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PDL 5882-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5882-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

Presentato il 30 maggio 2005

(Relatore: FOTI)


NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 16 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5882 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto ad intervenire in materia di locazioni ad uso abitativo, con disposizioni finalizzate ad erogare contributi a favore dei conduttori di immobili assoggettati a procedura esecutiva di rilascio che versano in condizioni di particolare disagio e che abbiano effettuato la riconsegna dell'immobile stesso;

                incide su una materia già oggetto di precedenti provvedimenti, volti principalmente a differire la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili (disposta, originariamente, dalla legge finanziaria per l'anno 2001 - articolo 80, comma 22 - e poi prorogata attraverso successivi decreti legge); in riferimento ad una eventuale nuova proroga degli sfratti la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole «anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento», circostanza questa che suscita perplessità in ordine alla previsione, contenuta nel provvedimento in esame, di un ulteriore differimento (fino al termine massimo del 30 settembre 2005) per i comuni «che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio degli immobili (...) superiore a 400»;

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, all'articolo 1, comma 1, la lettera b) richiama l'articolo 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000, «e successivi differimenti e proroghe» senza indicare espressamente almeno i provvedimenti che hanno previsto, da ultimo, proroghe e differimenti; la lettera c) del medesimo articolo 1, comma 1, fa riferimento ai soggetti che «siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe» senza indicare a quale provvedimento del Ministero dei lavori pubblici ci si intenda riferire e la disposizione della legge n. 388 del 2000 in base alla quale è stato adottato);

                reca, all'articolo 4, comma 2, il riferimento alle prefetture, che sarebbe opportuno sostituire con un più corretto riferimento alla denominazione adottata dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, di «prefettura - ufficio territoriale del Governo»;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

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                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sostituita peraltro dall'analisi dell'impatto amministrativo;

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 - che reca il finanziamento delle misure contenute nel provvedimento in esame, utilizzando le risorse stanziate dal decreto-legge n. 240 del 2004 ancora disponibili - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una generale clausola di coordinamento tra il provvedimento in esame ed i meccanismi di erogazione dei contributi, in parte diversi, introdotti dal citato decreto-legge n. 240;

            all'articolo 4, comma 1 - ove si prevede che i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), «non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di attribuire natura di titolo esecutivo direttamente al nuovo contratto, evitando così una sorta di reviviscenza del titolo, già in possesso del locatore, fondato su un precedente contratto di locazione ormai rinnovato; al riguardo, si evidenzia che il decreto legge sulla «competitività» (n. 35 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005) modifica, con effetto dal 12 settembre 2005, l'articolo 474 del Codice di procedura civile, proprio nel senso di ricomprendere tra i titoli esecutivi «gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il disegno di legge C. 5882, di conversione in legge del decreto-legge, n. 86 del 2005, recante «Misure urgenti di sostegno per i conduttori di immobili in condizioni di sfratto esecutivo»,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», la cui

 

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disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione,

            ricordato che la materia è stata oggetto di precedenti decreti-legge e, da ultimo, del decreto-legge n. 240 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 269 del 2004, che hanno interessato, in particolare, la proroga della sospensione dell'esecuzione dello sfratto nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, richiamato, in proposito, quanto da ultimo affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155 del 2004,

            considerato che il decreto-legge in esame reca, per un verso, una nuova disciplina delle misure a sostegno dei conduttori disagiati e, per altro verso, in relazione alla proroga degli sfratti, ne riduce la portata applicativa, limitandola ai soli comuni nei quali il numero di procedure esecutive di rilascio di immobili sia superiore a 400, senza quindi prevedere una mera proroga generalizzata, rispetto alla quale la Corte Costituzionale ha formulato le proprie censure con la sentenza n. 155 del 2004,

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

            sul testo del provvedimento:

                preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, al fine di garantire il contenimento della spesa derivante dalla concessione

 

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dei contributi entro l'importo indicato all'articolo 1, comma 1, appare necessario precisare che la misura del contributo che può essere fruito da ciascuno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, deve essere configurato come limite massimo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «massima»;

            all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «massima».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

      1. Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 3:

            al comma 1, dopo la parola: «misura» è inserita la seguente: «massima»;

            al comma 2, dopo la parola: «misura» è inserita la seguente: «massima».

 

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Decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Finalità).

Articolo 1.
(Finalità).

        1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1o aprile 2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

        Identico.

            a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;


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            b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1o luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

            c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

        2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.

        3. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

Articolo 2.
(Contributi).

Articolo 2.
(Contributi).

        1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3.

        Identico.

        2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

            a) avere stipulato un nuovo contratto di locazione, a termine dell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto


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successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

            b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.

        3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
        5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.

Articolo 3.
(Misura del contributo).

Articolo 3.
(Misura del contributo).

        1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura di 10.000 euro.

        1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura massima di 10.000 euro.

        2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura di 5.000 euro.         2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura massima di 5.000 euro.

Articolo 4.
(Rilascio degli immobili).

Articolo 4.
(Rilascio degli immobili).

        1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo

        Identico.


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1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
        3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
        4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
        5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Articolo 5.
(Disposizioni di bilancio).

Articolo 5.
(Disposizioni di bilancio).

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

        Identico.

        2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        3. La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, è immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

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e dei trasporti - Centro di responsabilità 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 27 maggio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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