Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5949

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5949



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq

Presentato il 28 giugno 2005


      

torna su
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è inteso a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e della connessa missione militare fino al 31 dicembre 2005.
      Il provvedimento, in continuità con i precedenti, mantiene l'obiettivo di sostenere la popolazione irachena e le sue istituzioni lungo un percorso di indipendenza, pacificazione e autodeterminazione che è andato progressivamente sviluppandosi.
      La missione italiana «per l'Iraq» si pone l'obiettivo di contribuire al processo di stabilizzazione del Paese anche tramite la promozione e il sostegno di attività e di interventi tesi al rafforzamento dell'apparato
 

Pag. 2

istituzionale. Il contesto nel quale si prevede di operare nel secondo semestre del 2005 è caratterizzato da una crescente assunzione di responsabilità da parte delle Autorità irachene, anche a seguito delle elezioni politiche tenutesi il 30 gennaio 2005, nonché da una disponibilità della Comunità internazionale a sostenere la fase costituente irachena.
      Il processo di formazione dei nuovi assetti istituzionali (Consiglio di Presidenza, Governo Ja'afari) è stato piuttosto lento anche in ragione della volontà di includere nel nuovo assetto governativo l'elemento sunnita.
      La sicurezza continua a rimanere la priorità assoluta e rappresenta un forte impedimento alla realizzazione di programmi di ricostruzione, i quali pertanto sono sostanzialmente destinati al potenziamento della formazione delle forze locali, allo sviluppo della capacità di governance e alla crescita dell'economia per ridurre la disoccupazione e potenziare l'offerta dei servizi essenziali.
      I predetti obiettivi rientrano tra le tematiche che la Comunità internazionale ha affrontato con il nuovo Governo iracheno in occasione della Conferenza internazionale per l'Iraq, promossa anche dall'Unione europea, dagli Stati Uniti ed organizzata in collaborazione con l'ONU, che si è tenuta il 22 giugno ultimo scorso a Bruxelles.
      La Conferenza si è proposta, da un lato, l'obiettivo di rinnovare agli iracheni l'ampio sostegno internazionale al processo costituzionale, esortandoli a trasformarlo in vera e propria riconciliazione nazionale e, dall'altro, la finalità di ottenere dai rappresentanti del Governo di Baghdad, l'impegno a procedere rispettando le scadenze stabilite per il completamento del processo.
      In questo quadro i partecipanti alla Conferenza di Bruxelles sono stati chiamati a contribuire concretamente a favore del risanamento politico ed economico dell'Iraq, segnatamente nel settore dell'institution building, in quello del diritto e della polizia, per il quale l'Unione europea ha predisposto il programma EUJUST Lex e nel quale l'Italia è attivamente impegnata, e nel settore dell'addestramento delle Forze di sicurezza.
      Pertanto, da una parte si registra un ampliamento del sostegno multilaterale all'Iraq, dall'altra un maggiore impegno del Governo iracheno nel processo di ricostruzione e stabilizzazione.
      L'azione italiana si inserisce dunque in una continuità di impegno rafforzata dalla nuova disposizione di intenti sul piano internazionale e dalla determinazione irachena a diventare protagonista delle propria rinascita.
      L'intervento italiano si è sviluppato finora su alcuni filoni prioritari, come sanità e cultura nei quali l'Italia vanta punte di eccellenza, con la individuazione di interventi finalizzati alla ricostruzione economica, alla capacity e all'institution building. Un accento particolare è stato posto sull'attività di formazione nei settori dei diritti umani, dei media e del sostegno istituzionale.
      Si tratta di un'opera svolta in sintonia con gli obiettivi individuati nella risoluzione n. 1546, con la quale è stato chiesto agli Stati membri di fornire al nuovo Iraq assistenza tecnica ed expertise per la ricostituzione della struttura amministrativa del Paese, accompagnando il processo di transizione politica il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2005.
      Il provvedimento è composto di tredici articoli, suddivisi in tre capi: il capo I è dedicato alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione, gestita dal Ministero degli affari esteri; il capo II disciplina la missione a cui partecipa il personale delle Forze armate; il capo III reca le disposizioni finali.
      In particolare, al capo I, l'articolo 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq con la finalità di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
      L'articolo 2 affida la direzione della missione al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad.
 

Pag. 3


      L'articolo 3 prevede, per la disciplina da applicare alla missione, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Vengono, pertanto, confermate le disposizioni intese a determinare l'indennità da corrispondere al personale inviato in missione in Iraq e il quadro normativo relativo a tutte le tipologie di intervento previste, nonché quelle che consentono al Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane aggiuntive da utilizzare nell'ambito della missione e di individuare le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.
      L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia. La previsione rientra nell'ambito delle iniziative collegate alla missione integrata dell'Unione europea per il sostegno dello Stato di diritto in Iraq, denominata EUJUST LEX. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo.
      Al capo II, l'articolo 5, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la prosecuzione della missione militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese; il comma 2 consente al comandante del contingente militare in Iraq di disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tale fine la spesa di euro 4.000.000; il comma 3 autorizza la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene; il comma 4 consente la cessione all'Iraq di materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Beneficeranno della cessione le Forze di sicurezza irachene che operano nell'area di responsabilità del contingente italiano. Il trasporto verrà effettuato con vettori navali. Per gli oneri di imballaggio, assicurazione e trasporto è autorizzata la spesa di euro 100.000.
      L'articolo 6 dispone l'applicazione del trattamento assicurativo previsto per il personale militare appartenente ai contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, anche a favore del personale dell'Arma dei carabinieri inviato a Baghdad, nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata e del Consolato generale. A tale fine viene autorizzata la spesa di euro 8.747.
      L'articolo 7, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione determinata nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare, secondo quanto previsto dal comma 2, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per gli esperti militari che partecipano alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni
 

Pag. 4

e alle attività di formazione e addestramento delle Forze armate irachene, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti.
      L'articolo 8 prevede la valutazione del servizio prestato nella missione internazionale di cui al presente decreto ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.
      L'articolo 9, comma 1, conferma l'applicazione al personale militare impiegato in Iraq delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio iracheno, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alla missione in Iraq, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nel teatro operativo in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
      Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia con quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
      L'articolo 10 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alla missione internazionale di cui al capo II, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).
      L'articolo 11, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con la missione internazionale di cui al capo II, richiama, salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto-legge, le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
 

Pag. 5

2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

          le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, secondo e terzo comma);

          il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

          le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

          le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

          l'estensione della disciplina prevista dal medesimo decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nella missione, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

          le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

          il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

          le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13).

       Al capo III, l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 237.414.446.
      L'articolo 13, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

torna su
 

Pag. 6

 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25

 

Pag. 26

 

Pag. 27

 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38

 

Pag. 39

 

Pag. 40

 

Pag. 41

 

Pag. 42

 

Pag. 43

 

Pag. 44

 

Pag. 45

 

Pag. 46

 

Pag. 47

 

Pag. 48

 

Pag. 49

 

Pag. 50

 

Pag. 51

 

Pag. 52

 

Pag. 53

 

Pag. 54

 

Pag. 55

 

Pag. 56

 

Pag. 57

 

Pag. 58

 

Pag. 59

 

Pag. 60

 

Pag. 61

 

Pag. 62

 

Pag. 63

 

Pag. 64

 

Pag. 65

 

Pag. 66

 

Pag. 67

 

Pag. 68

 

Pag. 69

 

Pag. 70

 

Pag. 71

 

Pag. 72

 

Pag. 73

 

Pag. 74

 

Pag. 75

 

Pag. 76

 

Pag. 77

 

Pag. 78

 

Pag. 79

 

Pag. 80

 

Pag. 81

 

Pag. 82

 

Pag. 83

 

Pag. 84

 

Pag. 85

 

Pag. 86

 

Pag. 87

 

Pag. 88

 

Pag. 89

 

Pag. 90

 

Pag. 91

 

Pag. 92

 

Pag. 93

 

Pag. 94

 

Pag. 95

 

Pag. 96

 

Pag. 97

 

Pag. 98

 

Pag. 99

 

Pag. 100

 

Pag. 101

 

Pag. 102

 

Pag. 103

 

Pag. 104

 

Pag. 105

 

Pag. 106

 

Pag. 107

 

Pag. 108

 

Pag. 109

 

Pag. 110

 

Pag. 111

 

Pag. 112

 

Pag. 113

 

Pag. 114

 

Pag. 115

 

Pag. 116

 

Pag. 117

 

Pag. 118

 

Pag. 119

 

Pag. 120

 

Pag. 121

 

Pag. 122

 

Pag. 123

 

Pag. 124

 

Pag. 125

 

Pag. 126

 

Pag. 127

 

Pag. 128

 

Pag. 129

 

Pag. 130

 

Pag. 131

 

Pag. 132

 

Pag. 133

 

Pag. 134

 

Pag. 135

 

Pag. 136

torna su
 

Pag. 137

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione e della missione militare in Iraq, fino al 31 dicembre 2005.
        L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
        Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione della missione umanitaria e di ricostruzione e della missione militare in Iraq.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'intervento in Iraq è disciplinato dal decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
        Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, il decreto-legge n. 3 del 2005 prevede disposizioni relative ai settori di intervento e all'organizzazione della missione, rinviando, per le ulteriori disposizioni in materia di organizzazione, nonché per il regime degli interventi e le risorse umane e strumentali, a quanto previsto dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        Quanto invece alla missione militare in Iraq, lo stesso decreto-legge n. 3 del 2005 rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.

 

Pag. 138


        Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato, per la missione umanitaria, dal decreto-legge n. 165 del 2003 e, per le missioni militari, dal decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni dei provvedimenti in parola.
        In particolare, per le particolari esigenze connesse con le missioni militari e per il trattamento relativo al personale impiegato, continuano a essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti il trattamento assicurativo in particolari situazioni di impiego (articolo 6), il trattamento economico accessorio (articolo 7), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 8), le disposizioni in materia penale (articolo 9), le disposizioni in materia contabile (articolo 10).

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Con riguardo alla disciplina prevista per la missione umanitaria in Iraq, il rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento, comporta l'applicazione della disciplina derogatoria dallo stesso prevista, consentendo al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative.
        Con riguardo alle disposizioni sulle missioni militari, il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 11 del presente provvedimento, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
        Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 9, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari.

 

Pag. 139

Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla missione militare disciplinata dal presente provvedimento.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'attuazione di una missione umanitaria, nonché l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

 

Pag. 140

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non sono previste modifiche o integrazioni di disposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (Atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.

torna su
 

Pag. 141

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari.

        Destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni degli affari esteri, della difesa e della giustizia, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, di ordinamento giudiziario.
        Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
        Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate

 

Pag. 142

all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

E) Impatto sui destinatari.

        In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.

 

Pag. 143


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Pag. 144


torna su
Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alla missione internazionale in Iraq

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri;

        Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

        Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;

        Vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1o giugno 2005;

        Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

 

Pag. 145

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana


il seguente decreto-legge:

Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE
E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Articolo 1
(Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

        2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

            a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

            b) al sostegno istituzionale e tecnico;

            c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

            d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

        3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

Pag. 146

Articolo 2.
(Organizzazione della missione).

        1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

Articolo 3.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

        2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Articolo 4.
(Corso di formazione per magistrati
e funzionari iracheni).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
        
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Capo II
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE
ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

Articolo 5.
(Partecipazione di personale militare alla
missione internazionale in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale militare

 

Pag. 147

alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
        2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
        4. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza irachene materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'invio dei materiali in Iraq è autorizzata la spesa di euro 100.000.

Articolo 6.
(Trattamento assicurativo).

        1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.

Articolo 7.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

Pag. 148



        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

        3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale di cui all'articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Articolo 8.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Articolo 9.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
        2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

 

Pag. 149

Articolo 11.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 237.414.446 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 28 giugno 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Castelli, Ministro della giustizia.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Decreto Legge
torna su