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PDL 5948

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5948



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentato il 28 giugno 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è inteso ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 31 dicembre 2005.

      In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la partecipazione alla missione multinazionale denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e alle missioni Active Endeavour e

 

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Resolute Behaviour, ad essa collegate, svolte da unità navali con compiti di vigilanza, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico.
      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la partecipazione alla missione internazionale denominata ISAF (International Security Assistance Force), con compiti di assistenza all'Autorità afghana.
      Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

          a) Over the Horizon Force, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

          b) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

          c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom (Former Yugoslav Republic of Macedonia), nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

          d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;

          e) in Albania: Albania 2, svolta dal 28o gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.

      Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/CFSP del 25 novembre 2004), con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione europea. Nell'ambito della missione opera l'Integrated Police Unit, con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La missione ALTHEA è subentrata alla missione NATO SFOR, che ha operato nell'area balcanica nell'ambito dell'operazione denominata Joint Guard e successivamente dell'operazione Joint Forge.
      Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
      Il comma 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la partecipazione alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.
      Il comma 7 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la partecipazione alla missione United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le

 

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parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.
      Il comma 8 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione italiana ai processi di pace in corso in Sudan, nell'ambito delle strutture UE di supporto alla missione dell'Unione Africana (AU) in Sudan («AU Monitoring Mission in Sudan - AMIS II»).
      L'articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, che ha deciso l'invio di un contingente di circa 10.000 caschi blu in Sudan, con il compito di vigilare sull'applicazione dell'accordo di pace concluso lo scorso gennaio tra il governo di Khartoum e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (Spla-m) dopo ventuno anni di guerra civile.
      L'articolo 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004. La missione ha funzioni di controllo, guida e consulenza dell'unità integrata di polizia (IPU) costituita a Kinshasa, nell'ambito della forza di polizia locale, con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi dell'Unione europea e degli Stati membri.
      L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa complessiva di euro 105.145, in relazione alla necessità di prevedere, in vista dell'assunzione del comando da parte dell'Italia delle missioni UE in Bosnia-Erzegovina, NATO in Kosovo e ISAF in Afghanistan, l'incarico di consigliere diplomatico del comandante di ciascuna missione.
      L'articolo 5 prevede disposizioni relative alla missione ISAF in Afghanistan. In particolare, il comma 1 consente al comandante del contingente militare di disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tale fine la spesa di euro 2.000.000; il comma 2 prevede la cessione alle Forze di sicurezza afghane di presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Il trasporto dei materiali verrà effettuato con vettori aerei militari. Per gli oneri di trasporto e per la corresponsione dell'indennità di missione a favore degli equipaggi fissi di volo è autorizzata la spesa di euro 105.000.
      L'articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.
      L'articolo 7, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle missioni in Macedonia e in Kosovo; il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la partecipazione di personale della Polizia
 

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di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL Proxima (azione comune 2003/681/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2003), con compiti di consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, e di attuazione della riforma della polizia locale.
      L'articolo 8 dispone l'applicazione del trattamento assicurativo previsto per il personale militare appartenente ai contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, anche a favore del personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana. A tale fine viene autorizzata la spesa di euro 875.
      L'articolo 9, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione, determinata nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare, secondo quanto previsto dal comma 2, per il personale che opera nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per il personale che opera nell'ambito delle missioni EUPOL Kinshasa, AMIS II, EUMM, EUPM ed EUPOL Proxima, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; il comma 4 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      L'articolo 10 prevede la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.
      L'articolo 11, comma 1, conferma riguardo al personale militare impiegato nelle missioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF) l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, dalla citata legge n. 15 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 451 del 2001 e dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio afghano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni Enduring Freedom e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti
 

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che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
      Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
      Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      L'articolo 12 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).
      L'articolo 13, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, richiama, salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto, le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

          le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, secondo e terzo comma);

          il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

          le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

          le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

          l'estensione della disciplina prevista dal medesimo decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

          le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

          il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

          le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità

 

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giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);

          le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).

      L'articolo 14 prevede uno stanziamento supplementare di euro 100.000, per la prosecuzione dell'attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali sono stati sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Il progetto, denominato SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari), prevede, dopo la fase di prelievo di campioni biologici (urine, sangue, capelli), recentemente conclusa, il loro studio ed analisi. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio, coordinato dalla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.
      L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 346.315.735.
      L'articolo 16, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 31 dicembre 2005.
        L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
        Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

B) Analisi del quadro normativo.

        Le missioni internazionali alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dalla legge 21 marzo 2005, n. 39.
        Riguardo alle missioni militari, la legge n. 39 del 2005 rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti
        Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.

 

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        In particolare, per le particolari esigenze connesse con le missioni militari e per il trattamento relativo al personale impiegato, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti il trattamento assicurativo in particolari situazioni di impiego (articolo 8), il trattamento economico accessorio (articolo 9), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 10), le disposizioni in materia penale (articolo 11), le disposizioni in materia contabile (articolo 12).

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 13 del presente decreto-legge, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
        Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 11, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea,

 

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degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

 

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        Non sono previste modifiche o integrazioni di disposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari.

        Destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni della difesa e dell'interno, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di impiego del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
        Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
      Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali Organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

 

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E) Impatto sui destinatari.

        In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
a missioni internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

        Vista la risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, relativa alla missione denominata United Nation Mission in Sudan;

        Vista l'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active

 

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Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:

            a) Over the Horizon Force in Bosnia;

            b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

            c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

            d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

            e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

        4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
        5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

 

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Articolo 2.
(Missione ONU in Sudan).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.

Articolo 3.
(Missione UE nella Repubblica democratica del Congo).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.

Articolo 4.
(Consiglieri diplomatici).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 5.
(Missione ISAF in Afghanistan).

        1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le

 

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finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.
        2. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan è autorizzata la spesa di euro 105.000.

Articolo 6.
(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Articolo 7.
(Partecipazione di personale delle Forze di polizia

a missioni internazionali).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
        4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Articolo 8.
(Trattamento assicurativo).

        1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto

 

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dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.

Articolo 9.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
        4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 4 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 4, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Articolo 10.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle

 

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1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
        2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
        4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

Articolo 13.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

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Articolo 14.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

        1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Articolo 15.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 346.315.735 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Castelli, Ministro della giustizia.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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