|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4735-743-772-778-980-1144-1280-1337-1363-1751-1979-2018-2087-2469-2612-2647-3022-3246-3277-3625-3626-3747-3762-3815-3899-4260-4545-4633-4762-4901-5762-A-R |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4735 e abbinate/A e ricordato che sul precedente testo trasmesso dalla Commissione il Comitato si era espresso nella seduta del 16 settembre 2004, e rilevato altresì che:
esso reca, all'articolo 2, comma 1, una delega al Governo in materia di reclutamento dei docenti universitari, da attuare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
prevede, all'articolo 3, comma 15, l'abrogazione delle «norme incompatibili con le sue disposizioni», con una formula abrogativa esplicita innominata che il paragrafo 3, lettera g), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda di non utilizzare, in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;
contiene alcune espressioni il cui significato non appare di immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 3, comma 9, si fa riferimento alla «didattica frontale»; all'articolo 3, comma 11, si fa riferimento alle «funzioni primariali» esercitate dai professori di materie cliniche);
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3, comma 10 - ove si dispone l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età per i professori ordinari ed associati, senza provvedere all'abrogazione delle disposizioni che lo prevedono -, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente le norme che prevedevano tale possibilità ed, in particolare, gli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la legge n. 239 del 1990 e l'articolo 1, comma 30, della legge n. 549 del 1995;
all'articolo 3, comma 15 - ove è previsto che «dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è abrogata la legge 3 luglio 1998, n. 210» -, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se si intenda estendere l'effetto abrogativo anche a quella parte della normativa contenuta nella legge citata (in particolare, in materia di dottorato di ricerca) che non costituisce oggetto di delega
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2) - ove si include tra i princìpi e criteri direttivi della delega la definizione di «modalità prevalentemente a sorteggio (...) per la formazione delle commissioni giudicatrici» -, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare le modalità di nomina dei componenti non sorteggiati, anche in relazione all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, che preclude ai professori straordinari di cui al medesimo comma che non siano in possesso dell'idoneità nazionale l'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle suddette commissioni.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo dei progetti di legge C. 4735-A Governo ed abbinati, C. 4633 Borriello e C. 5762 Caminiti, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea in data 8 marzo 2005, in materia di stato giuridico dei docenti universitari;
visto il parere già espresso in data 30 settembre 2004 nell'ambito della precedente fase in sede referente;
ritenuto che le disposizioni recate dal testo in esame appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera n), secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
richiamato, altresì, l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone che spetta alle leggi dello Stato individuare i limiti entro i quali può svolgersi l'autonomia di tali ordinamenti;
rilevato che, successivamente alla deliberazione di rinvio in Commissione e all'adozione del nuovo testo base, sono state approvate dalla Commissione di merito numerose proposte emendative che, presentando taluni profili problematici sotto l'aspetto della loro
visto l'articolo 1-bis, che articola le fasce di docenza universitaria in tre livelli stipendiali e prevede che la promozione ai diversi livelli consegua all'esito positivo di una valutazione di merito dell'attività scientifica e didattica del docente interessato da parte di un'apposita commissione istituita, presso ciascuna facoltà, con regolamento emanato dal relativo ateneo sulla base di princìpi generali stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
visto in proposito che anche l'articolo 1-ter, comma 1, nel prevedere un ulteriore sistema di valutazione periodica da parte delle università delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore, fa riferimento, alla lettera e), agli effetti in termini di progressione economica di carriera che conseguono ad un'eventuale valutazione negativa o ad una mancata richiesta di valutazione;
rilevata pertanto l'esigenza di procedere ad un coordinamento tra le disposizioni recate dall'articolo 1-bis e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1-ter;
rilevato, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 1-bis, nel rimettere ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la fissazione dei princìpi generali ai quali devono attenersi i regolamenti con i quali ciascun ateneo individua le procedure e i criteri in forza dei quali procedere alla valutazione di merito dell'attività scientifica e didattica dei propri docenti ai fini del passaggio al livello stipendiale superiore, senza stabilire alcun criterio direttivo in proposito, appare in contrasto con la riserva di legge di cui all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone che spetta alle leggi dello Stato, e non già ad una normativa di rango secondario, individuare i limiti entro i quali può svolgersi la predetta autonomia;
considerato altresì che il comma 2 dell'articolo 1-ter, che istituisce un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in un'apposita «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario», qualificata come agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di authority per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario nel suo insieme, non reca disposizioni volte a definire la composizione di tale agenzia e le modalità di nomina o di elezione dei suoi componenti;
rilevato in proposito che l'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 attribuisce la nomina dei componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
visto l'articolo 2 che, nel dettare norme di delega per il riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari, prevede, al comma 1, lettera c-ter), ai fini della chiamata dei candidati risultati idonei per la fascia dei professori associati, un vincolo di destinazione di risorse disponibili nei bilanci delle università - in misura pari al 30 per cento di quelle resesi disponibili per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari - al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati, che suscita perplessità con riferimento al principio dell'autonomia organizzativa delle università, di cui al già richiamato articolo 33, ultimo comma, della Costituzione;
rilevato, infine, che l'articolo 3, comma 01, capoverso «Art. 1», reca una novella all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introducendo nel ruolo dei professori universitari, in aggiunta alla prima e seconda fascia di professore ordinario e associato, già previste dalla normativa vigente, una terza fascia di professore aggregato, senza tuttavia stabilire, con riferimento a tale ultima fascia, le modalità di reclutamento e il relativo status giuridico ed economico;
rilevato altresì che il comma 12 del medesimo articolo 3 reca una disposizione volta ad attribuire ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai tecnici laureati che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano svolto per almeno tre anni attività di docenza, nonché ai professori incaricati stabilizzati, il titolo di «professore aggregato quale terzo livello di docenza»;
rilevato che la predetta disposizione, già presente nel testo base adottato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, e solo parzialmente modificata nel corso dell'esame in sede referente, appare finalizzata, secondo quanto precisato dallo stesso relatore presso la Commissione di merito nella seduta del 26 maggio 2005, a riconoscere il titolo di professore ai ricercatori universitari e la funzione docente da questi svolta, e non già ad istituire la terza fascia dei professori universitari o a stabilirne le relative modalità di accesso;
rilevata, dunque, l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni recate rispettivamente dai commi 01 e 12 dell'articolo 3, atteso che neppure attraverso una interpretazione sistematica del testo può asserirsi in modo incontrovertibile che la disposizione recata dal comma 12 sia da intendere come finalizzata a stabilire le modalità di accesso alla terza fascia dei professori universitari istituita ai sensi del comma 01;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1-bis, comma 4, si segnala l'esigenza di stabilire direttamente i princìpi generali a cui devono attenersi i regolamenti di cui al comma 3, anziché rinviarne la definizione alla fonte regolamentare, o, in alternativa, di introdurre dei criteri direttivi in materia;
2) all'articolo 1-ter, comma 2, appare necessario che siano espressamente disciplinate la composizione e le modalità di nomina o di elezione dei componenti della istituenda Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, in modo tale da assicurarne effettivamente la posizione di autonomia e indipendenza ad essa riconosciuta;
3) all'articolo 3, sia valutata l'esigenza di definire le modalità di accesso alla terza fascia dei professori universitari, istituita dal comma 01, e lo status giuridico ed economico dei professori aggregati, nonché di chiarire il rapporto tra la disposizione recata dal predetto comma e quelle introdotte dal comma 12 del medesimo articolo;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'inciso: «sulla base delle valutazioni di cui al comma 1» a seguito del venir meno delle disposizioni cui esso fa riferimento;
b) valuti la Commissione l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera e), con quanto stabilito dall'articolo 1-bis;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera c-ter), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la norma, nella parte in cui pone un vincolo di destinazione con riferimento ad una quota delle risorse disponibili nei bilanci delle università.
NULLA OSTA
NULLA OSTA
La V Commissione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
premesso che:
la previsione, all'articolo 1-bis, dell'articolazione della docenza universitaria in tre livelli stipendiali appare suscettibile di determinare nuovi oneri, in relazione ai quali non è assicurata idonea copertura né può ritenersi sufficiente la clausola di invarianza di carattere generale di cui all'articolo 5;
la previsione, all'articolo 1-bis, comma 5, dell'istituzione di un'apposita commissione di valutazione presso ciascuna facoltà, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle università;
dall'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-ter, potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri non adeguatamente quantificati né coperti;
la previsione, di cui all'articolo 1-quater e ai commi 9 ed 11 dell'articolo 3, dello svolgimento, da parte dei professori universitari di materie cliniche, delle funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in considerazione dell'estensione ai predetti docenti del trattamento proprio dei medici del Servizio sanitario nazionale;
la destinazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-ter), di una quota pari al 30 per cento delle risorse dei bilanci delle università al finanziamento, per un quadriennio, dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati, sembra prefigurare un irrigidimento nella gestione delle risorse finanziarie a disposizione delle università;
l'individuazione all'articolo 3, comma 01, di una terza fascia nel ruolo dei professori universitari appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'inquadramento retributivo del personale che transiterà in tale qualifica,
il riferimento, all'articolo 3, comma 1, ad una parte di retribuzione fissa, risulta incongruo con la disciplina attualmente vigente, che non prevede una parte di retribuzione variabile;
risulta opportuno precisare che la durata delle convenzioni pluriennali con soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 3, comma 1, che possono essere chiamati a concorrere agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico dei professori deve coincidere con la durata del rapporto;
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, non appaiono pienamente conformi alla prassi consolidata per quanto riguarda la formulazione delle clausole di invarianza;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 1-bis;
all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2;
all'articolo 3, sopprimere il comma 01;
all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio» con le seguenti: «nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio»;
all'articolo 3, comma 12, dopo le parole: «è attribuito, a domanda,» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
a) all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: «i professori di materie cliniche» fino a: «quelle di insegnamento e ricerca»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera c-ter), sopprimere il secondo periodo;
c) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «per la parte di retribuzione fissa»;
d) all'articolo 3, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «di durata almeno pari alla durata del rapporto»;
e) all'articolo 3, comma 9, sopprimere il sesto periodo;
f) all'articolo 3, sopprimere il comma 11.
La XI Commissione,
ribadito che l'atto merita complessivamente una valutazione positiva in quanto affronta in maniera sistematica ed avvia a soluzione, se non tutti, i principali problemi ed alcune gravi contraddizioni e discrasie stratificatesi negli anni passati sullo stato giuridico della docenza universitaria;
confermata la pertinenza e validità delle condizioni espresse nella seduta del 29 settembre 2004,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1-ter, considerate inopportune sia le previsioni di un nuovo ed ulteriore organismo in forma di agenzia «con funzioni di authority» e relativa strutturazione, sia l'attribuzione di compiti di valutazione della ricerca, della didattica e degli atenei nonché del sistema universitario nel suo insieme a siffatto tipo di organo, esterno al circuito di rappresentanza Governo-Parlamento, inopportunità cui non può rimediare la mera previsione di un rapporto annuale al Parlamento;
2) all'articolo 1-quater, siano soppresse le parole: «ai professori competono inoltre attività di governo e organizzazione delle università e delle sue strutture»;
3) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sia previsto che, ai fini della ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari, le previste riduzioni e accorpamenti non operino per le discipline specialistiche o più marcatamente specialistiche;
4) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), sia condizionata la partecipazione di docenti designati da atenei di altre paesi membri dell'Unione europea nelle commissioni giudicatrici alla totale reciprocità, quanto ai Paesi nei quali vigano analoghe commissioni, e a procedure predeterminate di comparazione quanto agli altri;
5) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sia nettamente ridotto il limite percentuale dei contratti di diritto privato a tempo determinato
6) l'articolo 3 sia integrato con le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6, sia inserito il seguente: «6-bis. L'accesso ai posti di ricercatore è riservato, a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, ai titolari dei contratti di cui al comma 6 al termine del periodo di cui al medesimo comma, secondo la programmazione del fabbisogno di personale»;
b) al comma 12, sia inserito, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso titolo di professore aggregato è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai titolari di incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, nonché ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni»;
7) sia soppresso il comma 11 dell'articolo 3, per inderogabili ragioni di omogeneità nella disciplina del collocamento a riposo, non vincibili da esigenze funzionali già di per sé soddisfatte dalla normativa vigente. In particolare, risulterebbero penalizzati i professori di materie cliniche non ancora settantenni che siano già stati sollevati dalle funzioni assistenziali e primariali rispetto a quanti siano rimasti nell'esercizio delle funzioni medesime e si determinerebbe una situazione di ingiustificato svantaggio per gli esercenti di equipollenti funzioni assistenziali e primariali nei reparti ospedalieri non universitari;
8) sia inserito il seguente articolo, riguardante il personale docente non universitario già in servizio presso gli istituti superiori di educazione fisica: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che deve essere interpretato nel senso che hanno comunque diritto al mantenimento delle funzioni didattiche, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari, coloro che, alla data prevista dal medesimo articolo 5, hanno maturato il triennio di insegnamento anche sulla base di contratti di diritto privato, conferiti ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per mantenimento delle funzioni didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni didattiche corrispondenti a quelle già svolte, con riferimento sia alle competenze disciplinari che al livello delle prestazioni. Con il consenso degli aventi diritto, le università possono soddisfare il predetto obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni didattiche anche mediante affidamento di incarichi di insegnamento, corrispondenti per competenze disciplinari e per livello di prestazioni, presso altri corsi di laurea o facoltà. Gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora chiamati dalle università, obbligate ai sensi del citato decreto legislativo, possono fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, presso qualsiasi università. Le università provvederanno sulla base della valutazione dei titoli didattici, scientifici e professionali degli aspiranti»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità:
a) di inserire, all'articolo 1, dopo il comma 1, il contenuto dell'attuale articolo 1-quater (Compiti e doveri dei professori), apportandovi le modificazioni necessarie per motivi di coordinamento;
b) all'articolo 3, di coordinare il comma 01, lettera c), che prevede una terza fascia del ruolo degli insegnanti, con il comma 12 del medesimo articolo, che prevede l'immissione in tale fascia esclusivamente del personale docente a titolo precario con il titolo di «professore aggregato».
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4735-A Governo ed abbinate, recante stato giuridico dei docenti universitari;
rilevata l'opportunità di equiparare il trattamento economico del personale medico universitario a quello della dirigenza medica ospedaliera,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 9, venga previsto che per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999 per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
TESTO
|
|
|
| 1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti.
a) garantire l'accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;
c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi professionali;
e) favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell'offerta didattica e della ricerca;
f) potenziare la ricerca di base e l'alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;
h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;
i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l'efficacia della didattica.
4. All'attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1. Le università sottopongono periodicamente i loro professori ad una valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascuno di essi in base ai seguenti princìpi:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità
c) per quanto riguarda la gestione, sono valutate la partecipazione qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo delle attività universitarie, nonché l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione, la progressione economica di carriera del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall'impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo.
1. I professori universitari hanno il compito istituzionale e l'obbligo di svolgere funzioni di ricerca e di didattica nella propria università, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle proprie ricerche nonché, nel rispetto delle indicazioni di programmazione e di coordinamento deliberate dai competenti organi di
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni
2) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
2) le modalità, prevalentemente a sorteggio, e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione, a condizioni di reciprocità, di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;
3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche;
Vedi lettera r).
c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;
Vedi lettera s).
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati ammessi con riserva alla
e) nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è destinata, per un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.
Vedi lettera o).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
c) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla
1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). La
d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente, ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
soppressa;
e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
3. Le università, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato,
a) i contratti hanno durata massima triennale, sono rinnovabili per non più di una volta e non danno ai titolari alcun diritto in relazione all'accesso alla docenza universitaria di ruolo;
b) il numero di tali contratti non può superare, per ciascuna struttura universitaria presso cui sono attivati, il 20 per cento del numero dei docenti di ruolo afferenti alla medesima struttura, anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi necessari per l'attivazione dei corsi di studio;
c) i regolamenti universitari disciplinano le procedure per la scelta dei titolari dei contratti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, garantendo comunque priorità ai candidati che siano impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo e che abbiano acquisito un'elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;
d) il possesso del dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione o di un master universitario di secondo livello, ovvero l'essere stato titolare di assegno di ricerca, costituisce titolo preferenziale nella scelta dei titolari dei contratti;
e) il trattamento economico dei contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio;
f) la partecipazione dei titolari dei contratti agli organi collegiali universitari è determinata nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo;
g) i contratti di ricerca e di insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca di cui all'articolo
g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;
Soppressa.
h) le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;
4. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
i) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno
5. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o
m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro trenta giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza, nonché l'assenza di ulteriori profili di nocumento per l'università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN);
Soppressa.
n) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e da una eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istru zione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN;
8. L'attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione dei professori aggregati, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali. La scelta per il tempo definito deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell'ateneo di appartenenza almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Il rettore, entro sessanta giorni dalla presentazione, accerta la compatibilità della richiesta con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli impegni scientifici e didattici, nonché la compatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali dell'università e l'assenza di ulteriori profili di nocumento economico o al prestigio dell'università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto, nonché lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21
o) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;
Vedi articolo 4, comma 2.
p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;
9. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
q) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina, e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;
12. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui al comma 8 della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.
r) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15 per cento del contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori
Vedi articolo 4, comma 1, lettera c).
s) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a), numero 1), non superiore al 15 per cento, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vedi articolo 4, comma 1, lettera d).
t) per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali;
13. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
u) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Sono comunque abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme incompatibili con le sue disposizioni.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente legge, pari a 55,7 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie devono risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
|
|