PDL 5877
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5877
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NESPOLI
Disposizioni concernenti il diaconato permanente
degli appartenenti alle Forze armate
Presentata il 26 maggio 2005
Onorevoli Colleghi! - La Chiesa cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha ripristinato il diaconato permanente, che viene amministrato dai vescovi attraverso il Sacramento dell'Ordine sacro.
Fu a Napoli che, il 29 giugno 1975, il cardinale Corrado Ursi ordinò i primi undici diaconi permanenti della Chiesa italiana. Numerosi sono gli appartenenti alle Forze armate che, coniugati e non, dopo una formazione spirituale e di studio di cinque anni, sono oggi diaconi permanenti. Altri, già ordinati, entreranno nella Forze armate.
La presente proposta di legge, tenendo presente il Concordato in vigore tra Stato e Chiesa cattolica, prevede che sul foglio matricolare del personale delle Forze armate venga trascritto, per chi è diacono permanente, questo dato essenziale che nasce dal conferimento dell'Ordine sacro.
Gli appartenenti alle Forze armate, se diaconi, potranno così essere a disposizione dell'Ordinariato militare, se questi lo riterrà opportuno.
Occorre ricordare che qui parliamo di personale appartenente alle Forze armate, che può mettere a servizio il proprio ministero senza alcun aggravio di spese per lo Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Sacramento dell'Ordine sacro nel grado del diaconato permanente, conferito dai vescovi agli appartenenti alle Forze armate prima o dopo il loro ingresso nelle medesime, è trascritto nel foglio matricolare.
Art. 2.
1. L'Ordinariato militare delle Forze armate può avvalersi dell'attività ministeriale dei militari, dei sottufficiali e degli ufficiali ordinati diaconi permanenti.
Art. 3.
1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate che esercitano attività ministeriale ai sensi dell'articolo 2, su richiesta dell'Ordinariato militare, sono considerati fuori Corpo e non sono soggetti a periodi di attribuzione.
2. I sottufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di maresciallo maggiore. Gli ufficiali possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di tenente colonnello e, a scelta, fino al grado di generale di brigata o equipollente.