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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5889 |
l'introduzione dei riferimenti agli approcci precauzionale e preventivo e del principio «chi inquina paga», in linea con gli impegni assunti con l'Agenda 21 e in armonia con il diritto comunitario;
l'adozione del sistema della «lista inversa», cioè l'impegno delle Parti a proibire lo scarico in mare di ogni materiale, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato 1 del Protocollo, per i quali è, comunque, necessaria un'apposita autorizzazione (la Convenzione di Londra elencava, al contrario, i materiali che non potevano essere scaricati);
il divieto di incenerimento a mare e di esportazione di rifiuti verso Stati non Parte per l'incenerimento e lo scarico a mare.
I singoli articoli del Protocollo prevedono:
Articolo 1. - Definizioni.
L'articolo 1 comprende oltre alle definizioni preliminari, riferentesi alla Convenzione del 1972, all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e al Segretariato generale, le definizioni specifiche per il Protocollo quali: «immersione», «incenerimento in mare», «navi ed aeronavi», «mare», «rifiuti ed altri materiali», «autorizzazione», «inquinamento». Viene inoltre precisato che il termine «immersione» non include lo scarico in mare dei rifiuti o di altre materie risultanti o provenienti
Articolo 2. - Obiettivi.
Le Parti contraenti si impegnano, singolarmente e congiuntamente, a prevenire, ridurre e, ove possibile, eliminare, l'inquinamento causato dallo scarico o dall'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali.
Articolo 3. - Obblighi generali.
Nell'articolo 3 viene indicato l'impegno ad applicare un approccio precauzionale in materia di salvaguardia dell'ambiente, a promuovere azioni che facciano gravare i costi della prevenzione ambientale e dei requisiti di controllo sul soggetto autorizzato a scaricare. Il Protocollo impegna le Parti ad agire in modo da non trasferire i danni da un settore dell'ambiente all'altro, o da non sostituire una forma di inquinamento con un'altra.
Articolo 4. - Immersione di rifiuti o di altre materie.
Le Parti proibiscono l'immersione di rifiuti o di altre materie fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato 1, per i quali è necessaria una autorizzazione preventiva. Le Parti adottano le misure legislative o amministrative necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni e le loro condizioni siano conformi alle disposizioni dell'allegato 2. Le Parti che proibiscono l'immersione di rifiuti o di altre materie elencati nell'allegato 1 ne danno notifica annuale all'IMO.
Articolo 5. - Incenerimento in mare.
Le Parti proibiscono l'incenerimento in mare.
Articolo 6. - Esportazione di rifiuti o di altre materie.
Le Parti non consentono l'esportazione verso altri Stati di rifiuti di altre materie per lo scarico o l'incenerimento in mare.
Articolo 7. - Acque interne.
A discrezione delle Parti, il Protocollo si applica anche alle acque marine interne, nel quale caso vanno trasmesse all'IMO le informazioni sulla relativa legislazione e sui meccanismi istituzionali previsti.
Articolo 8. - Deroghe.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 4.1. e 5 quando sia necessario garantire la sicurezza della vita umana o quella di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture in casi di forza maggiore legati a difficili condizioni meteorologiche, se lo scarico o l'incenerimento rappresentano l'unico modo di allontanare il pericolo e ove il danno derivante sia il minore possibile. Dello scarico o incenerimento deve essere data notizia all'IMO.
Le Parti possono rilasciare un'autorizzazione in deroga agli articoli 4.1. e 5 in casi di emergenza che rappresentino una inaccettabile minaccia per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente marino, verificando l'inesistenza di un'altra soluzione fattibile, a seguito di consultazioni con gli altri Paesi eventualmente interessati e con l'IMO, che dovrà raccomandare la procedura più appropriata da seguire.
Articolo 9. - Rilascio dei permessi e notifica.
Ogni Parte deve designare l'autorità o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, curare la conservazione dei dati sulla natura e la quantità dei materiali autorizzati allo scarico, curare il monitoraggio del mare per gli scopi del Protocollo. L'autorità competente deve rilasciare l'autorizzazione per lo scarico, o per l'incenerimento in mare ove ricorrano le condizioni dell'articolo 8.2, compiuto sul territorio o su una nave o un aeromobile registrati sul suo territorio o battenti bandiera dello Stato Parte.
Le Parti devono presentare annualmente all'IMO rapporti contenenti le informazioni sugli scarichi.
Si rileva che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
Articolo 10. - Applicazioni.
Ciascuna Parte applica le misure per l'attuazione del Protocollo alle navi e aeromobili registrati sul suo territorio o battenti la propria bandiera, alle navi e aeromobili che hanno caricato sul suo territorio rifiuti o altri materiali e alle navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture che si ritiene siano stati impegnati in scarichi o incenerimenti in aree sotto la giurisdizione della Parte.
Ciascuna Parte adotta le misure necessarie a prevenire e, ove necessario, a punire atti contrari al Protocollo e coopera per la sua effettiva applicazione in aree al di là della giurisdizione degli Stati. Il Protocollo non si applica alle navi e aeromobili dotati di immunità sovrana ai sensi del diritto internazionale, ma deve assicurare, attraverso l'adozione di appropriate misure, che gli stessi operino in maniera conforme agli obiettivi del Protocollo informandone l'IMO.
Articolo 11. - Procedure relative al rispetto delle disposizioni.
Le procedure ed i meccanismi per valutare e promuovere l'osservanza del Protocollo sono stabiliti dalle Riunioni delle Parti, due anni dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.
Articolo 12. - Cooperazione regionale.
Sono previsti accordi regionali tra le Parti aventi un interesse comune su una determinata area geografica.
Articolo 13. - Cooperazione ed assistenza tecnica.
Obbligo delle Parti di promuovere, attraverso l'IMO, il supporto bilaterale e multilaterale alle Parti che lo richiedano per: la formazione scientifica e tecnica, la consulenza per l'applicazione del Protocollo, le tecnologie per la minimizzazione dei rifiuti e i processi di produzione puliti, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, l'accesso e il trasferimento delle tecnologie ambientalmente compatibili.
Articolo 14. - Ricerca scientifica e tecnica.
Le Parti prendono le misure necessarie a promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla prevenzione, riduzione e, ove possibile, eliminazione dell'inquinamento e per promuovere la messa a disposizione delle informazioni alle Parti che lo richiedano.
Articolo 15. - Responsabilità.
Le Parti si impegnano a sviluppare procedure sulla responsabilità derivante dallo scarico o incenerimento in mare.
Articolo l6. - Soluzione delle controversie.
Viene indicato il meccanismo di risoluzione delle controversie, secondo la procedura arbitrale stabilita dall'allegato 3 o, qualora le Parti ne convengano, facendo ricorso ad una delle procedure enumerate dall'articolo 287, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 (gli oneri derivanti da eventuali spese per arbitraggio in caso di controversie, ai sensi
del presente articolo, graveranno sul competente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia).
Articolo 17. - Cooperazione internazionale.
Le Parti promuovono gli obiettivi del Protocollo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 18. - Riunioni delle Parti Contraenti.
Viene indicato l'impegno delle Parti Contraenti nel monitoraggio dell'applicazione
Articolo 19. - Funzioni dell'Organizzazione.
L'IMO è il Segretariato del Protocollo e prepara ogni due anni un bilancio ed un conto economico per l'amministrazione dello stesso da sottoporre alle Parti.
Articolo 20. - Allegati.
Viene indicato che gli allegati (tre) sono parte integrante del Protocollo.
Articolo 21. - Emendamenti al Protocollo.
Vengono indicate le procedure per l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti al Protocollo.
Articolo 22. - Emendamenti agli allegati.
Vengono indicate le procedure per l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati.
Articolo 23. - Rapporto fra il Protocollo e la Convenzione.
Viene indicato che il Protocollo sostituisce la Convenzione fra le Parti Contraenti del Protocollo che sono anche Parti della Convenzione.
Articolo 24. - Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
Indica le condizioni per la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione.
Articolo 25. - Entrata in vigore.
Indica il trentesimo giorno successivo all'adesione di 26 Stati di cui almeno 15 siano Parti Contraenti della Convenzione, quale data di entrata in vigore del Protocollo.
Articolo 26. - Periodo transitorio.
Indica la possibilità per gli Stati di non ottemperare alle disposizioni del Protocollo per un periodo transitorio non superiore a 5 anni. Tale possibilità non è applicabile alle disposizioni relative all'incenerimento in mare ed allo scarico di rifiuti o altri materiali radioattivi.
Articolo 27. - Ritiro.
Indica la possibilità per ogni Parte Contraente di ritirarsi in ogni momento dopo due anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo.
Articolo 28. - Depositario.
È il Segretario generale dell'IMO.
Articolo 29. - Testi autentici.
Le lingue facenti fede sono araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.
Allegato 1 - Rifiuti o altre materie per le quali si può prevedere l'immersione.
L'allegato elenca i materiali che possono essere scaricati in mare:
materiali di dragaggio;
fanghi derivati dalla depurazione di liquami di origine umana (le Linee guida, adottate in materia dalle Parti Contraenti, definiscono tali i residui dei processi di depurazione urbana);
rifiuti del pesce o materiale risultante dalle relative operazioni industriali di lavorazione (le Linee guida, adottate in materia dalle Parti Contraenti, fanno riferimento ai rifiuti di processi primari e secondari e non si applicano agli scarichi dalle navi nell'esercizio della pesca, mentre riguardano anche l'acquacoltura);
navi, piattaforme o altre strutture artificiali realizzate dall'uomo in mare;
materiali geologici inorganici ed inerti;
materiale organico di origine naturale;
corpi solidi composti principalmente da ferro, acciaio, calcestruzzo e simili materiali non dannosi, ma per i quali la preoccupazione è di natura fisica e limitatamente ai casi dove i rifiuti sono generati in località dove non vi è un accesso praticabile a forme di smaltimento diverse dallo scarico in mare, quali piccole isole abitate da comunità isolate.
Le ultime quattro tipologie di materiali possono essere scaricate qualora venga rimosso, nella maggiore misura possibile, il materiale in grado di creare rifiuti solidi galleggianti o che contribuisca in altra forma all'inquinamento dell'ambiente marino. I materiali contenenti un livello di radioattività superiore alle concentrazioni de minimis definite dall'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) non possono comunque venire scaricati in mare.
Allegato 2. - Valutazione dei rifiuti o di altre materie per le quali si può prevedere un'immersione.
Premesso che l'autorizzazione all'immersione di alcuni materiali non esclude l'obbligo di limitare tale prassi, per quanto possibile, vengono elencate una serie di misure alternative e/o preventive.
Audit per la prevenzione dei rifiuti.
Nel valutare le alternative allo scarico in mare in una fase iniziale le Parti devono prevedere, ove opportuno, un audit per la prevenzione dei rifiuti.
Ove l'audit evidenzi la possibilità di prevenire la produzione dei rifiuti alla fonte, il richiedente l'autorizzazione è tenuto a formulare e applicare una strategia di prevenzione dei rifiuti.
Per i materiali di dragaggio e i fanghi di depurazione, la gestione dei rifiuti deve identificare e controllare le fonti di contaminazione, attraverso l'attuazione di strategie di prevenzione dei rifiuti, e richiede la collaborazione tra le agenzie locali e nazionali coinvolte nel controllo delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse. Fino al raggiungimento di tale obiettivo, i problemi dei materiali di dragaggio contaminati possono essere affrontati utilizzando tecniche di gestione dello smaltimento dei rifiuti a terra e in mare.
Considerazione delle opzioni di gestione dei rifiuti.
Le richieste di autorizzazione allo scarico devono dimostrare di aver adeguatamente considerato la seguente gerarchia di opzioni, implicanti un impatto ambientale crescente: riutilizzo, riciclaggio fuori dal sito, distruzione dei componenti contaminanti; trattamento per ridurre o rimuovere i componenti contaminanti, smaltimento a terra, in aria e in acqua. L'autorizzazione deve essere rifiutata se l'autorità competente determina l'esistenza di possibilità adeguate per il riutilizzo, il riciclo o il trattamento dei rifiuti senza rischi per la salute o l'ambiente o costi sproporzionati. La disponibilità di altre opzioni per lo smaltimento deve essere verificata alla luce di una valutazione comparativa di rischio tra lo scarico in mare e le alternative.
Proprietà chimiche, fisiche e biologiche.
Precondizione essenziale per la valutazione delle alternative e la decisione autorizzativa è la caratterizzazione dei rifiuti e delle loro componenti, che deve tenere in considerazione: origine, ammontare totale, stato fisico e composizione media, proprietà (fisiche, chimiche, biochimiche e
Lista d'intervento.
Ogni Parte deve sviluppare una Lista d'intervento nazionale al fine di disporre di un meccanismo per la valutazione dei rifiuti e dei suoi costituenti sulla base dei loro effetti potenziali sulla salute e l'ambiente marino.
Siti per lo scarico.
Ai fini della selezione del sito per lo scarico devono essere disponibili le informazioni relative a:
1. caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della colonna d'acqua e del fondale;
2. esistenza di bellezze naturali o luoghi ricreativi o altri valori e usi dell'area di mare;
3. valutazione dei flussi associati allo scarico con i flussi esistenti di sostanze nell'ambiente marino;
4. fattibilità economica e operazionale.
Valutazione degli effetti potenziali.
La valutazione degli effetti potenziali deve portare a una concisa definizione dell'ipotesi di impatto che fornisca la base per decidere se concedere o meno l'autorizzazione. Caratteristiche e aspetti della valutazione comparativa.
Monitoraggio.
Il monitoraggio è utilizzato per verificare che le condizioni dell'autorizzazione siano rispettate e che siano state sufficienti a proteggere l'ambiente e la salute umana.
Autorizzazione e condizioni dell'autorizzazione.
La decisione autorizzativa può essere presa solo quando tutte le valutazioni di impatto e di monitoraggio siano state effettuate. Ogni autorizzazione deve contenere dati e informazioni circa: il tipo e le fonti dei materiali da scaricare, la localizzazione dei siti di scarico, il metodo di scarico, i requisiti di monitoraggio e di rapporto alle autorità.
Le autorizzazioni devono essere rivedute a intervalli regolari sulla base dei risultati dei monitoraggi.
Allegato 3. - Procedura arbitrale.
Disciplina la procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie.
L'attuazione del Protocollo della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti comporta un onere per la partecipazione italiana, in sede internazionale, alle riunioni del Gruppo scientifico e del Meeting consultivo delle Parti Contraenti (articolo 9, comma 5, ed articolo 18).
Nell'ipotesi dell'invio a Ginevra di due funzionari per sei giorni per due riunioni per ciascun anno, la relativa spesa viene così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 6 giorni x 2 riunioni)= euro 3.600;
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 238 cui si aggiungono euro 71, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 238 viene ridotto di euro 79, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 230 + euro 90 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 320 x 2 persone x 6 giorni x 2 riunioni)= euro 7.680.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Ginevra (euro 1.800 x 2 persone x 2 riunioni= euro 7.200 + euro 360 quale maggiorazione del 5 per cento)= euro 7.560.
Totale onere (articolo 9, comma 5, e articolo 18)= euro 18.840.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a decorrere dall'anno 2005, ammonta ad euro 18.840.
Si precisa, altresì, che il Protocollo alla Convenzione, come la Convenzione stessa, non dispongono di un proprio Segretariato, ma si avvalgono delle strutture dell'IMO (International Maritime Organization). Non viene quindi prevista alcuna spesa a carico dell'Italia, per la adesione alla Convenzione e al Protocollo, in quanto l'Italia partecipa, quale Paese aderente, alle attività dell'IMO, e sostiene le spese al bilancio di detta Organizzazione, secondo la percentuale contributiva stabilita dalle Nazioni Unite.
Si precisa, inoltre, che gli oneri derivanti da eventuali spese per l'arbitraggio in caso di controversie di cui all'articolo 16, saranno imputate al capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La Convenzione di Londra del 1972, ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 305, costituisce la base della legislazione nazionale e internazionale sull'immersione dei rifiuti. Il Protocollo alla Convenzione, adottato a Londra il 7 novembre 1996, sostituirà il testo della Convenzione per gli Stati aderenti alla Convenzione che lo ratificheranno.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Protocollo contiene degli obblighi generali e specifici che incidono sui procedimenti amministrativi nazionali di autorizzazione disciplinati da fonti secondarie. Di seguito si elencano le principali disposizioni del Protocollo e la corrispondenza del diritto interno.
Articolo 5. - Incenerimento in mare.
La proibizione dell'incenerimento in mare è in linea con la legislazione nazionale vigente (legge 31 dicembre 1982, n. 979, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni) che già contempla una serie di divieti e prescrizioni tesi ad impedire e sanzionare l'inquinamento in mare. Inoltre, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico», all'articolo 7, comma 1, prevede che il comandante della nave, ogni qual volta lasci il porto di approdo, debba conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.
L'Italia ha ratificato anche il Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi, cosiddetto «MARPOL 78», (legge 4 giugno 1982, n. 438) che detta norme in materia di prevenzione dell'inquinamento da navi, e dispone, negli allegati I, II e V, norme di protezione più elevate e requisiti più restrittivi in materia di scarichi per le aree individuate come speciali. Il Mare Mediterraneo, in particolare, viene designato come area speciale ai fini della prevenzione dell'inquinamento da petrolio (allegato I) e da rifiuti (allegato V).
Articolo 6. - Esportazione di rifiuti o di altre materie.
La materia è disciplinata dalla normativa comunitaria data dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993,
Articolo 8. - Deroghe.
Il regime delle deroghe indicato dal Protocollo è in armonia con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, recante «Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1996.
Articolo 15. - Responsabilità.
Le procedure concernenti le responsabilità derivanti dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie trovano già sul piano interno una loro regolamentazione. Infatti, in tema di responsabilità per danni all'ambiente marino causato da immersione o incenerimento, sul piano dell'ordinamento interno, l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, prevede che la responsabilità del danno ambientale sia determinata da qualsiasi fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge.
Si precisa, altresì, che il testo dell'articolo 15 del Protocollo riprende il concetto di «responsabilità» espresso nell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 1972, già ratificata dall'Italia, come sopra riportato.
Articolo 23. - Rapporto fra il Protocollo e la Convenzione.
Il Protocollo sostituisce la Convenzione per le Parti contraenti entrambi gli atti.
Allegato 1 - Rifiuti o altre materie per le quali si può prevedere l'immersione.
Allegato 2 - Valutazione dei rifiuti o di altre materie per le quali si può prevedere un'immersione.
L'elenco di rifiuti per i quali si può prevedere l'immersione è già compreso nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio
C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
In base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lo Stato ha la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema».
Peraltro, per quanto riguarda le immersioni di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, la legge 31 luglio 2002, n. 179, stabilisce che l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, è la regione.
Sul provvedimento è stato richiesto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In conclusione, come rappresentato nell'esame della normativa nazionale vigente, si evidenzia come l'attuazione del Protocollo non incida su leggi o regolamenti vigenti e non comporti norme di adeguamento interno.
Si sottolinea, inoltre, come la normativa nazionale sia assolutamente più restrittiva dal punto di vista della tutela dell'ambiente.
2. Elementi di drafting.
A) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni.
B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un soggetto analogo.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non risultano altri progetti di legge riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.
A) Ambito dell'intervento.
Le amministrazioni italiane deputate in via prioritaria all'attuazione del provvedimento sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Scopo generale della Convenzione è la prevenzione di fenomeni di smaltimento indiscriminato di rifiuti in mare che possano causare pericolo per la salute umana, per le risorse marine e la biodiversità, oltre a interferire con le normali attività economiche che si svolgono in mare.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente l'amministrazione competente senza dover ricorrere a modelli organizzativi specifici, in quanto passibili di rientrare nelle ordinarie procedure attuative. Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.
D) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
Si ritiene che i destinatari diretti siano le amministrazioni centrali e, in subordine, le capitanerie di porto, le autorità portuali, il RINA (Registro italiano navale), le organizzazioni internazionali e, marginalmente, le imprese italiane.
Indirettamente, invece, è interessata positivamente alla normativa proposta tutta la popolazione italiana, in quanto obiettivo principale del Protocollo è quello di introdurre misure idonee a controllare le emissioni atmosferiche di inquinanti suscettibili di causare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.840 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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