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PDL 5904

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5904



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MONTECCHI

Modifiche al codice civile in materia
di luogo di celebrazione del matrimonio

Presentata il 7 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In materia di diritto di famiglia e, più specificamente di matrimonio civile, l'articolo 106 del codice civile detta le modalità di celebrazione dello stesso, imponendo che esso avvenga pubblicamente, nella casa comunale e davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
      Unica eccezione è rappresentata dall'impedimento o dall'infermità di uno degli sposi che ne giustifica la celebrazione non pubblica fuori dalla casa comunale (articolo 110 del codice civile).
      Il vincolo logistico, rappresentato dagli spazi riconosciuti come sede propria del municipio e imposto dall'ordinamento per la cerimonia, può rappresentare fattore di disparità di trattamento tra quelle amministrazioni che possono disporre di un patrimonio edilizio ad alto profilo storico e architettonico e quelle, al contrario, che hanno un'unica sede, non sempre in ottimo stato di conservazione e manutenzione. In più, le sempre più lunghe liste di attesa per la celebrazione del rito civile nelle realtà ad alta e altissima densità abitativa, ci ha indotto a riformulare il contenuto dell'articolo 106 e, conseguentemente, la rubrica dell'articolo 110 del codice.
      La prima riformulazione è finalizzata ad offrire agli sposi la possibilità di scegliere, oltre alla casa comunale - che rimarrebbe, peraltro, come luogo deputato alla celebrazione - altro spazio indicato dagli stessi, previa verifica di compatibilità
 

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da parte dell'amministrazione comunale. La facoltà riconosciuta ai nubendi può essere esercitata unicamente avuto riguardo ad edifici e relative pertinenze che per il tempo della celebrazione devono consentire l'accesso pubblico, quale corequisito di pubblicità della celebrazione stessa.
      La modifica della rubrica dell'articolo 110 del codice, quale conseguenza del novellato articolo 106, muove dalla valutazione di mantenere, comunque, una eccezione alla celebrazione pubblica del matrimonio fuori dalla casa comunale o in altro spazio indicato dagli sposi. Infatti, solo in caso di impedimento o infermità di uno dei nubendi, l'ordinamento deve consentire che la celebrazione possa avvenire anche non pubblicamente, ma alla presenza di quattro testimoni in luogo dei due richiesti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 106 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 106. - (Luogo della celebrazione). 1. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, nella casa comunale ovvero, previa verifica di compatibilità da parte dell'amministrazione comunale, in altro edificio e relative pertinenze su indicazione degli sposi».

Art. 2.

      1. La rubrica dell'articolo 110 del codice civile è sostituita dalla seguente:

      «Celebrazione fuori della casa comunale per infermità o altro impedimento».


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