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PDL 5922

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5922



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 giugno 2005 (v. stampato Senato n. 3210)

presentato dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 giugno 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Croce d'onore).

      1. È istituita la Croce d'onore per il personale dell'Amministrazione della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, nonché per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari e civili a sostegno della pace.
      2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale militare, ed il Segretario generale della difesa, per il personale civile. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa l'attribuzione avviene su proposta dell'autorità che lo dirige. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'interno su proposta, rispettivamente, del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
      3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

Art. 2.
(Attribuzione della Croce d'onore).

      1. La Croce d'onore è attribuita al personale di cui all'articolo 1 che sia

 

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deceduto ovvero abbia subìto una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari e civili a sostegno della pace.
      2. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 3.
(Attribuzione della Croce d'onore
alla memoria).

      1. La Croce d'onore attribuita alla memoria è consegnata al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del comune di residenza dell'insignito.

Art. 4.
(Rapporti con decorazioni).

      1. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o dicembre 2001.
      2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato 1
(articolo 1, comma 3)

        Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: «Pro Humanitate», sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

      Il retro della Croce, per il personale della Polizia di Stato, riporta, al centro, le lettere: «R.I.» sovrapposte ed intrecciate; per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, riporta, al centro, una fiamma in rilievo di colore oro sovrastante due asce incrociate che formano al centro uno spazio circolare di colore rosso dal quale scaturisce la fiamma.

      La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

      Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce e, per il personale del Ministero della difesa e per il personale pubblico da esso funzionalmente dipendente, è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

      Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa.


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