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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5920 |
1. Ai sottufficiali delle Forze armate che sono transitati alla categoria degli ufficiali spetta il trattamento economico di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, che è determinato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria dei sottufficiali.
1. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2003, al personale destinatario del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
«2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica a coloro che sono transitati dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri alla categoria degli ufficiali delle Forze di polizia, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestati nei predetti ruoli».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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