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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5949 |
le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, secondo e terzo comma);
il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);
le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);
le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);
l'estensione della disciplina prevista dal medesimo decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nella missione, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);
le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);
le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13).
Al capo III, l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 237.414.446.
L'articolo 13, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione e della missione militare in Iraq, fino al 31 dicembre 2005.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione della missione umanitaria e di ricostruzione e della missione militare in Iraq.
B) Analisi del quadro normativo.
L'intervento in Iraq è disciplinato dal decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, il decreto-legge n. 3 del 2005 prevede disposizioni relative ai settori di intervento e all'organizzazione della missione, rinviando, per le ulteriori disposizioni in materia di organizzazione, nonché per il regime degli interventi e le risorse umane e strumentali, a quanto previsto dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
Quanto invece alla missione militare in Iraq, lo stesso decreto-legge n. 3 del 2005 rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Con riguardo alla disciplina prevista per la missione umanitaria in Iraq, il rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento, comporta l'applicazione della disciplina derogatoria dallo stesso prevista, consentendo al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative.
Con riguardo alle disposizioni sulle missioni militari, il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 11 del presente provvedimento, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 9, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'attuazione di una missione umanitaria, nonché l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non sono previste modifiche o integrazioni di disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (Atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.
A) Ambito dell'intervento: destinatari.
Destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni degli affari esteri, della difesa e della giustizia, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, di ordinamento giudiziario.
Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.
D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate
E) Impatto sui destinatari.
In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri;
Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
Vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1o giugno 2005;
Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale militare
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 237.414.446 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Castelli, Ministro della giustizia.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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