Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 5901-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5901-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3400)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1o giugno 2005

(Relatore: ZANETTIN)


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in data 15 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5901e rilevato che:

                reca un contenuto eterogeneo, in quanto al testo originario del decreto legge - composto di due articoli recanti disposizioni in materia di sviluppo e coesione territoriale e di diritto d'autore - sono stati aggiunti, durante l'esame presso il Senato, 10 ulteriori articoli nel decreto legge, concernenti una pluralità di materie, nonché un articolo nel disegno di legge di conversione, riguardante l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare;

                interviene, agli articoli da 2-ter a 2-quinquies, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ed all'articolo 2-undecies in materia di collezioni numismatiche, su una disciplina recentemente oggetto di codificazione (con il decreto legislativo n. 42 del 2004), senza procedere ad integrare il codice dei beni culturali e del paesaggio, così da far venir meno la logica della fonte normativa primaria avente carattere unitario e tendenzialmente completo;

                contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale nonché, nel disegno di legge di conversione, una norma di carattere «sostanziale» volta ad incidere sulle modalità di esercizio di una delega legislativa, la cui introduzione appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo;

                reca una disposizione in materia tributaria, che appare implicitamente suscettibile di applicazione con effetti retroattivi, in difformità con il principio affermato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 2 del disegno di legge di conversione e all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

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            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                si sopprima l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, in quanto l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale volte ad incidere sulle modalità di esercizio di una delega legislativa non appare conforme ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprimano le norme contenute all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 2-septies - con cui, rispettivamente, si disciplinano competenze del Ministero per i beni e le attività culturali (modificando in via indiretta l'articolo 6, comma 3, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004) e si integra l'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 marzo 1995 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare il contenuto di una disposizione presente in un atto normativo secondario; all'articolo 2, comma 1, peraltro, con riguardo alla previsione secondo cui i compiti in materia di diritto d'autore vanno esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare opportuno valutare la possibilità di novellare l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e l'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 303 del 1999.

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 2 - ove si consente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato di utilizzare, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, «anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di chiarire le modalità di esercizio delle competenze del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, posto che al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato sembrano attribuiti dal comma 1 non solo compiti di mero coordinamento, ma anche - direttamente - l'esercizio delle funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per le aree del Mezzogiorno;

 

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                agli articoli da 2-ter a 2-quinquies - concernenti disposizioni volte a specificare la procedura applicativa dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine alla verifica preventiva dell'interesse archeologico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una loro riformulazione, da un lato novellando il citato codice e, dall'altro lato, demandando ad una fonte secondaria la disciplina di dettaglio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; peraltro, nella riformulazione degli articoli, andrebbe comunque valutata l'opportunità di richiamare, all'articolo 2-ter, comma 1, l'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, che concerne l'elenco dei documenti che compongono il progetto preliminare e di specificare, all'articolo 2-quater, comma 3, a quale articolo del citato regolamento n. 554 si intenda fare riferimento con riguardo al ricorso a «forme semplificate della progettazione», precisando anche il valore dell'espressione adottata;

                all'articolo 2-decies - ove si prevede che gli enti di ricerca iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche possano destinare le entrate derivanti da attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, anche all'incentivazione del personale addetto a tali ricerche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella all'articolo 19, comma 1, della legge n. 3 del 2003, che ha esteso in via generale agli enti di ricerca il regime vigente per le università (definito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ove sono statuiti anche limiti massimi di destinazione delle risorse);

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2-bis - che estende alla campagna per i referendum abrogativi che si svolgeranno nel 2005 le agevolazioni fiscali per l'acquisto di materiale elettorale e di spazi di comunicazione politica, attualmente previste per la propaganda svolta in occasione di elezioni politiche, regionali e amministrative - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la portata normativa della disposizione in esame, atteso che, essendo stata introdotta nel corso dell'esame parlamentare, entrerà in vigore solo in conseguenza dell'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 63 (ovvero in un momento successivo allo svolgimento dei sopra indicati referendum) e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;

                all'articolo 2-undecies, comma 1 - che dispone in materia di collezioni numismatiche, modificando, alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali, la lettera b) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'articolo 59 del codice dei beni culturali e del paesaggio; peraltro, andrebbe anche valutata l'opportunità di riformulare in termini più chiari l'espressione «monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali», che non appare idonea a definire con precisione le monete da escludere dal novero delle collezioni;

 

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                all'articolo 2-sexies, comma 2 - che abroga il comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in connessione con la devoluzione delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare gli effetti di tale abrogazione, atteso che la norma oggetto di abrogazione (che attiene all'impugnazione di «tutti i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie») ha una portata più ampia rispetto alle controversie oggetto del comma 1.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5901,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

            b) all'articolo 2-bis, comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo»;

 

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            c) al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole da: «fatta salva» fino a: «di cui al comma 2» con le seguenti: «fatta salva la ripetizione pro quota a carico dei soggetti interessati, da parte delle amministrazioni competenti, delle somme eccedenti l'importo di cui al comma 2»;

            d) all'articolo 2-ter, comma 2, sostituire le parole: «120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007» con le seguenti: «1120.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007»;

            e) all'articolo 2-quater, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

            f) all'articolo 2-novies, comma 1, sostituire le parole: «mediante riduzione, per un corrispondente importo,» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 5901, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            in riferimento all'articolo 2-bis, il quale prevede, per il solo 2005, che l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento sul materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali, nonché per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, di cui all'articolo 18 della legge n. 515 del 1993, si applica anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione, relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri

 

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comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità della previsione con la normativa comunitaria in materia di IVA, la quale indica in modo tassativo le categorie di beni e servizi alle quali può essere applicata l'aliquota ridotta, nonché di verificare la pratica applicabilità della misura agevolativa, considerato che la campagna referendaria si è già conclusa e che dunque possono essere già stati effettuati i pagamenti relativi alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi cui si riferisce la disposizione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5901, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2005, approvato dal Senato, recante sviluppo e coesione territoriale, tutela del diritto d'autore e altre misure urgenti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2-ter, comma 1, terzo periodo, siano soppresse le parole: «e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999»;

            2) l'articolo 2-undecies sia sostituito con il seguente: «Art. 2-undecies. - (Cose di interesse numismatico). - All'articolo 10, comma 3, lettera e), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole «eccezionale interesse» è aggiunta la seguente parola: «numismatico,» e allo stesso articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti parole «e di carattere non seriale o ripetitivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle competenti soprintendenze di settore, dell'interesse numismatico, sia con riferimento alle collezioni che alle singole monete»;

            3) siano introdotte disposizioni in materia di revisione dello Statuto della SIAE.

        
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5901, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare», approvato dal Senato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5901, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore e recante disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare»;

            ricordato che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione annovera la previdenza complementare tra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali della disciplina;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            la predisposizione dei testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare sia coordinata con i tempi di recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, indicata nell'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

 

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            occorrerebbe coordinare la modifica di cui alla lettera b) del comma 1, con la lettera c) dello stesso comma. Mentre la lettera b) modifica il testo disponendo che dall'emanazione dei «testi unici» non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con la successiva lettera c) si fa rinvio alle modalità di adozione dello schema di decreto di cui ai commi da 41 a 49, che presuppongono l'onerosità dei decreti legislativi.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5901 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare»;

            considerato che la previsione di cui all'articolo 2-sexies, con la quale vengono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si pone in linea con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, da ultimo ribadita dalla sentenza delle sezioni unite civili n. 7555 del 13 aprile 2005;

            tenuto conto, in particolare, che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che, in base alle pronunce della Corte di giustizia, secondo cui i diritti di prelievo sul latte e sui prodotti lattiero-caseari appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, ai giudizi sui provvedimenti che impongono il pagamento del prelievo non si applica la disciplina in materia di sanzioni amministrative, stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per effetto della quale essi sarebbero devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, e che pertanto i giudizi suddetti spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo;

            valutato altresì che la Corte di cassazione ha escluso che le conclusioni sopra richiamate siano invalidate dalla disposizione recata dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale, peraltro, viene abrogata dal medesimo articolo 2-sexies del provvedimento in esame;

            ritenuto pertanto che le disposizioni di cui all'articolo 2-sexies facciano chiarezza sulla competenza giurisdizionale in materia di

 

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controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte, superando una situazione di incertezza da cui poteva derivare un notevole contenzioso di fronte alla Corte di cassazione;

            considerato che l'articolo 2-septies, integrando il decreto ministeriale relativo all'elenco dei vitigni autoctoni, riserva la denominazione del vitigno «Primitivo» esclusivamente ai vini a denominazione di origine controllata «Manduria» e «Gioia del Colle»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        LA XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2005 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale e per la tutela del diritto d'autore (C. 5901 Governo, approvato dal Senato);

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

Art. 2.

Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;

 

          b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;

 

          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a  49».

 

      2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

 

          a) al comma 49, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui

 

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siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;  

          b) al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

 

          c) al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

 

          d) al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».

 

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ALLEGATO
 

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Testo approvato dal Senato della Repubblica

Testo della Commissione
Allegato Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63

      All'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

        Identico.

        All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «articolo 6, comma 3, lettera a), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        Identico.

        «3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 2-bis. - (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) - 1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

        «Art. 2-bis. - (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005). Identico.

        2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.
 

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        Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.         Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). Identico.
        2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 

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relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
        4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali puntualmente detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente, per una sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
        5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
        6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
        7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica,
 

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di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
        8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.

        Art. 2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

        Art. 2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). - Identico.

            a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

                1) esecuzione di carotaggi;

                2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

                3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

            b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

        2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

            a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

            b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

            c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

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        3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
        4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma  2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
        5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
        6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
        7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
 

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        Art. 2-quinquies. - (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.         Art. 2-quinquies. - (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). Identico.
        2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
        3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 2-sexies. - (Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

        Art. 2-sexies. - (Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari). Identico.

        2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

        Art. 2-septies. - (Elenco dei vitigni autoctoni). - 1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1995, l'utilizzo del nome "Primitivo" è riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Manduria" e "Gioia del Colle".

        Soppresso.

        Art. 2-octies. - (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo) - 1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato

        Art. 2-septies. - (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo). Identico.

 

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generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

        Art. 2-novies. - (Disposizioni in materia di istruzione). - 1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 2-octies. - (Disposizioni in materia di istruzione). Identrico.

        Art. 2-decies. - (Disposizioni in materia di enti di ricerca). - 1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 2-novies. - (Disposizioni in materia di enti di ricerca). Identico.

        Art. 2-undecies. - (Collezioni numismatiche). - 1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        Art. 2-decies. - (Collezioni numismatiche). Identico.

            "b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di

 

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modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali".

        2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità».

        Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altre misure urgenti».

        Identico.

 

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DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63
 

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Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Sviluppo e coesione territoriale).

Articolo 1.
(Sviluppo e coesione territoriale).

        1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

        1. Identico.

        2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.         2. Identico.

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        3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto.         3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 2.
(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore).

Articolo 2.
(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore).

        1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».         2. Identico.
        3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».         3. Identico.
          3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 2-bis.
(Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005).
 

        1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

          2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

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  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.
 

Articolo 2-ter.
(Verifica preventiva dell'interesse archeologico).
 

        1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

          2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede

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  a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
          3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
          4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali puntualmente detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente, per una sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
          5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

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          6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
          7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
          8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.
 

Articolo 2-quater.
(Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
 

        1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

              a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
                  1) esecuzione di carotaggi;
                  2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
                  3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
              b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

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          2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
              a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
              b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
              c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
          3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
          4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma  2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
          5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
          6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

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          7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
 

Articolo 2-quinquies.
(Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
 

        1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.

          2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
          3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 2-sexies.
(Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari).
 

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

          2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

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Articolo 2-septies.
(Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo).
          1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.
 

Articolo 2-octies.
(Disposizioni in materia di istruzione).
 

        1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della


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  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2-novies.
(Disposizioni in materia di enti di ricerca).
          1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Articolo 2-decies.
(Collezioni numismatiche).
          1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
              «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».
 

        2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.


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Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 26 aprile 2005.

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


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