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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3708 |
Disposizioni per la valorizzazione e la regolamentazione delle emittenti televisive comunitarie e di quartiere senza scopo di lucro
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale ed è volto all'ampliamento della partecipazione dei cittadini e delle associazioni allo sviluppo sociale e culturale del Paese, in conformità ai princìpi di libertà, di pluralismo e di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione.
2. Lo Stato garantisce e promuove la possibilità di accesso ai servizi radiotelevisivi, sia in ambito nazionale che in ambito locale, dei soggetti portatori delle diverse istanze ed opinioni politiche, sociali e culturali, con particolare riguardo alla tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio nazionale.
3. Lo Stato promuove e favorisce lo sviluppo dei sistemi comunitari integrati, nonché l'accesso e la partecipazione dei cittadini agli stessi.
4. Lo Stato promuove l'adozione di infrastrutture tecnologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale e urbanistico nonché la minore emissione di onde elettromagnetiche.
1. Al fine di favorire l'introduzione delle trasmissioni radiotelevisive su piattaforma digitale terrestre, comportante l'aumento delle frequenze disponibili, lo Stato riserva e garantisce in via esclusiva una quota pari al 10 per cento del bacino di frequenza disponibile, sia in ambito nazionale che in ambito locale, alle televisioni comunitarie, come definite ai sensi dell'articolo 3, e alle televisioni di servizio.
1. La televisione comunitaria è caratterizzata dall'assenza di ogni scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, da associazioni anche non riconosciute, espressioni di particolari istanze culturali, etniche, politiche, sindacali, di volontariato e religiose, nonché da società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che hanno quale oggetto sociale prevalente la realizzazione di servizi di diffusione televisiva a carattere culturale, etnico, politico, sindacale, di volontariato e religioso.
2. La programmazione dei soggetti di cui al comma 1 deve essere costituita da programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate al medesimo comma 1 per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 8 e le ore 22.
3. Le televisioni comunitarie che operano esclusivamente su bacini di utenza locali devono destinare, oltre alla percentuale stabilita al comma 2, un ulteriore 20 per cento dell'orario di programmazione settimanale all'informazione e, comunque, a programmi legati alle specifiche realtà locali.
4. La trasmissione di messaggi pubblicitari commerciali di soggetti privati è vietata. Sono consentite la trasmissione di «pubblicità progresso» e la pubblicizzazione di eventi e di iniziative comunque inerenti le finalità comunitarie.
1. È istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un apposito Albo delle televisioni comunitarie. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, la medesima Autorità provvede al controllo del possesso dei requisiti soggettivi e di programmazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti richiedenti.
a) il palinsesto e la programmazione dell'anno precedente;
b) il bilancio o, comunque, una relazione sulla situazione finanziaria;
c) una relazione sull'attuazione degli scopi comunitari, con particolare riguardo allo sviluppo dei sistemi tecnologici di comunicazione integrata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove azioni dirette a garantire la pluralità nell'accesso al sistema delle televisioni comunitarie, autorizzando e favorendo, ove necessario, la formazione di consorzi.
1. È fatto divieto di trasformare la concessione per la televisione comunitaria in concessione per televisione commerciale.
1. È istituito presso il Ministero delle comunicazioni il Fondo per la comunicazione, finanziato da una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo e da una quota pari all'1 per cento degli introiti derivanti alle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, dalla raccolta pubblicitaria.
2. Le entrate del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla promozione dello sviluppo di sistemi tecnologici di comunicazione integrata, all'adeguamento e al miglioramento degli impianti emittenti per la riduzione dell'impatto ambientale e urbanistico, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche,
1. In conformità ai princìpi enunciati dall'articolo 1, nonché al principio di proliferazione e di diffusione del sistema informativo e nel rispetto della gestione democratica dello stesso, lo Stato promuove la realizzazione di televisioni comunitarie di quartiere tramite l'utilizzo delle frequenze disponibili nei coni d'ombra derivanti dall'abbattimento del segnale emanato dalle emittenti locali e nazionali.
2. La televisione comunitaria di quartiere è caratterizzata dall'assenza di ogni scopo di lucro ed è esercitata da persone fisiche, fondazioni, associazioni anche non riconosciute, centri sociali, comitati di quartiere, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche e dagli altri organismi territoriali, comunque promotori di istanze sociali, culturali, etniche, politiche, sindacali e religiose, che hanno la loro sede nel territorio interessato dalla trasmissione della televisione di quartiere o che in tale territorio svolgono prevalentemente la loro attività.
3. La programmazione dei soggetti di cui al comma 2 deve essere costituita da programmi originali autoprodotti, o comunque prodotti da altre televisioni comunitarie, per almeno il 70 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero.
4. Le controversie eventualmente insorte tra ente locale competente e televisione di quartiere in relazione all'utilizzo delle frequenze disponibili nei coni d'ombra sono devolute alla competenza del giudice di pace. Sono altresì devolute alla competenza del giudice di pace le controversie tra televisioni di quartiere in relazione all'utilizzo dei siti disponibili per le rispettive trasmissioni.
1. È fatto divieto alle televisioni comunitarie di quartiere di trasmettere qualsiasi forma di pubblicità commerciale. È consentita la sola trasmissione di messaggi pubblicitari di sponsorizzazione di eventi e di iniziative di carattere sociale, politico e culturale.
2. Le trasmissioni effettuate dalle televisioni comunitarie di quartiere non possono comunque in alcun modo interferire con il segnale trasmesso dai concessionari delle frequenze radiotelevisive.
3. Gli impianti di trasmissione utilizzati dalle televisioni comunitarie di quartiere non possono avere potenza superiore a 0,5 watt.
1. In attuazione della legislazione vigente sul decentramento amministrativo e, in particolare, dell'attribuzione agli enti locali territoriali delle funzioni di rappresentanza e di tutela delle rispettive comunità, anche attraverso attività di promozione, di coordinamento e di sviluppo, è attribuita ai municipi, ove istituiti, o ai comuni la predisposizione di appositi elenchi recanti l'indicazione dei siti disponibili e delle frequenze utilizzabili dalle televisioni comunitarie di quartiere.
1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, interessati alla realizzazione di una televisione comunitaria di quartiere devono presentare agli enti locali competenti ai sensi dell'articolo 9 una apposita domanda, tenuto conto delle frequenze disponibili.
a) l'ambito territoriale di operatività della televisione comunitaria di quartiere;
b) gli orari indicativi di trasmissione;
c) le eventuali interconnessioni con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio interessato;
d) la strumentazione tecnica utilizzata per la trasmissione e la compatibilità della stessa con la legislazione vigente in materia di impatto ambientale e urbanistico;
e) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8.
3. Le televisioni comunitarie di quartiere devono, altresì, inviare agli enti locali competenti una relazione annuale sull'attuazione degli scopi comunitari, con particolare riguardo allo sviluppo delle autoproduzioni e dei sistemi tecnologici di comunicazione integrata e interattiva.
1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, non sono punibili per le violazioni previste dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come da ultimo sostituito dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
1. Le televisioni comunitarie nazionali, locali e di quartiere possono, in via agevolata, costituire un archivio multimediale contenente i materiali autoprodotti e dotarsi di un sistema informativo integrato
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