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PDL 5886

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5886



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ONNIS, COLA

Modifiche all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, in materia di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla persona offesa

Presentata il 30 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 415-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, dispone che il pubblico ministero, se non ritiene di dover richiedere l'archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, entro i termini stabiliti dalla legge o derivanti dalla proroga concessa dal giudice.
      Questo avviso assicura, da un lato, il diritto di difesa dell'indagato, che conosce l'addebito e può contrastarlo ancora prima dell'esercizio dell'azione penale e, nel contempo, garantisce la completezza delle indagini, per l'efficienza del processo, evitando che esso si instauri quando è carente il fondamento probatorio dell'accusa.
      Infatti, la possibilità di accedere agli atti, offerta alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore prima della richiesta di rinvio a giudizio, quindi il contraddittorio che, già in questa fase, può consapevolmente svilupparsi, tra organo requirente e difesa, sul contenuto dell'addebito e sulle fonti di prova, sembrano strumenti idonei a garantire entrambi i valori in gioco: diritto di difendersi ed efficienza dell'azione giudiziaria.
      Si è notato, tuttavia, che tale avviso circa la conclusione della fase investigativa preliminare non deve essere dato - in
 

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base al testo dell'articolo 415-bis attualmente in vigore - alla persona offesa dal reato.
      Questa scelta normativa non appare convincente, anche perché sembra confliggere con la posizione riconosciuta alla persona offesa da altre norme del codice di procedura penale.
      Si pensi, infatti, ai diritti e alle facoltà che spettano alla persona offesa e al suo difensore (articoli 90, 101, 336, 341, 360, comma 3, 367, 369, comma 1, 394, 398, 401, 406, comma 3, 410, 413, 419, 428, comma 3, 456 e 576 del codice di procedura penale). È evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore, che ha voluto riconoscere anche alla vittima del reato il diritto di difendere i propri interessi nel processo penale; eppure, la tutela di questi interessi è meno agevole, se, come oggi accade, non si riconosce all'offeso il diritto di ricevere l'avviso di cui al suddetto articolo 415-bis.
      Sembra anche incongruo che, per un verso, la persona offesa che ne abbia fatto richiesta debba essere avvisata della richiesta di archiviazione (articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale), mentre, per altro verso, non si prevede l'obbligo di informarla circa la conclusione delle indagini. Potrebbe accadere, ad esempio, che l'indagato, dopo aver conosciuto gli atti di indagine, fornisca (indifferentemente con una memoria, con dichiarazioni spontanee, rendendo interrogatorio, o con altre modalità) al pubblico ministero elementi che inducono il requirente a richiedere l'archiviazione; la persona offesa, avvisata della richiesta di archiviazione, potrebbe proporre opposizione, sollecitando il compimento di ulteriori indagini e dando luogo, in questo modo, a una fase ulteriore del procedimento, con l'inevitabile allungamento dei tempi di definizione della causa. Tale paradossale situazione potrebbe essere evitata se, tempestivamente avvisata della conclusione delle indagini preliminari, la persona offesa potesse conoscere subito gli atti, così da esercitare integralmente e senza ritardi il suo diritto di difendersi, contribuendo, in definitiva, all'accertamento della verità.
      In effetti, dunque, dando avviso alla persona offesa dell'esaurimento della fase investigativa si assicura anche l'efficienza del processo.
      Con la presente proposta di legge si modifica, pertanto, l'articolo 415-bis del codice di procedura penale, imponendo al pubblico ministero di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa, qualora questa ne abbia fatto richiesta (articolo 1, lettera a).
      Alla stessa persona offesa sono quindi attribuite le facoltà connesse alla migliore tutela della sua posizione processuale, che risulta così riequilibrata rispetto alla posizione dell'indagato (articolo 1, lettere b), c), d) ed e).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso è notificato, negli stessi termini, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, ha dichiarato di voler essere informata circa la conclusione delle indagini preliminari»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «del pubblico ministero e che» sono inserite le seguenti: «la persona offesa,»;

          c) al comma 3, dopo le parole: «l'indagato» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa» e la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»;

          d) al comma 4, dopo le parole: «dell'indagato» sono inserite le seguenti: «o della persona offesa»;

          e) al comma 5, dopo la parola: «rilasciate» sono inserite le seguenti: «dalla persona offesa o»;

          f) alla rubrica, dopo le parole: «all'indagato» sono inserite le seguenti: «e alla persona offesa».


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