenchi, suddivisi per regioni, dei soggetti percettori della retribuzione sociale. Tali elenchi sono inviati ogni sei mesi all'INPS ai fini della verifica di eventuali irregolarità o anomalie della posizione lavorativa e contributiva dei soggetti interessati.
1. Al datore di lavoro, pubblico o privato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale è erogato un contributo mensile posto a carico dello Stato, pari al 100 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente tra il momento dell'assunzione e lo scadere del periodo massimo ancora da usufruire.
2. Nel caso il lavoro sia a tempo determinato, il contributo di cui al comma 1 è erogato al datore di lavoro, pubblico o privato, solo per il periodo di durata del contratto e per le ore di lavoro effettuate.
3. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che usufruisce del contributo statale di cui al presente articolo per un periodo
1. I fruitori della retribuzione sociale che intendono avviare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, anche durante il periodo di fruizione e sulla base di progetti sottoposti ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione, corrisposta da banche convenzionate con il Ministero sulla base della documentazione, rilasciata dallo stesso, relativa alla quota della retribuzione ancora spettante.
2. Gli interessi sul versamento effettuato ai sensi del comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora non ritengano di proseguire l'attività imprenditoriale, sono tenuti alla restituzione di tutti gli interessi e delle parti di mensilità non ancora scadute alla data di cessazione dell'attività.
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