Frontespizio Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5975

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5975



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3366)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro dell'interno
(PISANU)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 luglio 2005


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e

 

Pag. 2

commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 3

 

Pag. 4

 

Pag. 5

 

Pag. 6

 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
torna su