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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5888 |
A) Scopo, portata e motivi del provvedimento.
L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera per la collaborazione scientifica e tecnologica nasce dall'esigenza di ricondurre ad un unico quadro normativo il complesso dei rapporti bilaterali in tali campi, al fine di realizzare un contesto coerente nell'ambito del quale essi si possano realizzare ed intensificare.
L'Accordo, il primo che in materia l'Italia ha stipulato con la Svizzera, intende colmare una lacuna nell'ambito dei rapporti bilaterali con la Svizzera e costituisce un prezioso strumento di promozione della nostra cultura scientifica verso
B) Illustrazione dell'articolato.
Obiettivo dell'Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la collaborazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse fra i due Paesi (articolo 1). Le Parti assicureranno la collaborazione nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca applicata, dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali (articolo 2).
Verrà promosso lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, dei due Paesi attraverso: scambi di visite di delegazioni scientifiche, scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico, organizzazione di seminari bilaterali scientifici, ricerche congiunte su temi di comune interesse, realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione a vario livello nel settore scientifico e tecnologico, stipula di convenzioni e accordi istituzionali, scambio di informazioni e di dati nel settore scientifico e tecnologico, creazione di laboratori congiunti (articolo 3).
È previsto che tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi predisposti dalla Commissione Mista siano realizzate sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti (articolo 4).
Nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante dell'Accordo, sono incluse disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dall'Accordo (articolo 5).
È prevista l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di formulare programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche della collaborazione (articolo 6).
L'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate formalmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 7).
L'Accordo avrà durata illimitata e potrà essere revocato sei mesi dopo che una delle Parti Contraenti l'abbia notificato all'altra. In tale caso, non vi saranno conseguenze sulla realizzazione dei programmi di collaborazione in corso, a meno che le Parti Contraenti decidano diversamente (articolo 8).
L'attuazione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Consiglio federale svizzero comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.
Articolo 3, lettere a) e b)
Al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra le istituzioni accademiche, gli enti di ricerca e le organizzazioni scientifiche dei rispettivi Paesi, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti attraverso lo scambio - sia individuale che di delegazioni - di docenti, ricercatori ed esperti. Per gli scambi predetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
soggiorni di breve durata (euro 93,00 x 9 persone x 10 giorni) = euro 8.370;
soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 8 persone x 1 mese = euro 10.400;
spese di assicurazione (euro 27 a persona x 17 persone) = euro 459.
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Svizzera otto docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:
biglietto aereo A/R Roma-Berna (euro 600 x 8 persone) = euro 4.800.
Articolo 3, lettere c) e d)
Allo scopo di favorire l'organizzazione di seminari scientifici e lo svolgimento delle ricerche congiunte, si prevede l'apporto di un contributo, quantificato in euro 20.000.
Articolo 3, lettera e)
Per la realizzazione dei progetti di ricerca scientifici e tecnologici si prevede l'apporto di un contributo, quantificato in euro 30.000.
Articolo 3, lettera f)
Viene prevista l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento di vario livello nei settori scientifici e tecnologici. Per
Articolo 3, lettere g) e h)
Al fine di promuovere la stipula di convenzioni e di accordi interistituzionali nel settore scientifico e tecnologico e per assicurare il relativo scambio di informazioni e dati, si prevede la concessione di un contributo, quantificato in euro 15.000.
Articolo 3, lettera i)
Per favorire la costituzione di laboratori di ricerca congiunti, viene previsto, da parte italiana, l'apporto di un contributo, quantificato in euro 50.000.
Totale onere (articolo 3) euro 154.029.
Articolo 6
Per l'esame e la redazione dei programmi operativi e per stabilire, altresì, i settori prioritari e le modalità della collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente in Svizzera e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Berna di tre funzionari, dei quali due del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:
spese di missione: pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.350;
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 238,22, cui si aggiungono euro 71, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 238,22 viene ridotto di euro 79, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 230,22 + euro 90 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 320,22 x 3 persone x 3 giorni) = euro 2.882;
spese di viaggio: biglietto aereo A/R Roma-Berna (euro 600 x 3 persone) = euro 1.800 + euro 90 quale maggiorazione del 5 per cento = euro 1.890.
Totale onere (articolo 6) euro 6.122.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:
articolo 3: anno 2005: euro 154.029; anno 2006: euro 154.029; anno 2007: euro 154.029;
articolo 6: anno 2005: euro 6.122; anno 2007: euro 6.122;
totale: anno 2005: euro 160.151; anno 2006: euro 154.029; anno 2007: euro 160.151.
In cifra tonda: anno 2005: euro 160.150; anno 2006: euro 154.030; anno 2007: euro 160.150.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti e ricercatori, alla concessione di contributi per l'organizzazione di seminari, di ricerche congiunte, per realizzare i progetti di ricerca scientifica, i corsi di formazione e di aggiornamento, la stipula di convenzioni, di accordi, la costituzione dei laboratori di ricerca, nonché l'invio dei funzionari ed i giorni previsti per la riunione della Commissione Mista, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
1. Aspetti normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.
L'Accordo è stato reputato necessario al fine di offrire un quadro complessivo di riferimento alle aspettative italiane e svizzere di rafforzare la collaborazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico.
L'Accordo è completo di un Annesso, disciplinante la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da contributi scientifici forniti dalle Parti Contraenti, in cui si sancisce il principio di nazionalità del contributo prestato nell'ambito dell'Accordo: ciascuna Parte è titolare del diritto di proprietà intellettuale al contributo da essa fornito. Nel caso di contributo fornito congiuntamente, la titolarità è comune.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente. Il quadro normativo previsto dall'Accordo non prevede alcun elemento innovativo a confronto di analoghi accordi sottoscritti dall'Italia.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'Accordo appare coerente con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'Accordo appare coerente con il corpo normativo che regola le competenze regionali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo.
Non vi sono nuove definizioni normative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Svizzera, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
A) Ambito dell'Accordo e destinatari.
L'Accordo intende fornire uno strumento alle amministrazioni, agli enti e agli istituti competenti per materie scientifiche e tecnologiche e nel campo delle innovazioni industriali, al fine di metterli in grado di favorire lo sviluppo di rapporti di cooperazione con la Svizzera nei predetti settori, anche nell'ambito di programmi multilaterali, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.
Soggetti destinatari dell'Accordo sono in particolare: ricercatori, docenti, esperti, tecnici, università, enti ed organismi di ricerca pubblici e privati.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo si propone di rafforzare la collaborazione bilaterale tra Italia e Svizzera nei settori scientifico e tecnologico attraverso la predisposizione di un quadro giuridico di riferimento. L'Accordo si propone l'obiettivo di favorire la collaborazione nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca applicata, dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali, operando attraverso scambi di visite di delegazioni scientifiche, organizzazione di seminari, ricerche congiunte su temi di comune interesse, stipula di accordi interistituzionali, creazione di laboratori congiunti.
Risultato atteso è la crescita dell'interscambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi il cui interesse reciproco, sotto questo punto di vista, è crescente nel tempo. Ne potranno beneficiare il settore della ricerca ed il settore dello sviluppo delle applicazioni industriali.
C) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa.
L'Accordo prevede attività che rientrano nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, e pertanto non richiede l'istituzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
L'attuazione dell'Accordo rientra nella competenza della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
D) Opzioni alternative.
L'opzione non appare percorribile, stante la carenza di strumento già altrimenti idonei a perseguire le medesime priorità dello strumento in analisi.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 160.150 per l'anno 2005, di euro 154.030 per l'anno 2006 e di euro 160.150 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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