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PDL 5908

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5908



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la sistematica applicazione dello scorporo di coalizione

Presentata l'8 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inserisce, con spirito di concreto realismo, nel procedimento di esame, in corso alla Camera dei deputati, delle varie proposte di legge modificative del testo unico delle leggi recanti norme la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico».
      È opinione diffusa che, qualora non ci siano le condizioni per realizzare più ampie e incisive riforme, dati la natura della materia ed i tempi ristretti che ci separano dal termine della legislatura, risulti tuttavia possibile e doveroso approvare almeno alcune limitate modifiche che, alla luce delle esperienze maturate, razionalizzino il sistema vigente, rendendo più logico e trasparente il modo con cui l'elettore manifesta la sua volontà ed eliminando la possibilità di meccanismi strumentali e aberranti che manomettono lo spirito e aggirano la sostanza delle norme attualmente in essere.
      Ci sembra di poter affermare che la principale abnormità che si è dovuta lamentare nelle ultime consultazioni elettorali è stata quella delle cosiddette «liste civetta», mediante le quali si è creata una deplorevole confusione, aggirando e manomettendo - appunto - la norma dello «scorporo», che è invece assolutamente essenziale alla congruità e al corretto funzionamento di un sistema elettorale misto, cioè comprendente una quota uninominale maggioritaria e una quota proporzionale; tanto più se, come è attualmente, la quota proporzionale rimane limitata
 

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al solo 25 per cento dei seggi, o, ancora di più, se a questa venissero in tutto o in parte sottratti i seggi destinati alla Circoscrizione Estero.
      È valutazione, anch'essa, ormai largamente condivisa che il meccanismo più idoneo a prevenire e scoraggiare l'attivazione delle strumentali «liste civetta», senza stravolgere il sistema vigente, sia quello dello «scorporo di coalizione». Quest'ultimo rende chiari i collegamenti, dosa più razionalmente la rappresentanza tra forze numericamente maggiori e minori, scongiura l'antidemocratico «effetto monocolore» che si produce nella maggior parte delle regioni e circoscrizioni, non contraddice ma anzi ribadisce e rende evidente la logica della coalizione in un tendenziale bipolarismo.
      Lo «scorporo di coalizione» è già oggetto, alla Camera dei deputati, di tre proposte di legge: una d'iniziativa dei deputati Soro ed altri (atto Camera n. 2620), una d'iniziativa del deputato Soda (atto Camera n. 3304), una d'iniziativa del sottoscritto ed altri (atto Camera n. 5613).
      La presentazione della proposta di legge in oggetto avviene dunque in esito a molte riflessioni già maturate sull'argomento e con l'intendimento di offrire uno strumento normativo con cui possano superarsi limiti o problemi rivenienti dai testi succitati, propiziando le condizioni oggettive per il convergere di un ampio ed efficace consenso.
      Le proposte di legge atto Camera n. 2620 e atto Camera n. 3304, di testo praticamente identico, mirano a introdurre lo «scorporo di coalizione» imponendo ai partiti e ai gruppi politici organizzati la dichiarazione di collegamento e di coalizione in via generale sin dalla presentazione dei simboli al Ministero dell'interno. Quest'approccio - sebbene consenta ancora di differenziare le coalizioni nelle diverse circoscrizioni - impone ai partiti e ai gruppi politici di dichiarare la coalizione come atto comune a tutte le liste che saranno poi collegate al simbolo scelto per le candidature nei collegi uninominali. Non consente perciò che i partiti e i gruppi politici possano soltanto «aderire» a una coalizione (magari soltanto in alcune circoscrizioni) senza essere tra i presentatori del simbolo utilizzato dal candidato uninominale. Per converso, le liste che presentano il simbolo che sarà utilizzato dal candidato uninominale devono «contrattare» preventivamente l'adesione di tutte le liste proporzionali in modo da poter effettuare il deposito congiunto del simbolo.
      Sottolineando questo aspetto, taluno ha voluto evidenziare come ne possa derivare un pregiudizio o un inopportuno limite alla operatività politica delle coalizioni. Altri hanno avanzato l'ipotesi che, sempre nella perversa logica dell'aggiramento dello scorporo, resti - alla stregua di queste norme - la possibilità per le forze politiche che ritenessero di trovarvi utilità, anche marginale, di attivare «liste civetta di coalizione».
      A sua volta, la proposta di legge atto Camera n. 5613, del sottoscritto ed altri, se di per sé supera le riportate obbiezioni, si caratterizza, sul piano tecnico, per norme conseguenti all'adozione di una scheda unica maggioritario-proporzionale (avvicinandosi, sotto questo profilo e limitatamente a questo aspetto, ad altra proposta di legge del deputato Nespoli). Ma l'adozione della scheda unica suscita pareri discordi. Sicché, considerata prioritaria l'esigenza di mantenere e fare funzionare correttamente lo scorporo e dunque, correlativamente, di togliere spazio, motivo e praticabilità alle «liste civetta», appare consigliabile offrire alla discussione e alla scelta dei legislatori anche questo ulteriore testo, il cui dettato sembra idoneo a soddisfare l'indicata esigenza pur permanendo le due distinte schede, una per la quota uninominale maggioritaria e una per la quota proporzionale.
      In quest'ottica le proposizioni normative formulate qui di seguito sono intese a disciplinare la costituzione della coalizione (ai fini dello scorporo ripartito fra tutte le liste della coalizione e del «recupero» dei candidati non proclamati nei collegi uninominali) imponendo i collegamenti in base ai simboli presentati nella circoscrizione. La presentazione, e comunque l'efficacia
 

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delle «liste civetta», è impedita (rectius, scoraggiata) dalle disposizioni che impongono collegamenti obbligatori del candidato uninominale in base al simbolo che lo contraddistingue e la presenza dei simboli delle liste collegate accanto al nome del candidato nel collegio uninominale sia nella scheda per la votazione, sia nel manifesto affisso nei seggi.
      Le disposizioni relative al collegamento fra candidato nel collegio uninominale e liste proporzionali presentate nella circoscrizione prevedono che:

          1) la candidatura uninominale è inammissibile (e sarebbe nulla l'eventuale elezione) se non è collegata ad almeno una lista proporzionale;

          2) se una lista dichiara di collegarsi in un collegio uninominale con un candidato essa deve collegarsi (o è collegata d'ufficio) a tutti i candidati uninominali che nei collegi della medesima circoscrizione sono contraddistinti dal medesimo contrassegno, sia da solo, sia unito ad altri contrassegni;

          3) con la dichiarazione di accettazione di collegamento con una candidatura uninominale ciascuna lista dichiara di accettare anche il collegamento che il medesimo candidato uninominale dichiara con altre liste; tale dichiarazione è sostituita dal collegamento dichiarato d'ufficio quando per questo ricorrano i presupposti;

          4) in una circoscrizione una lista può essere collegata soltanto a candidati uninominali contraddistinti dal medesimo contrassegno o dal medesimo gruppo di contrassegni;

          5) quando un candidato uninominale in una circoscrizione è contraddistinto da un contrassegno presentato da un partito o gruppo politico che ha presentato anche il contrassegno che contraddistingue una lista proporzionale che concorre nella circoscrizione, quel candidato e la lista devono dichiarare il collegamento, oppure sono collegati d'ufficio;

          6) il candidato uninominale indica obbligatoriamente un proprio contrassegno - uno soltanto - che lo contraddistingue nella scheda accanto al cognome e al nome. Esso deve essere scelto fra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico per contraddistinguere le candidature uninominali e può essere diverso (altro) rispetto ai contrassegni che contraddistinguono le liste collegate;

          7) nella scheda per la votazione dei candidati nei collegi uninominali nel riquadro di sinistra, accanto al cognome e nome del candidato, è riportato il contrassegno indicato dal candidato (solitamente quello della coalizione per le candidature uninominali); nel corrispondente riquadro di destra sono riportati, in formato più piccolo, i contrassegni delle liste collegate, secondo l'ordine di sorteggio; nomi e contrassegni sono ripetuti allo stesso modo nel manifesto elettorale;

          8) il voto è attribuito al candidato uninominale se l'elettore pone un unico segno in uno qualsiasi dei due riquadri oppure un solo segno in ciascuno dei due riquadri;

          9) è specificatamente previsto e disciplinato lo «scorporo negativo» (tra le cifre elettorali di circoscrizioni diverse) nella formazione della cifra elettorale nazionale.

      Per introdurre una eventuale «lista civetta» i partiti e i gruppi politici della coalizione non dovrebbero essere anche i presentatori del contrassegno che contraddistingue i candidati uninominali della coalizione e non dovrebbero collegarsi con quel simbolo in nessuna circoscrizione; di conseguenza nessun candidato uninominale contraddistinto dal simbolo di coalizione potrebbe candidarsi in una lista proporzionale della coalizione nella medesima circoscrizione. Infine, e questo è fortemente dissuasivo, nella scheda (e nel manifesto) per il voto nel collegio uninominale accanto al nome e al contrassegno dei candidati della coalizione apparirebbe soltanto il simbolo della «lista civetta», disorientando

 

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l'elettore della coalizione. Non sembra utile perciò introdurre disposizioni che consentano di uniformare in tutte le circoscrizioni, eventualmente con procedura d'ufficio, i collegamenti dichiarati da ciascuna lista con un simbolo uninominale in una o più circoscrizioni. Queste procedure dovrebbero fondarsi su collegamenti dichiarati dall'Ufficio centrale nazionale, su segnalazione degli uffici centrali circoscrizionali, ed estesi da questi alle liste e ai candidati che eventualmente avessero presentato dichiarazioni difformi.
      L'effettività dello scorporo di coalizione - meccanismo che, giova sottolinearlo, è già stabilito dal testo unico - rende inapplicabile e non più utile la legge 4 aprile 2005, n. 47, che consente il recupero dei candidati uninominali collegati alle «liste civetta». Per altro, le disposizioni qui proposte, intese a impedire la presentazione di «liste civetta», si fondano sul medesimo «principio di coalizione» introdotto dalla legge n. 47 del 2005: l'esistenza della coalizione è determinata dalla comunanza e dalla identità del contrassegno utilizzato nei collegi uninominali.
      Veniamo dunque all'articolato.
      L'articolo 1 modifica la forma della scheda per la votazione nel collegio uninominale, introduce l'obbligo di contraddistinguere il candidato nel collegio uninominale (anche) con i contrassegni delle liste proporzionali ed elimina la disposizione che limita a cinque il numero massimo dei contrassegni che possono contraddistinguere il candidato nella scheda per il collegio uninominale. L'abolizione del limite è connessa alla introduzione dell'obbligo di rappresentare nella scheda e nel manifesto elettorale i simboli delle liste collegate accanto al simbolo che contraddistingue il candidato uninominale. Lo «scorporo di coalizione» può essere imposto soltanto se si fa in modo che nelle due schede l'elettore trovi in evidenza i collegamenti esistenti fra candidatura uninominale (identificata attraverso un proprio simbolo) e liste presentate nella circoscrizione. Queste possono anche essere più di cinque, per cui il contrassegno di alcune liste non potrebbe apparire accanto al nome del candidato uninominale, salvo diventare simbolo composito con altro.
      L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 18 del testo unico introducendo sia come prescrizione generale (comma 1) sia come operazioni e certificazioni necessarie all'atto della presentazione della candidatura (comma 2) i vincoli di collegamento indicati nella premessa. Queste prescrizioni trovano corrispettivo nelle modifiche che con l'articolo 3 si fanno all'articolo 22 del testo unico relativamente alle verifiche effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale e ai collegamenti d'ufficio che questo compie. Per la formazione e la composizione delle schede elettorali e dei relativi manifesti si rinvia alle modifiche proposte per l'articolo 24 del testo unico.
      L'articolo 3 aggiunge all'articolo 22 prescrizioni e sanzioni intese ad assicurare che siano effettivamente dichiarati, od obbligati d'ufficio, i collegamenti che identificano la coalizione ai fini della effettuazione dello scorporo di coalizione.
      L'articolo 4 introduce i sorteggi necessari a determinare l'ordine di presentazione di candidati, liste e contrassegni nelle schede e, conseguentemente, nei manifesti elettorali. Viene dapprima sorteggiata la successione dei candidati in ciascun collegio uninominale (numero 1); per ciascun candidato viene poi sorteggiata la successione dei simboli delle liste collegate nella parte destra della scheda. Questa procedura comporta che la successione dei simboli potrà essere diversa in ogni circoscrizione. Da ultimo viene sorteggiata la successione delle liste proporzionali nella relativa scheda.
      L'articolo 5 modifica le disposizioni sulla forma della scheda per modo che esse siano coerenti con la presenza dei simboli delle liste collegate (modifiche all'articolo 4 del testo unico). Nessuna variazione è apportata alla scheda per la votazione delle liste proporzionali.
      Le modifiche di cui all'articolo 6 mirano a rendere coerente il modo di votare dell'elettore con la nuova struttura della scheda per il collegio uninominale. Si prevede infatti che l'elettore possa tracciare
 

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anche due segni, purché uno ciascuno, dovunque apposto, nella parte sinistra e nella parte destra del rettangolo prescelto. Ogni altra ammissione renderebbe riconoscibile la scheda.
      L'articolo 7 rende esplicito e obbligatorio lo scorporo negativo che già è praticato secondo l'interpretazione data dagli Uffici centrali nazionali della normativa in vigore.
      L'articolo 8 rimette le eventuali disposizioni applicative che si rendessero necessarie e, soprattutto, la definizione del fac-simile della scheda ad apposito regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 1) del comma 2 dell'articolo 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda che reca il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dai contrassegni che lo contraddistinguono ai sensi dell'articolo 18, comma 1. La scheda è ripartita in rettangoli; ciascuno di essi è suddiviso dall'alto in basso in due parti uguali. La parte di sinistra reca il cognome e il nome del candidato, seguiti dal contrassegno che lo contraddistingue. La parte destra reca, sulla medesima riga ed, eventualmente, su righe che si succedono in basso, i contrassegni delle liste cui la candidatura è collegata. I contrassegni delle liste nella parte destra sono riprodotti con una dimensione minore di quella nella quale, nella parte sinistra, è riprodotto il contrassegno che contraddistingue la candidatura. Nella scheda deve essere uguale lo spazio complessivo riservato a ciascun rettangolo. La successione dei rettangoli e la successione dei contrassegni in ciascuna delle parti di destra dei rettangoli sono stabilite secondo le modalità disciplinate dall'articolo 24».

Art. 2.

      1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli

 

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candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante il collegamento con tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno, o dal medesimo gruppo di contrassegni e la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome nella parte sinistra della scheda elettorale. Nella scheda per la votazione e nel manifesto di cui all'articolo 24, comma 1, numero 6), il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2, numero 1), dai contrassegni delle liste cui la candidatura è collegata. Nella medesima circoscrizione ciascuna lista può accettare soltanto il collegamento con candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal medesimo contrassegno nella parte sinistra della scheda. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione ed essere riprodotti nella parte destra del rispettivo riquadro nella scheda. Se il contrassegno con il quale il candidato uninominale dichiara di volersi contraddistinguere è stato presentato ai sensi dell'articolo 14, primo comma, da un partito o gruppo politico organizzato che ha presentato anche il contrassegno con il quale è contraddistinta una delle liste concorrenti nella circoscrizione, la candidatura deve recare la dichiarazione di collegamento con quella medesima lista e la relativa dichiarazione di accettazione. Se il contrassegno, anche composito, che contraddistingue il candidato nel collegio uninominale reca elementi identificativi che ai sensi dell'articolo 14, commi terzo, quarto e sesto, costituiscono elementi di identità con altri contrassegni presentati dalle liste
 

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nella circoscrizione, la candidatura deve recare le dichiarazioni di collegamento e di accettazione con quelle liste. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno con cui si intende contraddistinguerlo, scelto tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno che contraddistingue il candidato nel collegio uninominale sia il medesimo di una lista presentata nella circoscrizione per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. L'ufficio centrale circoscrizionale effettua parimenti d'ufficio, ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), il collegamento di una lista con tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno quando la lista abbia dichiarato il collegamento soltanto per parte di essi, nonché, qualora ne ricorra il presupposto, i collegamenti di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito».

Art. 3.

      1. All'articolo 22, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 7) sono aggiunti i seguenti:

      «7-bis) ricusa le candidature nei collegi uninominali dei candidati che non abbiano presentato la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 20, secondo comma, ultima parte, ovvero che non abbiano indicato il contrassegno che accompagna il cognome e il nome nella parte sinistra della scheda;

      7-ter) effettua d'ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, i collegamenti previsti dall'articolo 18, comma 2, secondo e terzo periodo».

Art. 4.

      1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24 - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei medesimi delegati e dei candidati nei collegi uninominali di cui al numero 1), l'ordine di successione secondo il quale in corrispondenza del cognome, nome e contrassegno di ciascun candidato nella parte

 

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sinistra della scheda per la votazione, sono posti nella parte destra i contrassegni delle liste collegate; i contrassegni sono riprodotti nel manifesto relativo al collegio secondo il medesimo ordine di successione;

          3) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei medesimi delegati, l'ordine di successione secondo il quale le liste presentate nella circoscrizione e i relativi contrassegni sono posti nelle schede per la votazione e nei relativi manifesti;

          4) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

          5) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, numero 1), con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 6);

          6) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa del manifesto relativo a ciascun collegio uninominale riproducente i contrassegni, i nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste secondo l'ordine e la disposizione determinati per la scheda elettorale nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

 

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Art. 5.

      1. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano il cognome, il nome ed il contrassegno che contraddistingue ciascun candidato nel collegio uninominale, nonché i contrassegni delle liste ad esso collegate, secondo le modalità determinate dall'articolo 4, comma 2, numero 1). Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito dei medesimi spazi. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

Art. 6.

      1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito, il contrassegno relativo e i contrassegni delle liste collegate. L'elettore può votare anche tracciando due segni nel medesimo rettangolo apposti uno nella parte sinistra contenente il cognome, il nome e il contrassegno che contraddistingue il candidato prescelto e il secondo nella parte destra, recante i contrassegni delle liste collegate. Sulla scheda per la scelta della lista l'elettore traccia un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il

 

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contrassegno e il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta».

Art. 7.

      1. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sommatoria del risultato di tali sottrazioni per ciascun collegio della circoscrizione è inferiore a zero, la cifra elettorale circoscrizionale è computata con il segno negativo ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di cui all'articolo 83, comma 1, numero 1);».

Art. 8.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento determina anche il modello delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati.


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