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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5198-A |
Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati
1. Istruttoria legislativa svolta.
Il testo licenziato dalla Commissione Affari sociali è il frutto di un attento
1.1 Audizioni informali.
Nel corso dell'istruttoria la Commissione ha convenuto di procedere all'audizione informale di rappresentanti delle più importanti associazioni operanti nel campo dell'assistenza alle persone disabili. Sono stati quindi auditi, in un'unica seduta, il 2 dicembre 2004, oltre all'Unione Italiana dei Ciechi (UIC), la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).
Nel corso dell'audizione sono state segnalate le esigenze delle diverse categorie di disabili. La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali esigenze debbano essere affrontate mediante un distinto provvedimento, anche al fine di evitare l'eccessivo dilungarsi dei tempi di esame. Per quanto atteneva invece al provvedimento trasmesso dal Senato, è stata evidenziata l'opportunità di modificarlo in modo da prevedere una qualche forma di coordinamento delle attività che saranno svolte dal realizzando Centro polifunzionale per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. La Commissione ha pertanto approvato un emendamento del relatore volto ad istituire un apposito Comitato di coordinamento delle attività svolte dal Centro polifunzionale.
1.2 Pareri espressi dalle Commissioni.
Le due Commissioni competenti in sede consultiva - la I Commissione (Affari costituzionali, interni e della Presidenza del Consiglio) e la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) - sono state chiamate ad esprimere il proprio parere in due diverse occasioni: una prima volta sul testo della proposta di legge come modificato dalla Commissione di merito nella seduta del 1o febbraio 2005 ed una seconda volta sul testo come ulteriormente modificato dalla Commissione di merito nelle sedute del 16 marzo e del 13 aprile 2005.
Le nuove modifiche si erano necessarie alla luce del parere contrario espresso dalla I Commissione e del parere favorevole con condizioni espresso dalla V Commissione.
In particolare, la I Commissione motivava il proprio parere contrario sotto i profili di legittimità costituzionale facendo osservare che un contributo straordinario in favore dell'Unione italiana ciechi afferisce in via principale alla materia dei «servizi sociali», la cui disciplina è da ritenersi affidata alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
La giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dalla I Commissione sembra peraltro orientata nel senso di escludere che il legislatore statale possa conferire contributi finanziari ad enti operanti in ambiti materiali riconducibili alla competenza legislativa delle regioni solo ed unicamente se tali enti sono privati. Sulla scorta di questa considerazione la Commissione di merito ha ulteriormente modificato il testo della proposta di legge, così da prevedere che il contributo sia erogato non all'Unione italiana dei ciechi, che è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, bensì alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, che deve ritenersi ente pubblico nazionale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e rispetto alla quale si applica pertanto l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva al legislatore statale in via esclusiva la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali.
2. Illustrazione dell'articolato.
Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di due articoli.
L'articolo 1 dispone la concessione di un contributo in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi. Il contributo è pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 ed è vincolato alla realizzazione del Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca mirata all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati.
È previsto che le attività del Centro in questione siano coordinate da un comitato appositamente costituito, composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, uno dall'Unione italiana ciechi-ONLUS, uno dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), uno dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno, infine, dalla regione Lazio, vale a dire dalla regione in cui sarà ubicato il Centro polifunzionale. È altresì specificato che dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, autorizzando il prelievo delle predette somme dall'accantonamento relativo al Ministero dell'economia del Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio triennale 2005-2007.
Carla CASTELLANI, Relatore.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 5198, approvata, in sede deliberante, dalla XII Commissione del Senato, nell'ulteriore nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, che dispone la concessione di un contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni Pro-ciechi;
ricordato che, in data 1o marzo 2005, il Comitato permanente per i pareri aveva già espresso un parere contrario sul nuovo testo della proposta di legge n. 5198 originariamente predisposto dalla Commissione di merito, che prevedeva quale destinataria del contributo straordinario l'Unione italiana ciechi, ente di natura privatistica, operante nel settore dell'assistenza sociale, materia la cui disciplina è da ritenersi affidata alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che l'ulteriore nuovo testo qualifica la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi «ente pubblico nazionale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999», benché da tale provvedimento legislativo non risulti possibile evincere la natura pubblicistica della predetta Federazione;
rilevato che la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è qualificata dal suo statuto come «ente morale ai sensi del Regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119» e che quindi non sussistono le condizioni per inquadrare la proposta di legge in esame nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
considerato che la Federazione opera nell'ambito dell'assistenza sociale demandato alla competenza residuale delle regioni e che, sotto il profilo della finalità del contributo, rilevano altresì gli ulteriori ambiti materiali dell'istruzione e della ricerca, la cui disciplina è invece demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato che, come precisato già in occasione del precedente parere, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, da ultimo nelle sentenze nn. 320 e 423 del 2004 e n. 77 e 160 del 2005, che non è consentito al legislatore statale dettare specifiche disposizioni volte a
ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra menzionate, che l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge non introduce elementi tali da giustificare una modifica del parere contrario precedentemente espresso dal Comitato,
esprime
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:
esprime
TESTO | |||||||||||
Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. |
Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca mirata all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati. | ||||||||||
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1. All'Unione italiana dei ciechi - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) è concesso, per il triennio 2005-2007, un contributo annuo di 2.500.000 euro, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. |
1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, ente pubblico nazionale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca mirata all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati. | ||||||||||
2. Il coordinamento delle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall'Unione italiani dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati, rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanzia
| 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante Pag. 8 mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
| corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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