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PDL 5263-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5263-4947-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 5263

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e dal ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi
sulle carte di pagamento

Presentato il 14 settembre 2004

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4947, d'iniziativa dei deputati

PATRIA, ROMOLI, SAVO, VERRO

Istituzione di un sistema di prevenzione delle
frodi mediante carte di pagamento

Presentata il 28 aprile 2004

(Relatore: MAURO)


NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 21 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5263. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge n. 4947 si veda il relativo stampato.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5263 Governo e abb. in materia di Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi mediante carte di pagamento,

          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 1, sopprimere il comma 5-bis.

          all'articolo 1, al comma 6, dopo le parole: opera inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      All'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005, e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      All'articolo 7, sopprimere il comma 4-bis.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge n. 5263
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Sistema di prevenzione).

Art. 1.
(Sistema di prevenzione).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.

      1. Identico.

      2. Con il termine di «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito.       2. Con il termine di «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
      3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominate «società segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.       3. Identico.
      4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.       4. Identico.
      5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze.       5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
        6. Un'aliquota non superiore al 50 per cento del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

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  giugno 2002, n. 112, è assegnata all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, previo corso selettivo di formazione organizzato dallo stesso Ufficio secondo le modalità previste nel decreto di cui all'articolo 7.
      6. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.       7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.
        8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

Art. 2.
(Dati che alimentano
l'archivio informatizzato).

Art. 2.
(Dati che alimentano
l'archivio informatizzato).

      1. L'archivio informatizzato è alimentato da:

Identico.

          a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;

          b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);

          c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;

          d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.

Art. 3.
(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato).

Art. 3.
(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato).

      1. Le singole società segnalanti comunicano altresì, previa notifica al titolare

Identico.


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dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette società ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.
      2. Decorso il periodo di cui al comma 1, è fatto obbligo alla società segnalante di comunicare al titolare dell'archivio l'esito del monitoraggio.
      3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresì, anche di iniziativa, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

Art. 4.
(Accesso all'archivio informatizzato
da parte delle società segnalanti).

Art. 4.
(Accesso all'archivio informatizzato
da parte delle società segnalanti).

      1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre società.

Identico.

      2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre società può essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle società che ne fanno espressa richiesta.

Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia).

Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia).

      1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca

Identico.


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d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
      2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, può richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 6.
(Costi).

Art. 6.
(Costi).

      1. All'onere derivante dalla realizzazione dell'archivio informatizzato, pari a euro 260.000 per l'anno 2004 e a euro 70.000 annui per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. L'accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti è gratuito.       3. Identico.

Art. 7.
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione).

Art. 7.
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione).

      1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le

      1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le


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tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono individuate le società segnalanti e specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.
      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.       2. Identico.
      3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti.       3. Identico.
      4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.       4. Identico.
        5. Il decreto di cui al comma 1 disciplina inoltre le modalità secondo cui l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento organizza appositi corsi selettivi di formazione, ai fini dell'assegnazione del personale di cui all'articolo 1, comma 6.

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        6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.
 

Art. 8.
(Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
 

      1. All'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «diversi dalla moneta» sono inserite le seguenti: «nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo».

Art. 8.
(Entrata in vigore).

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      1. Identico.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dieci mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.


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