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PDL 5490-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5490-2443-3402-3975-5552-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 5490, d'iniziativa del deputato LUSSANA

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Presentata il 15 dicembre 2004

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2443, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Abrogazione degli articoli del codice penale
concernenti i reati in materia di libertà di opinione

Presentata il 28 febbraio 2002


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 5490. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge n. 2443, 3402, 3975 e 5552 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 3402, d'iniziativa del deputato CENTO

Abrogazione degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato

Presentata il 19 novembre 2002

n. 3975, d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ,
FONTANINI, GUIDO ROSSI, STUCCHI

Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione
dei reati contro la personalità dello Stato

Presentata il 14 maggio 2003

n. 5552, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PROVERA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Abrogazione degli articoli 304 e 305 del codice penale, concernenti i reati di cospirazione politica mediante accordo e di cospirazione politica mediante associazione

Presentata il 24 gennaio 2005

(Relatore: LUSSANA)

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2443 Pisapia ed abb., recante «Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione»,

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            visto l'articolo 7-bis che novella l'articolo 404 del codice penale - che nel testo vigente fa esclusivo riferimento alle offese alla «religione di Stato» - al fine di comprendere nella medesima fattispecie penale tutte le offese a confessioni religiose mediante di vilipendio di cose, adeguandone il contenuto al principio di equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate alla religione cattolica e quelle recate alle altre confessioni religiose, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso con riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione (sentenza 329 del 1997, sentenza 508 del 2000 e sentenza 327 del 2002),

            viste le modificazioni apportate all'articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale dall'articolo 8, commi 6 e 7, al fine di prevedere in luogo della pena detentiva la pena pecuniaria per le fattispecie ivi previste di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio,

            tenuto conto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con la seguente condizione:

            1) all'articolo 8, commi 6 e 7, si segnala l'esigenza di novellane interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose. Conseguentemente, valuti la Commissione l'esigenza di adeguare il testo dall'articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo.

 

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TESTO
della proposta di legge n. 5490
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 241 - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

 
      La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».  

Art. 2.

Art. 2.

      1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

      «Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Identico.

      Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.       Identico.
      Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione fino a due anni.       Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui ai commi primo e secondo, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».       Identico».

Pag. 6

Art. 3.

      Soppresso. (Vedi art. 9)

      1. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 272 - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

 

Art. 4.

Art. 3.

      1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

 

Art. 5.

Art. 4.

      1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro. La pena è aumentata fino a 5.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

      «Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è aumentata da 5.000 euro a 10.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

      Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.
      Identico.
      Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
      Identico».

Pag. 7

Art. 6.

Art. 5.

      1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 299 - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro».

 

 

Art. 6.

 

      1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

    

      «Art. 404. - (Offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

        Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 7.

Art. 7.

      1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita

      «Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita


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allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».
allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro».
 

Art. 8.
 

      1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro».

 
      2. All' articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro».
 
      3. All'articolo 342 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro»;

 

          b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

 

      4. All'articolo 403 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro»;

 

          b) al secondo comma, le parole: «la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

 

      5. All'articolo 656 del codice penale, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro».

Art. 8.

Art. 9.

      1. Gli articoli 269, 271, 279, 290, 291, 292-bis e 656 del codice penale sono abrogati.

      1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.


Pag. 9
 

Art. 10.
 

      1. All'articolo 19-bis, primo comma, delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il numero «654,» sono inseriti i seguenti: «656, 658,».

Art. 9.

Art. 11.

      1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

      1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui agli articoli 290, 291, 292, primo comma, 299, 342, primo e terzo comma, 403 e 404, primo comma, del codice penale, come modificati dalla presente legge, debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

 

Art. 12.
 

      1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.


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